ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùNel nuovo Dl Infrastrutture

Bici elettriche, sanzioni per chi le trucca e motore più potente per i rider

Mille euro di multa a chi produce, vende o manomette le e-bike, ancora di più per chi le guida. Ma arriva la bici per trasporto merci, con vano di carico e motore da 0,5 kW

di Maurizio Caprino

3' di lettura

Arrivano sanzioni più chiare e applicabili (almeno in teoria) per chi trucca le bici elettriche per andare più veloce o comunque per poterle utilizzare come se fossero motorini, quindi senza fare fatica. Nello stesso tempo, nasce una nuova categoria di queste bici: quelle dedicate al trasporto merci, con vano per appoggiare oggetti come i borsoni frigo dei rider e motore di potenza doppia rispetto al normale, dato il maggior peso da trasportare. Sono due delle principali novità del nuovo decreto legge Infrastrutture, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 giugno.

Le novità sono contenute in quattro modifiche all’articolo 50 del Codice della strada, quello che discipline le biciclette (velocipedi, in gergo tecnico)

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Le sanzioni

Su questo fronte, si inizia a punire chi fa sì che sul mercato si possano acquistare bici elettriche che violano i vincoli stabiliti dalla norma: motore elettrico con potenza che non superi 0,25 kiloWatt e che sia erogata in calando man mano che la velocità cresce, fino ad azzerarsi quando si raggiungono i 25 km/h (quando chi vuole andare più veloce può solo mettersi a pedalare più forte).

Così il Dl stabilisce che «chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1».

Dunque, viene tirata in ballo la responsabilità di costruttori, assemblatori, grossisti, commercianti al dettaglio e meccanici (professionisti o dilettanti che siano) che fanno sì che il motore sia più potente del lecito e/o continui a funzionare oltre i 25 km/h oppure ancora funzioni sotto questa velocità ma anche quando il ciclista non pedala affatto (cosa che l’articolo 50 consente - e solo da pochi anni - solo fino ai 6 km/h).

Ma che cosa rischia il ciclista? Un’altra modifica all’articolo 50 mette in chiaro che una e-bike truccata va considerata come un ciclomotore («ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97»). Quindi dovrebbe essere targata e assicurata e il conducente dovrebbe indossare il casco. Sommando le sanzioni (previste dagli articoli 97, 171 e 193, si arriva a migliaia di euro).

Ciò finora poteva accadere anche nella prassi, ma in mancanza di una norma specifica erano possibili contenziosi.

Le bici per le merci

I rider finora sono stati costretti a portare a tracolla le enormi borse frigo in cui trasportano i pasti. Nei casi “migliori”, possono contare su qualche appoggio precario su qualche componente della bici e i più intraprendenti hanno apportato al mezzo qualche modifica tanto artigianale quanto di dubbia affidabilità.

Così ora «i velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente alseguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo× larghezza massima del veicolo».

Contemporaneamente, per questo tipo di velocipedi, la potenza massima ammessa sale da 0,25 a 0,5 kW.

Resta fermo che il motore deve smettere di funzionare quando la velocità raggiunge i 25 km/h.

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