sentenze e risparmio

Buoni fruttiferi postali: cambiano i rendimenti. Decide la Cassazione

di Antonio Criscione

3' di lettura

Per i buoni postali fruttiferi valgono le regole di chiarezza e trasparenza degli investimenti oppure si tratta di un’eccezione? La domanda viene posta per un chiarimento “definitivo” (per quanto questo sia possibile nel sistema giuridico italiano) alle Sezioni unite della Cassazione da parte della prima sezione della stessa Corte. La questione si pone per un decreto ministeriale del 1986, che aveva ridotto notevolmente il rendimento delle serie precedentemente emesse. Siccome si tratta di titoli a scadenza molto lunga, sul tema esiste ancora un ampio contenzioso. Anche perché come spiega l’avvocato di Modena, Letizia Vescovini, «successivamente furono utilizzati per errore moduli stampati precedentemente che riportavano sul retro i rendimenti anteriori al decreto, per cui gli acquirenti erano convinti al momento dell’acquisto di beneficiare appunto di quei tassi di interesse».

Giudici e Arbitro finanziario, chi ha torto?
Le Sezioni unite della Corte di cassazione si erano occupate proprio di un caso di questo tipo con la sentenza 13979 del 2007, come pure in una sentenza di quest’anno, la 4761 del 2018. Sulla questione si sono confrontati due

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orientamenti, entrambi fatti propri dai giudici o dall’Arbitro bancario finanziario, chiamato più volte a pronunciarsi sull’argomento. Una è di tipo formalistico e stabilisce che i buoni fruttiferi postali siano disciplinati da regole speciali, contenute nel codice postale, che non coincidono con quelle della disciplina generale in materia di investimenti. Secondo tale impostazione (puntualmente ricostruita dall’ordinanza 21543/2018, redatta dal giudice Aldo Dolmetta, che rimette la questione alle Sezioni unite) basta appunto la pubblicazione in Gazzetta del decreto che ridetermina i tassi per far scattare le condizioni (sfavorevoli) per l’investitore.

L’orientamento più favorevole al risparmiatore
L’altra fa leva sull’affidamento che il cliente aveva come indicazioni di rendimento quelle riportate sul buono. «Anche perché – spiega l’avvocato Vescovini – in pochissimi casi i clienti erano stati richiamati per apporre un timbro con la correzione dei rendimenti». In ogni caso l'ordinanza 21543/2018

rileva come anche a seguire le regole speciali «il testo letterale della norma lascia scoperto il punto della definizione dei modi e dei termini in cui questo potere di modifica unilaterale (quello del decreto ministeriale, ndr) entra a far parte del contenuto contrattuale dell’investimento medesimo». E aggiunge: «Più ragioni militano nel senso di ritenere necessaria una specifica previsione di tale potere nel contesto del contratto che, nel concreto, fonda l’investimento: sì che il risparmiatore ne sia effettivamente avvertito al momento di sottoscrivere il buono e possa valutare appieno le opportunità e i rischi che esso comporta». Alla base delle regole sui contratti e delle regole costituzionali sul risparmio, il secondo orientamento, come riassunto dall’ordinanza, dunque richiede che la norma speciale (l’articolo 173 del codice postale, quello che regola appunto la questione) sia interpretata in modo da garantire la trasparenza a favore degli investitori. In pratica il contratto originario avrebbe dovuto rendere consapevole l’investitore delle regole sul potere di variazione unilaterale dei rendimenti e in ogni caso si sarebbero dovute mettere a sua disposizione delle tabelle che riportassero appunto i nuovi rendimenti.

L’ordinanza favorevole agli investitori
L’ordinanza sembra decisamente propendere verso il secondo orientamento. Ora però la parola passa alle Sezioni unite che decideranno. Nelle sentenze precedenti della Cassazione, anche se su punti non perfettamente coincidenti (cosa che ha determinato questa nuova remissione alle Sezioni unite), sono state favorevoli agli investitori. Ora non resta che aspettare e vedere la nuova decisione a cosa porterà.

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