Bonus pubblicità fino al 31 marzo, ecco come richiederlo
Da quest’anno non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali
I punti chiave
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Fino al 31 marzo (la finestra si è aperta con l’inizio di questo mese) è possibile inviare la “Comunicazione per l'accesso” al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (cosiddetto “bonus pubblicità”) per il 2023. Lo ha ricordato il Dipartimento per l’informazione e l’editoria. La comunicazione va inviata attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Spid, Cns o Cie. La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo.
Come si compila la comunicazione
Per ogni anno per cui è richiesto il credito d'imposta va presentata una singola comunicazione per l'accesso al credito d'imposta e una singola dichiarazione sostitutiva.In caso di presentazione di più comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta relative al medesimo anno, è ritenuta valida l'ultima trasmessa entro il termine di presentazione. Per presentare una nuova dichiarazione sostitutiva, successiva ad una già trasmessa, è necessario prima presentare la rinuncia totale al credito richiesto con la precedente dichiarazione.
Cosa cambia per il 2023
Il decreto energia (Dl 17/2022 convertito con modificazioni dalla legge 34) ha introdotto modifiche normative prevedendo che, a decorrere dal 2023, il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Rispetto all'anno 2022, quindi, le novità sono due. La prima: viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d'imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell'incremento minimo dell'1 per cento dell'investimento pubblicitario, rispetto all'analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente, quale requisito per accedere all'agevolazione. La seconda novità: non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
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