Carte di credito e 730, per le detrazioni serve sempre l’estratto conto
Per ottenere le detrazioni occorre poter documentare il flusso di denaro dal soggetto che effettua il pagamento a quello che lo incassa, con movimenti ininterrottamente tracciati che consentano l’identificazione delle parti
di Francesco Manfredi, Marcello Tarabusi
2' di lettura
Con la dichiarazione di quest’anno contribuenti e intermediari si confronteranno per la prima volta con l’obbligo di pagamento tracciato per fruire delle detrazioni, in vigore dal 1° gennaio 2020. Non è ancora chiaro il perimetro della documentazione probante le modalità di pagamento cashless. Inoltre, è probabile che molti a inizio 2020 non abbiano seguito correttamente il nuovo iter.
Se la spesa è stata pagata in contanti, la detrazione è irrimediabilmente persa.
Cosa succede invece in caso di pagamento tracciato, ma con prova documentale incompleta? Tra i mezzi ammessi la normativa comprende il «versamento bancario o postale» ovvero «altri sistemi di pagamento» elencati dall’articolo 23 del Dlgs 241/97 quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e carte di debito. Più in generale l’Agenzia vuole che i pagamenti «garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore». Pertanto occorre poter documentare il flusso di denaro dal soggetto che effettua il pagamento a quello che lo incassa, con movimenti ininterrottamente tracciati che consentano l’identificazione delle parti.
Alla luce di ciò si possono individuare i casi più comuni che Caf e professionisti si troveranno a gestire nelle prossime settimane:
pagamenti attraverso carte di credito, debito, prepagate;
pagamenti con app e altri sistemi (come Paypal, wallet smartphone, Satispay, Amazon Pay e altri).
Il contribuente, oltre al documento comprovante la spesa (fattura o scontrino “parlante”), dovrà presentare al Caf o al professionista i documenti che colleghino la spesa alla propria identità e a quella del destinatario
1.
2.pagamento con carta di debito (bancomat): si ritiene sufficiente la ricevuta Pos ma si consiglia l’esibizione anche dell’estratto conto bancario collegato. Nel caso in cui non sia disponibile la ricevuta del Pos, l’estratto conto salva comunque la detrazione;
3.pagamento con carte prepagate: basta la ricevuta Pos, se questa non fosse disponibile (ad esempio per pagamento effettuato online) dovrebbe essere sufficiente la stampa dei movimenti dal sito o dall’app collegati alla carta;
4.pagamento con app o altri sistemi elettronici: non è necessario il
Sarebbe auspicabile una semplificazione delle Entrate. Alla luce dell’entrata in vigore della direttiva Ue Psd2 e della continua evoluzione dei servizi di pagamento, l’appesantimento dell’onere documentale in capo al contribuente risulta già oggi un po’ anacronistico, oltre che in contrasto con la liberalizzazione dei sistemi di pagamento.
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