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Cancellazione dei voli, risarcimento non dovuto per cause «eccezionali»

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 7 luglio pone un freno alle procedure risarcitorie per i passeggeri vittime di ritardi

di Marina Castellaneta

Sciopero aereo, ieri cancellazioni e ritardi in tutta Italia

2' di lettura

Un freno ai risarcimenti per i passeggeri vittime di ritardi. Ma solo in presenza di circostanze eccezionali, che devono essere qualificate dai giudici nazionali degli Stati membri tenendo conto delle pronunce della Corte di Lussemburgo relative al regolamento 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 7 luglio nella causa C-308/21, che arriva nel pieno dei ritardi e delle cancellazioni di voli oggi in atto in tutta Europa.

Coincidenze saltate

Uno scenario tipico: alcuni passeggeri avevano comprato biglietti aerei con partenza da Lisbona e arrivo in diverse destinazioni, con alcune coincidenze. Una serie di ritardi causati da un guasto nel sistema di rifornimento di carburante dell’aeroporto di Lisbona aveva portato a una perdita delle coincidenze con conseguenti disagi per i passeggeri. Di qui le azioni degli utenti dinanzi ai giudici nazionali in base al regolamento n. 261/2004 sia per i ritardi sia per la cancellazione di un volo. Il vettore aveva respinto le richieste sostenendo che i ritardi erano imputabili al guasto del sistema di rifornimento di carburante dell’aeroporto del quale non poteva essere considerato responsabile.

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La posizione della Corte Ue

Il giudice nazionale, prima di decidere, ha chiesto alla Corte Ue di chiarire se la situazione relativa al guasto del sistema di rifornimento in aeroporto sia da considerare come «circostanza eccezionale», in grado di escludere l’obbligo di risarcimento a carico del vettore o se, invece, il guasto rientri nel normale esercizio dell’attività del vettore aereo interessato, con conseguente obbligo di compensazione da parte della compagnia aerea. La Corte parte dalla premessa che, in caso di cancellazione dei voli, i passeggeri hanno diritto a una compensazione pecuniaria a meno che non siano stati informati, con tempistiche diverse fissate dall’articolo 5 del regolamento, o sia stato messo a loro disposizione un volo alternativo. Tuttavia, il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria se dimostra che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali «che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso». La nozione di «circostanze eccezionali» – precisa la Corte – non può variare in base all’autorità giudiziaria adita ma è propria dell’ordinamento Ue.

Il carburante

Considerato che il carburante è un elemento essenziale per l’attività del vettore aereo si potrebbe sostenere che il rifornimento faccia parte del normale esercizio dell’attività del vettore aereo, con l’impossibilità, per quest'ultimo, di invocare l’esistenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, se la fase del rifornimento «sfugge completamente al controllo effettivo del vettore aereo interessato» può essere invocata l’esimente delle circostanze eccezionali. Spetta al vettore, però, dimostrare che la circostanza non avrebbe potuto essere evitata «anche se fossero state adottate tutte le misure del caso». Inoltre, la Corte chiede al vettore, in questi casi, di dimostrare di aver adottato tutte le misure adeguate alla situazione per ovviare alle conseguenze negative sui passeggeri, ad esempio fornendo un volo «alternativo ragionevole, soddisfacente e rapido» alle vittime di ritardi o di cancellazioni.

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