Bonus bici a rischio se c’è solo lo scontrino
Per fruire dell’agevolazione all’acquisto delle due ruote è necessario avere la fattura: c’è tempo solo fino al 15 giugno per procurarsela
di Benedetto Santacroce
6' di lettura
È praticamente ufficiale: per fruire dei bonus bici (che vale anche per i micromezzi elettrici e i servizi di mobilità condivisa) occorre la fattura. Che cosa può fare per recuperare il bonus chi ha effettuato un acquisto già dal 4 maggio (come gli consentiva il decreto legge Rilancio) e ha solo lo scontrino? O chi si è rivolto a un venditore estero (come una piattaforma di e-commerce), ottenendo un documento diverso dalla fattura, per giunta non in italiano?
Le due fasi del bonus
Il bonus mobilità per incentivare l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e di microveicoli elettrici (quali monopattini, hoverboard, monowheel e segway) e servizi di sharing di mezzi diversi dalle auto può essere fruito con due modalità in relazione a due momenti temporali distinti.
Dal 4 maggio fino al 59° giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Dm attuativo del bonus, la fruizione del beneficio avviene con rimborso diretto al beneficiario/cliente;
Dal 60° giorno dopo la pubblicazione del Dm e fino al 31 dicembre 2020, il bonus verrà riconosciuto direttamente al cliente dal fornitore sulla base di un buono spesa digitale che il cliente potrà generare sull’applicazione stessa. Il buono verrà poi rimborsato al fornitore dal ministero dell’Ambiente.
Il problema della fattura
Per gli acquisti effettuati già dal 4 maggio, però, le Faq del Ministero e l’articolo 6, comma 4 della bozza di decreto attuativo richiedono espressamente che la spesa sia provata con la fattura e non con il semplice scontrino o documento commerciale. La fattura dovrà essere conservata e allegata all’istanza.
La necessità che ci sia una fattura mette fuori gioco tutte le transazioni avvenute prima di queste precisazioni che:
•sono state documentate dal commerciante nazionale con scontrino o documento commerciale.
•sono state effettuate sul web da un sito estero senza aver ricevuto una fattura.
Le possibili soluzioni
Al di là del fatto che la posizione del ministero non sembra condivisibile
perché non prevista dalla norma e perché la certificazione dell’acquisto potrebbe essere risolta in modo alternativo, ad esempio, con il pagamento se avvenuto in modo tracciato cerchiamo di capire come è possibile ottenere la fattura ovvero come è possibile risolvere la questione e consentire al compratore di accedere al rimborso.
L’acquisto da un venditore italiano
L’acquirente, al momento dell’acquisto, avrà ricevuto dal commerciante al dettaglio (articolo 22 del Dpr 633/1972, in alternativa alla fattura o lo scontrino fiscale (per chi non è ancora passato all’invio telematico dei corrispettivi) o il documento commerciale.
Nelle due ipotesi bisogna verificare se è possibile annullare il documento ed emettere una fattura sostitutiva.
L’articolo 22 del Dpr 633/1972 prevede che l’emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente prima dell’effettuazione dell’operazione, vale a dire nel caso di specie al momento della consegna della bicicletta ovvero del pagamento del corrispettivo.
Questo comporta che, in via normativa, il commerciante che ha emesso il documento commerciale ha correttamente documentato l’operazione e ora per emettere la fattura è costretto ad annullare l’operazione precedente senza non pochi problemi.
Vediamo come potrebbe comportarsi, rispettando la normativa e venendo incontro al cliente.
Prima ipotesi. Se il commerciante ha emesso lo scontrino tradizionale e non ha ancora inviato dei dati all’agenzia delle Entrate (invio che deve avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione – operazione di maggio invio dei dati a giugno).
In questo caso, facendo riferimento ad un’operazione effettuata a maggio, il commerciante può annullare lo scontrino emesso e sulla base dei documenti originari di consegna del bene emettere la fattura entro il 15 di giugno, inserendola nel registro delle fatture emesse. In effetti, i documenti originari di consegna ovvero (se l’operazione è stata pagata in modo tracciabile) la ricevuta del Pos consentono al commerciante di approfittare delle regole di emissione della fattura differita (articolo 21, comma 4, lettera a del Dpr 633/1972).
Ovviamente se, sempre in riferimento ad un’operazione di maggio l’annullo avviene dopo il 15 giugno il contribuente che emette la fattura in luogo dello scontrino annullato è come se certificasse l’operazione in ritardo e il suo comportamento sarebbe suscettibile di una sanzione.
Analogo ragionamento si può fare per i mesi successivi a maggio (ad esempio: scontrino di giugno possibilità di emettere differita la fattura entro il 15 luglio.
