Brevetti, riforma del Pnrr al via. I diritti dai ricercatori alle università
Proprietà industriale. Ok in commissione alla Camera: il Ddl arriva blindato in Aula. Negli atenei uffici per il tech transfer La GdF potrà sequestrare i falsi nelle fiere, stop a marchi evocativi di denominazioni d'origine e domande digitalizzate
di Carmine Fotina
3' di lettura
Arriva al traguardo il nuovo Codice della proprietà industriale, una delle riforme previste dal Pnrr. La commissione Attività produttive della Camera presieduta da Alberto Gusmeroli ha concluso ieri l’esame, senza modifiche, del testo che era stato licenziato dal Senato.
Manca solo il passaggio finale dell’Aula, ormai pura formalità. Il Ddl coordinato dal ministero delle Imprese e del made in Italy modifica diversi punti del vecchio Codice del 2005. La principale novità è il ribaltamento del cosiddetto «professor’s privilege», cioè il passaggio dei diritti legati all’invenzione dai ricercatori alle strutture di appartenenza, quindi università, enti e centri pubblici di ricerca, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs).
Contrasto alla contraffazione
Arrivano anche il rafforzamento delle misure di contrasto alla contraffazione nelle fiere, una maggiore digitalizzazione degli adempimenti per le imprese interessate a brevettare, lo stop ai marchi che evocano denominazioni d’origine protette, l’estensione dei controlli su invenzioni utili per la difesa del Paese.
Allineandosi a tutti i principali Paesi, con l’eccezione della Svezia, l’Italia interviene dunque sul «professor’s privilege» per dare più respiro all’attività di trasferimento tecnologico delle strutture pubbliche. Secondo dati della rete di start-up Italian Tech Alliance, l’attuale sistema ha contribuito a dati catastrofici in termini di ricavi per licenza, oltre 60 volte in meno del Regno Unito ad esempio.
L’articolo 3 del Ddl ribalta tutto prevedendo che i diritti nascenti dall’invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell’inventore, a meno che la stessa struttura non depositi lo domanda o rinunci entro un tempo massimo di 9 mesi. In ogni caso, l’inventore ha diritto a una remunerazione non inferiore al 50% degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico, dedotti i costi sostenuti dall’università, centro pubblico o Irccs in relazione al deposito della domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo. Durante l’iter al Senato, anche su input delle associazioni industriali, è stata approvata una modifica per le situazioni di ricerca finanziata dai privati.
Tutela del made in Italy
Per salvare il principio dell’autonomia negoziale in questi casi, si fa riferimento ad accordi contrattuali da stipulare tenuto conto di linee guida che saranno approvate con decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy di concerto con il ministero dell’Università e della ricerca. Secondo il relatore del provvedimento alla Camera, Fabio Pietrella (FdI), «il ribaltamento sulla tutela della proprietà intellettuale in questo campo darà una spinta notevole al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione del lavoro scientifico delle nostre università».
In quest’ottica, l’articolo 4 consente agli atenei e alle strutture pubbliche di ricerca di dotarsi di un Ufficio di trasferimento tecnologico per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese.
Altri articoli del provvedimento intervengono direttamente su contrasto ai falsi e procedure di registrazione. La Guardia di Finanza potrà sequestrare prodotti contraffatti anche direttamente durante un evento fieristico, mentre attualmente «gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale», salve esigenze di giustizia penale, possono essere soltanto descritti e fotografati per costituire un elemento di prova. Scatta inoltre la protezione provvisoria di disegni e modelli esposti nelle fiere ufficiali, consentendo al richiedente di rivendicare la cosiddetta “priorità di esposizione”.
Per favorire la tutela del prodotto industriale, soprattutto a sostegno delle Pmi, viene poi introdotta la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito stesso, ma anche successivamente, entro un mese, mantenendo ferma la data di deposito. Per evitare in questo modo che la domanda sia dichiarata irricevibile o, se i diritti vengono pagati tardivamente, la data di deposito sia posposta alla data del pagamento.
La digitalizzazione
Si interviene sulla digitalizzazione del deposito delle domande, cancellando l’obbligo della trasmissione di documentazione cartacea all’Ufficio brevetti e marchi (Uibm) del ministero da parte delle Camere di commercio. Inoltre, in sede di rivendicazione della priorità, in alternativa al deposito della copia dei documenti, sarà consentita l’indicazione di codici identificativi presenti in banche dati presso le quali l’Uibm può direttamente verificare il contenuto del fascicolo.
L’articolo 8 rafforza il controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato. In particolare, l’ambito di applicazione del divieto di deposito della domanda in assenza di autorizzazione ministeriale si estende a due casi: se l’inventore lavora presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo ha sede legale all’estero; oppure se ha ceduto l’invenzione oggetto del brevetto prima del deposito.
loading...