Legge di Bilancio

Bonus edilizi: l’atto di recupero non colpirà le detrazioni

Con la legge di Bilancio sono state riviste le disposizioni del Dl 157/2021 sui controlli delle Entrate sui bonus casa e sui contributi Covid

di Alessandro Borgoglio e Dario Deotto

Bonus edilizi, la frode sulla cessione dei crediti d’imposta tra fatture false e riciclaggio

2' di lettura

Con la legge di Bilancio 2022 (234/2021) sono state riviste le disposizioni del Dl 157/2021 – che viene abrogato – relative ai controlli delle Entrate sui bonus casa e sui contributi a fondo perduto erogati in seguito all’emergenza da Covid-19. Questo perché le precedenti previsioni dell’articolo 3 del Dl 157 destavano non poche perplessità. Era stato infatti osservato che, per le detrazioni edilizie usate dal contribuente direttamente in dichiarazione dei redditi, non si sarebbe difatti dovuto/potuto utilizzare lo specifico atto di recupero.

Le detrazioni inserite in dichiarazione

Queste agevolazioni, infatti, sono vagliate ed eventualmente disconosciute con il controllo formale delle dichiarazioni: tali detrazioni vengono inserite nella dichiarazione dei redditi e, quindi, l’Agenzia può «escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti» (avvalendosi dell’articolo 36-ter, comma 2, lettera b, del Dpr 600/1973); in questo caso, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della dichiarazione.

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Era stata evidenziata, peraltro, la fungibilità dell’atto di accertamento ordinario rispetto alle forme speciali di rettifica (tra cui quella dell’articolo 36-ter). Perciò, anche se la sede naturale per verificare la spettanza delle detrazioni fiscali inserite in dichiarazione è proprio il controllo formale, nulla vieta, che le Entrate possano disconoscere tali detrazioni anche con un atto di accertamento “ordinario”. In tale ipotesi, tuttavia, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Cosa riguarda l’atto di recupero

Era stato dunque rilevato che l’atto di recupero emanato in base alle disposizioni dell’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 311/2004 non poteva che riguardare l’utilizzo improprio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito relative ai vari bonus edilizi citati dal comma 2 dell’articolo 121 del Dl 34/2020.

Tale posizione trova ora una conferma ufficiale nel testo della legge di Bilancio 2022, nella quale, richiamando la disciplina degli articoli 121 e 122 del Dl 34/2020 (relativi, in particolare, all’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura), viene indirettamente stabilito che l’Agenzia non potrà utilizzare l’atto di recupero per i bonus edilizi fruiti dal contribuente direttamente (sotto forma di detrazione fiscale) nel modello 730 o nel modello Redditi. In sostanza, la manovra stabilisce che l’atto di recupero potrà essere impiegato per l’utilizzo improprio dello sconto e della cessione relative ai vari bonus edilizi nonché per tutti i contributi erogati dalle Entrate a seguito del Covid-19.

La legge di Bilancio conferma invece le altre disposizioni già contenute nel Dl 157/2021, stabilendo in particolare che, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l’atto di recupero va notificato – a pena di decadenza – entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

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