Seconda ipotesi. Il commerciante è già passato al registratore telematico e all’invio elettronico dei dati all’Agenzia delle entrate. In questo caso il commerciante ha memorizzato l’operazione sul registratore telematico, ha provveduto ad emettere al cliente un documento commerciale, ha inviato telematicamente i dati all’Agenzia.
Facendo riferimento ad un’operazione effettuata a maggio, il commerciante può, su presentazione del documento commerciale da parte del cliente ovvero, come ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la circolare 3/E/2020, con la presentazione di altra documentazione che identifichi l’operazione (si pensi alla ricevuta del pagamento fatta tramite POS) può annullare il documento commerciale (o scontrino elettronico) e provvedere ad emettere la fattura entro il 15 giugno, inserendola nel registro delle fatture emesse.
In effetti, il documento commerciale ovvero la ricevuta del Pos ovvero i documenti di consegna che identificano l’operazione consentono al commerciante di approfittare delle regole di emissione della fattura differita (articolo 21, comma 4, lettera a del Dpr 633/1972).
Ovviamente se, sempre in riferimento ad un’operazione di maggio l’annullo avviene dopo il 15 giugno il contribuente che emette la fattura in luogo del documento commerciale annullato è come se certificasse l’operazione in ritardo e il suo comportamento sarebbe suscettibile di una sanzione.
Analogo ragionamento si può fare per i mesi successivi a maggio (ad esempio: scontrino di giugno possibilità di emettere differita la fattura entro il 15 luglio).
Attenzione però che in caso di emissione del documento commerciale l’annullo del documento deve avvenire, in linea, utilizzando direttamente il registratore telematico. Quindi il commerciante deve ricercare nella memoria permanente del registratore telematico il documento commerciale originariamente emesso. Tale ricerca può avvenire in quanto lo stesso documento risulta univocamente individuabile sulla base di un codice in esso riportato. In caso di esito positivo, è possibile procedere all’emissione del documento commerciale per annullo. Qualora invece la ricerca abbia avuto esito negativo e il documento commerciale sia stato emesso da un altro dispositivo (matricola del dispositivo - RT o server-RT - differente dalla matricola stampata sul documento commerciale), si può procedere con l’emissione di un documento commerciale per annullo in modalità manuale, specificando tutti gli estremi del documento commerciale a cui si fa riferimento.
Inoltre, se l’annullo avviene in un negozio diverso da quello che ha realizzato l’operazione originaria (si pensi ad un negozio appartenente ad una catena di negozi) si ritiene che l’annullo possa essere effettuato ma a condizione che i punti vendita siano gestiti da una stessa partita Iva.
L’annullo si ricorda che in via generale avviene entro il giorno stesso dell’errore commesso nel caso di specie avverrà dopo giorni ovvero settimane e quindi sarà necessario segnalare l’annullo nel sito di «fatture e corrispettivi» e gestire poi in contabilità lo spostamento dell’operazione dal registro dei corrispettivi a quello delle vendite.
L’acquisto on line da sito italiano o estero
Il fornitore estero per assoggettare correttamente l’operazione ad Iva potrà avere emesso una fattura ovvero se identificato ai fini Iva in Italia avrà provveduto ( come farebbe il venditore a distanza nazionale) ad inserire la cessione sui corrispettivi senza emettere una fattura e certificando la cessione con un documento di sintesi.
Sul punto le Faq del ministero dell’Ambiente poco dicono se non che per gli acquisti fatti da siti esteri è possibile, in luogo di una fattura presentare per il rimborso un documento equipollente che riporti tutti i dati contenuti nelle fatture.
Da questa affermazione, che non tiene conto del fatto che trattandosi di beni la tassazione nella cessione del bene B2C (cioè da commerciante a privato) deve necessariamente seguire le regole nazionali, si evince che nel caso, più generale, di acquisto on line non è necessario ottenere la fattura, ma è sufficiente un documento equipollente, vale a dire che riporta gli stessi elementi propri della fattura.
In pratica, il documento che identifica l’acquisto che avviene nei confronti di un privato (B2C) deve riportare, in base all’articolo 21 del Dpr 633/1972 i seguenti elementi:
- la data di emissione;
- la denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore (per il soggetto non residente le stesse informazioni del rappresentante fiscale o della stabile organizzazione);
- il numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore (anche se soggetto estero attribuito al rappresentante o all’identificazione dirette o alla stabile organizzazione);
- nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario;
- il codice fiscale del cessionario
-la natura, qualità e quantità dei beni acquistati;
- il corrispettivo dell’operazione e la relativa Iva.
loading...