Cassa ordinaria e assegno Fis senza consultazione sindacale. Resta l’accordo per la cassa in deroga
La conversione in legge del Dl cura-Italia semplifica ulteriormente le procedure sindacali per accedere agli ammortizzatori legati al Covid-19: per Cigo e Fis cade l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto
di Paolo Stern
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Le disposizioni che consentono l’accesso agli strumenti emergenziali per il Covid 19 richiamano spesso le intese sindacali. Per prima cosa bisogna distinguere tra la procedura di consultazione e il raggiungimento di un accordo. L’articolo 14 del Dlgs 148/2015 prevede che l’impresa, nei casi in cui debba ricorrere alla cassa integrazione ordinaria/assegno ordinario Fis per sospensione o riduzione dell’attività produttiva, informi preventivamente le Rsa o le Rsu, e le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, dell’entità e della durata prevedibile della sospensione e del numero dei lavoratori interessati. Le organizzazioni sindacali, ricevuta l'informativa, possono chiedere, congiuntamente o disgiuntamente, di essere convocate per esaminare la questione. In caso di mancata richiesta la procedura di consultazione si dà per esperita. Obbligatorio dunque è il percorso di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, non già l’accordo. E' del tutto evidente che concludere la consultazione con una intesa sindacale potrebbe fornire una maggiore garanzia di buon esito della domanda stessa di Cig/Fis presentata alla commissione Inps competente.
Cassa ordinaria e assegno Fis per Covid 19
Veniamo ora agli strumenti emergenziali attivati dal Dl 18/2020 (cura Italia) per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Il testo originario dell’articolo 19 aveva mantenuto, fino alle modifiche apportate in sede di conversione in legge, inalterato l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali, sia per la Cigo, sia per l’assegno ordinario Fis. Il Parlamento, il 23 aprile, nella conversione in legge del Dl 18/2020, ha apportato una sostanziale modifica, escludendo l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto. Modifica opportuna ma tardiva (la gran parte degli accordi ormai è chiuso) e foriera di dubbi. Per prima cosa è opportuno evidenziare che quanto formalizzato in sede di accordo sindacale, sia pure avviato sulla base di una norma oggi modificata, mantiene inalterato il suo valore. L’accordo sindacale è un contratto.
Il secondo aspetto da considerare è quello relativo a procedure in corso. A parere di chi scrive, se avviata una procedura di consultazione sindacale deve essere esperita con i riferimenti dell’originario articolo 19.
La cassa integrazione in deroga
Passiamo alla cassa integrazione in deroga prevista dall’articolo 22 del Dl 18/2020. Anche in questo caso la conversione in legge del Dl ha comportato modifiche. È generalmente previsto un «previo accordo» con le organizzazioni sindacali. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupino fino a cinque dipendenti né, dopo la conversione del Dl, per i datori di lavoro che abbiano chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Come sappiamo, questo particolare ammortizzatore sociale si attiva su disposizione delle Regioni o delle Province autonome che quindi possono regolamentare autonomamente procedure e iter di approvazioni. Per definire l'entità numerica dell'impresa, cinque o più dipendenti, bisogna far riferimento all’articolo 20, comma 1, del Dlgs 148/2015, e cioè al numero dei lavoratori occupati mediamente nell’azienda nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. I lavoratori a tempo parziale devono essere conteggiati secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Dlgs 81/2015.
Le disposizioni regionali sul punto poi hanno assunto decisioni spesso differenti l'una dall'altra. Pertanto ove previsto (aziende oltre i 5 dipendenti e la cui attività non sia stata sospesa per disposizioni pubbliche) non basta la procedura di consultazione ma occorre l'accordo sindacale per accedere allo strumento di integrazione salariale in deroga. Saranno validi anche gli accordi raggiunti solo con alcune delle sigle sindacali coinvolte. L'impresa plurilocalizzata dovrà procedere secondo le disposizioni di ciascuna Regione ove risieda ogni unità produttiva interessata e, nel caso in cui le Regioni interessate siano almeno cinque, la procedura di consultazione viene esperita a livello nazionale secondo le previsioni della circolare 8/2020 del ministero del Lavoro. Non ci sono elementi ostativi però nell’attivare, anche ove le Regioni coinvolte fossero fino a quattro, una unica procedura di consultazione sindacale, con unico accordo finale, in cui risultassero presenti tutti i vari organismi territoriali ovvero quelli nazionali con loro delega di firma. Di non secondario impatto, in tema di rapporto tra intese sindacali e provvedimenti emergenziali, risulta poi la disposizione dell’articolo 1, comma 1, p. L del Dl 23/2020 (il cosiddetto decreto liquidità) , che subordina ogni sostegno finanziario all'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Anche in questo caso la norma prevede il raggiungimento di intese e non una mera consultazione sindacale.
La semplificazione apportata in sede di conversione del decreto «cura Italia», proprio perché tardiva, apre ulteriori elementi di incertezza per il futuro. In attesa del cosiddetto decreto di aprile, che dovrà indicare le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali nella Fase 2 , non è chiaro come comportarsi. Chi ha attivato gli ammortizzatori dal 23 febbraio ha ormai esaurito le nove settimane previste e quindi, dovendo procedere con proroga, dovrebbe applicare le disposizioni ordinarie (articolo 14 del Dlgs 148/2015) ma in questo caso i tempi sarebbero molto lunghi e le procedure (ancora una volta la consultazione sindacale) sarebbero già dovute essere avviate. Per il momento, solo per le casse in deroga relative alla “ex zona rossa” sono previsti ulteriori tre mesi e un mese per quelle “ex zona gialla”di proroga da avviarsi con procedura emergenziale.
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