Il turismo che riparte

Bonus vacanze: come ottenerlo, rimborsi, restituzioni. Tutto quel che c'è da sapere

Forniti chiarimenti qualora si sia impossibilitati a partire dopo aver già pagato il soggiorno e sulla restituzione in caso di fruizione indebita

di Annarita D'Ambrosio

Estate, un italiano su due ha intenzione di andare in vacanza

3' di lettura

Bonus vacanze al giro di boa. Si presuppone che chi ha ottenuto il beneficio e non l’ha ancora utilizzato, lo farà nei mesi estivi, anche se c'è tempo fino al 31 dicembre 2021 per usufruirne. Sul sito dell'agenzia delle Entrate è disponibile la guida aggiornata sulla misura. Inoltre, all'interno del cassetto fiscale dell'area riservata è possibile visualizzare la notifica di avvenuto utilizzo.

I riferimenti normativi

Istituito dal Dl 34/2020 in favore delle famiglie con Isee in corso di validità non superiore a 40.000 euro, il bonus può essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast, nonché per il pagamento di servizi offerti dalle agenzie di viaggi e tour operator, la novità più recente, introdotta dal Dl 73/2021, il decreto Sostegni-bis.Il decreto Milleproroghe (Dl183/2020, convertito con la legge 21/2021), ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di utilizzo dell'agevolazione. Pertanto, chi ha già ottenuto il bonus al 31 dicembre 2020 ha tempo per utilizzarlo fino a fine anno.

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Utilizzo esteso ad agenzie viaggi e tour operator

Regole invariate: può usufruirne un solo componente per nucleo familiare, anche diverso da chi abbia effettuato la richiesta. È riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone. L'importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione, per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale, per il solo anno 2020, o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato – si legge nella guida delle Entrate - il codice fiscale di chi intende fruire dell'agevolazione.

La novità più rilevante è dunque l'utilizzo del bonus presso agenzie di viaggio e tour operator. L'articolo 7 comma 3 del Dl Sostegni bis precisa che la norma tende a dare un maggior contributo all'obiettivo di rivitalizzare la domanda per viaggi, di fatto bloccata a causa delle misure di contenimento dell'emergenza da Covid-19. La relazione illustrativa precisa che agenzie di viaggio e tour operator, sono stati tra i più duramente colpiti con riduzioni di oltre l'80% dei ricavi dall'inizio della crisi. L'obiettivo è dunque aumentare la propensione ad effettuare un viaggio o un soggiorno in Italia.

Non previsto il rimborso per mancato utilizzo

La guida, che richiama i provvedimenti normativi citati, include l'interessante sezione Domande e risposte con due puntualizzazioni che, in particolare, vi segnaliamo: nel caso si sia pagato il corrispettivo e utilizzato il bonus prima della partenza, cosa succede se si è impossibilitati a partire? L'importo dello sconto per bonus vacanze – chiariscono le Entrate - non può essere, in alcun caso, oggetto di rimborso da parte dell'operatore turistico nel caso di mancata fruizione del soggiorno. Il bonus può essere utilizzato in un'unica soluzione e senza possibilità di frazionamento; pertanto, non potrà essere utilizzato nuovamente per futuri soggiorni turistici.

La restituzione del bonus indebitamente fruito

Altro aspetto importante: cosa deve fare chi ha usufruito nel 2020 di un bonus vacanze non spettante, a causa di una non corretta compilazione della dichiarazione Isee? Il bonus è fruibile nella misura dell'80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui l'80% del bonus sia stato indebitamente fruito, può essere restituito, senza sanzioni e interessi, compilando gli appositi campi della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2020 (modello 730/2021 e modello Redditi Persone fisiche 2021).


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