I controlli

Chi acconsente a farsi portare in caserma non può rifiutare il test

di Marisa Marraffino

(IMAGOECONOMICA)

2' di lettura

Il conducente fermato da una pattuglia per controlli non è obbligato a seguire gli agenti in caserma per effettuare l’alcoltest. Se però non oppone resistenza e una volta arrivato a destinazione non effettua l’esame, è configurabile il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico previsto dall’articolo 186, comma 7 del Codice della strada. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 12142/2021, depositata il 31 marzo.

La pronuncia fissa i paletti degli accertamenti su strada quando gli agenti non abbiano l’apparecchio e riguarda il conducente di un furgoncino finito fuori strada. Odorava di alcol e faceva fatica a stare in piedi. Fermato dai carabinieri, veniva accompagnato alla caserma più vicina, a più di 20 chilometri. Non aveva opposto resistenza. Ma, arrivato sul posto, si era rifiutato di sottoporsi all’ alcoltest.

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Di qui la contestazione del reato, che la Corte ha ritenuto legittima perché il rifiuto sarebbe dovuto intervenire prima, in modo da impedire l’accompagnamento coattivo. Se è possibile essere portati in ospedale o in caserma a seguito di un incidente stradale perché lo prevede espressamente l’articolo 186, comma 4 del Codice, lo stesso non vale nei casi in cui il conducente venga fermato per controlli e gli venga chiesto di seguire gli agenti per sottoporsi ad alcoltest.

L’accompagnamento, infatti, è una limitazione della libertà personale e perciò deve essere esplicitamente previsto dalla legge. La conseguenza è che l’eventuale rifiuto del conducente a seguire gli operanti non può far scattare il reato. Ma, una volta espresso il consenso all’accompagnamento, non ci si può sottrarre al test senza commettere reato.

Analogo è il caso capitato a un conducente con elementi sintomatici di ebbrezza, che procedeva a zig zag ed era stato invitato dai carabinieri stessi a continuare a guidare fino alla vicina caserma. Il rifiuto successivo, scattato all’arrivo a destinazione, è stato invece ritenuto sufficiente a integrare il reato (Cassazione, sentenza 8 maggio 2018, n.36751). Secondo la Corte, la “leggerezza” da parte dei carabinieri nel far guidare il conducente per poche decine di metri che lo separavano dal cortile della caserma non può portare ad escludere da sola il reato di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest.

Spesso gli approcci interpretativi in tema di reati previsti dal Codice della strada della stessa Cassazione sono difformi e negli anni hanno contribuito ad alimentare il contenzioso.

Di recente, ad esempio, con la sentenza n. 12134 depositata il 31 marzo la Corte ha stabilito che il prelievo di sangue compiuto in ospedale, a seguito di un incidente, potrebbe essere effettuato anche in assenza del consenso dell’interessato su richiesta esclusiva della polizia giudiziaria. In questi casi, invece, l’orientamento prevalente della Cassazione (si veda, da ultima, la sentenza del 12 febbraio 2021 n.11458), ritiene che la mancanza del consenso del conducente renda inutilizzabili le prove ematiche raccolte, ai sensi dell’articolo 191 del Codice di procedura penale, a meno che le analisi non siano effettuate per finalità di cura all’interno di un preciso protocollo sanitario.

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