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Cani in spiaggia, la direttiva Bolkestein impone più flessibilità

La materia è regolata da ordinanze delle Capitanerie di porto e dei Comuni, con varianti zona per zona

di Guglielmo Saporito

La materia è regolata da ordinanze delle Capitanerie di porto e dei Comuni, con varianti zona per zona

"L'amicizia e' una cosa seria, non abbandonate i cani", la nuova campagna della polizia

2' di lettura

Gli amici a quattro zampe sono interessati all'applicazione della direttiva Bolkestein sulle aree demaniali marittime, perché l'assegnazione delle concessioni dovranno prevedere un miglioramento dei servizi all'utenza, tra i quali, appunto, anche le aree di accoglienza per animali da compagnia.
Nell'attesa dei decreti legislativi e dei bandi (inizialmente previsti per l'agosto 2023 dall'articolo 4 legge 118/2022), i problemi rimangono concreti, e riguardano l'accesso dei quadrupedi da compagnia.

La disciplina

La materia è regolata da ordinanze delle Capitanerie di porto e dei Comuni, con varianti zona per zona. Occorre anche intendersi sulla nozione di accesso al demanio marittimo: un conto è l'ingresso alla spiaggia in concessione per chi proviene dalla retrostante viabilità pubblica, altro è la passeggiata lungo la battigia (larga 5 metri); infine vi è la stessa balneazione, ognuna con un diverso regime.
Museruola e guinzaglio sono presupposti essenziali (per esigenze di igiene e prevenzione), ma zona per zona l'accesso al mare è condizionato dai Piani degli arenili (di competenza comunale), con necessaria previsione di corridoi di accesso libero.
Se, prima di tuffarsi in mare, si vuole apprezzare una spiaggia affidata in concessione, occorre fare i conti con le ordinanze sindacali e la prassi locale.

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Le normative comunali

Un punto fermo è che i Comuni non possono vietare in modo indiscriminato l'accesso agli arenili, come sottolineano i Tar delle regioni litoranee: l'ultima sentenza è del Tar Reggio Calabria, 1° agosto 2023 n. 651, la quale redige un elenco dei doveri del padrone diligente. Paletta e sacchetto per deiezioni, divieto di lasciare liberi gli animali, oltre ai già citati guinzagli e museruole, sono sufficienti per superare eventuali divieti sindacali.

TAR CALABRIA-REGGIO CALABRIA, SEZ I – sentenza 1° agosto 2023 n. 651

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Il punto di vista degli stabilimenti

A padroni che siano così ben attrezzati, si contrappongono i titolari degli stabilimenti, i quali contestano le ordinanze sindacali che consentono l'accesso ai cani (sempre con guinzaglio e con museruola) in modo indiscriminato, anche cioè dove non vi sono spazi idonei per gli animali da compagnia: se mancano gli spazi di accoglienza e se non si rispettano limiti massimi (ad esempio, 10 animali), la gestione dello stabilimento diventa critica sia per gli avventori (Tar Lazio, 5159/2020) che per gli amici a quattro zampe.
Una volta giunto sulla battigia, Fido (con guinzaglio e museruola) può passeggiare con il suo padrone, a meno che non vi siano ordinanze sindacali che facciano prevalere motivate esigenze di matrice igienico sanitaria. Infine, per ciò che riguarda l'accesso al mare (o al lago), occorre interrogarsi su eventuali limiti di balneazione: anche nell'acqua non vi può essere un divieto generico ed assoluto, sicché la promiscuità non può essere impedita.
Oltre tutto, va tenuta presente la circostanza, nota agli etologi, che esclude specifici rischi di “inquinamento”. Infatti i cani, nell'acqua, non hanno comportamenti “ineducati”, a differenza di alcuni padroni.


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