Opinioni

Brexit, i negoziati veri sono appena iniziati

L’accordo attuale tutela parzialmente i flussi di merci ma non i Servizi finanziari

di Gianmarco Ottaviano

(Ralf Kalytta - stock.adobe.com)

3' di lettura

Dall’inizio dell’anno le relazioni economiche tra Regno Unito e Unione europea sono regolate dal cosiddetto Brexit deal, un accordo siglato sul filo di lana a dicembre per evitare una riconfigurazione caotica dei rapporti tra le due parti in assenza di regole specifiche. Tale accordo lascia però molte questioni irrisolte, sulle quali Londra e Bruxelles continueranno a doversi confrontare negli anni a venire, lungo una «long and winding road», come nella canzone dei Beatles.

Come è naturale, date l’intensità e la complessità dei rapporti economici intessuti per decenni tra il Regno e gli altri Paesi membri dell’Unione europea, il Brexit deal copre, ma non risolve pienamente, molteplici questioni. Tra cui alcune che sono di generale rilevanza per imprese e società finanziarie (gli scambi di merci, i servizi finanziari e le regole di concorrenza o level playing field).

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Per quanto concerne il commercio di beni, l’accordo garantisce che la maggior parte delle merci scambiate tra l’Ue e il Regno Unito non venga colpita da nuovi dazi o restrizioni quantitative. Tuttavia, gli esportatori di entrambe le parti devono affrontare una serie di ostacoli normativi (detti “barriere non tariffarie”), che rendono di fatto più oneroso fare affari nei mercato della controparte. La questione più spinosa riguarda le cosiddette “regole di origine”, in base alle quali le aziende devono certificare l’origine locale (britannica o europea va bene uguale) del valore aggiunto delle loro esportazioni affinché queste possano qualificarsi per l’accesso senza dazi. Un esempio è il settore automobilistico per il quale sono previste restrizioni speciali. I veicoli a benzina o diesel devono essere realizzati con almeno il 55% di contenuto locale per sfuggire ai dazi. Per favorire la transizione ecologica, i veicoli elettrici e ibridi possono contenere fino al 60% di valore aggiunto estero, ma tale percentuale dovrà scendere al 55% entro il 2026. Le batterie possono contenere il 70% di valore aggiunto estero, ma dovranno diminuirlo fino al 50% sempre entro il 2026. Ulteriori ostacoli potrebbero scaturire dalle procedure di certificazione, nella misura in cui l’assenza di un accordo di riconoscimento reciproco automatico implica che gli organismi di regolamentazione di una parte non saranno in grado di certificare i prodotti per la vendita nei mercati della controparte. Per controllare il rispetto delle regole di origine e di certificazione per le merci in transito, vengono introdotti controlli doganali ai confini tra Regno Unito e Ue, anche se con l’impegno congiunto di seguire le migliori pratiche internze alle società finanziarie e contiene solo disposizioni standard. Non c’è azionali e di ridurre nel tempo il relativo onere burocratico.

Ma se il Brexit deal tutela almeno parzialmente gli scambi di merci, non fa nulla di simile per i flussi di servizi finanziari, L’accordo offre infatti poche certezalcun impegno sull’accesso reciproco ai rispettivi mercati e non c’è alcuna decisione sulla cosiddetta “equivalenza”, un meccanismo che consentirebbe per esempio alle società finanziarie di vendere i propri servizi nel mercato unico dalla City di Londra. Il Regno e l’Unione discuteranno come procedere su specifiche decisioni di equivalenza, ma la Commissione europea ha già affermato di aver bisogno di maggiori informazioni per poter procedere e al momento non prevede di adottare nuove decisioni in merito.

La convergenza su regole comuni di concorrenza leale (level playing field) è stata una delle questioni più complicate dei negoziati. Entrambe le parti si sono impegnate a mantenere i propri standard di trasparenza in materia ambientale, sociale e fiscale e di difendere i diritti dei lavoratori, al fine di evitare una competizione al ribasso nel tentativo di promuovere la competitività delle proprie imprese. È previsto un meccanismo di riequilibrio, attraverso il quale una parte potrà imporre dazi sulle importazioni dalla controparte nel caso in cui gli standard di quest’ultima divergessero troppo in senso meno restrittivo. Eventuali misure ritorsive saranno soggette ad arbitrato da parte di un collegio indipendente e non da parte della Corte di giustizia europea come auspicato dall’Ue.

Sempre in ambito di concorrenza leale, le due parti si sono impegnate a non usare i soldi pubblici per avvantaggiare le proprie imprese e società finanziarie. A entrambe le parti viene impedito di fornire una garanzia statale illimitata per coprire i debiti o le passività di imprese e società. Nessuna impresa in fallimento potrà essere salvata senza un piano di ristrutturazione e qualsiasi aiuto alle banche in dissesto dovrà attenersi al minimo necessario per ottenerne un’ordinata liquidazione. Tutti i sussidi concessi dovranno essere comunicati in modo trasparente. Se e come questo avverrà concretamente è da vedere.

Molte questioni restano dunque aperte e nuove questioni inattese probabilmente appariranno. Come cantavano i Beatles, «la strada lunga e tortuosa che conduce alla tua porta non scomparirà mai. Ho già visto quella strada. Mi porta sempre qui»... al tavolo negoziale.

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