quesito del lunedì

Bonus facciate «facilitato» per gli immobili vincolati

Nel caso degli immobili che rientrano nella disciplina dei “beni culturali”, lo sconto fiscale si rende applicabile anche in presenza di intervento sull'intonaco

di Marco Zandonà

2' di lettura

Il quesito. In un condominio si deve realizzare il rifacimento dell'intonaco, che interessa oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Il fabbricato è classificato dal Comune come edificio di notevole valore storico e artistico, con relativo divieto di realizzare il cappotto. Pertanto, secondo la circolare dell'agenzia delle Entrate 2/E/2020, nel caso in questione non si applicano il Dm 26 giugno 2015 sui “requisiti minimi” e il Dm 11 marzo 2008.
Per il rifacimento dell'intonaco, avvenuto senza rispettare i suddetti requisiti, si può accedere al bonus facciate? In caso di risposta affermativa, se i condòmini vogliono cedere il credito d'imposta o fruire dello sconto in fattura, come indicato nella circolare dell'agenzia delle Entrate 24/E/2020, è necessaria l'asseverazione, da parte di un tecnico, della congruità delle spese?
M.G.Firenze

La risposta. In entrambi i casi possiamo rispondere con un sì alle domande del lettore. Il 90% si rende applicabile anche al caso in questione mentre l’asseverazione di congruità dei prezzi non è necessaria.

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Ai fini del bonus facciate, cioè della detrazione del 90% delle spese sostenute per il rifacimento della facciata esterna visibile dalla pubblica via (articolo 1, commi 219–224 della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020; si veda anche la circolare 2/E/2020), laddove l’intervento effettuato influenzi dal punto di vista termico l’edificio oppure interessi più del 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto Mise (ministero dello Sviluppo economico) 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli indicati dalla tabella 2 del decreto Mise 26 gennaio 2010.

La circolare 2/E/2020 ha chiarito che tali requisiti di trasmittanza non si applicano agli edifici che rientrano nella disciplina dei “beni culturali”, di cui alla II parte del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), come nel caso descritto dal quesito.In sostanza, solo se si tratta di tali immobili, anche in presenza di intervento sull'intonaco il bonus facciate si rende comunque applicabile. L'articolo 121 del decreto Rilancio (Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020; si vedano anche la circolare 24/E del 2020 e la guida al 110% su www.agenziaentrate.it) prevede che, in alternativa alla detrazione in 10 anni in dichiarazione dei redditi, si possa optare per il pagamento del 90% delle spese con cessione del credito o tramite lo sconto in fattura, secondo le modalità previste dai provvedimenti dell'agenzia delle Entrate 283847 dell'8 agosto 2020 e 326047 del 12 ottobre 2020, con comunicazione all'Agenzia sulla piattaforma di cessione dei crediti (www.agenziaentrate.it).

Come precisato dal Mise nel corso del convegno «Il superbonus del 110% – Speciale Telefisco», organizzato dal Sole 24 Ore il 27 ottobre 2020, gli interventi con il bonus facciate che comportano anche un risparmio energetico devono rispettare i requisiti tecnici del Dm 6 agosto 2020, ma non è necessaria l'asseverazione della congruità dei prezzi.

Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 28 dicembre .

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