CONDOMINIO

Chi non paga le spese condominiali, deve imputare a sé la perdita dei benefici fiscali

Lo ha affermato la Cassazione respingendo il ricorso di una condomina che riteneva di non essere tenuta al pagamento

di Annarita D'Ambrosio

(Agf)

3' di lettura

Il condomino ritardatario nei pagamenti dei lavori, a cui ritiene di non dover partecipare pro quota, non può poi chiedere risarcimento al condominioper la perdita della detrazione fiscale. È uno dei principi chiariti dalla sentenza della Cassazione numero 10845 depositata l’8 giugno 2020.

I fatti
Alla suprema Corte si era rivolta una condomina contestando i lavori deliberati in assenza di nomina di un amministratore di condominio e relativi alla facciata dell’edificio. La condomina si opponeva all’ingiunzione di pagamento relativa alle spese deliberate in una assemblea priva di amministratore e dunque - a suo avviso - assunte solo da alcuni condomini. Chiedeva altresì risarcimento per la perdita delle destrazioni fiscali.

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I motivi del ricorso alla Suprema Corte
Alla Corte la ricorrente si era rivolta dopo la condanna in Corte d’appello richiamando tre motivi: la violazione degli articoli 116 e 81 Codice di procedura civile, nonchè degli articoli 1130,1131 e 1135 Codice civile perchè le fatture prodotte in giudizio dal condominio erano prove contrarie alla imputabilità della spesa al condominio stesso, e la Corte d’appello non lo aveva evidenziato. Le fatture erano intestate al condominio anche se il pagamento risultava provenire solo da alcuni condominie non dall’amministratore (che non era stato all’epoca ancora neppure nominato).

Per la ricorrente il secondo motivo si ravvisava nel fatto che la delibera di cui si sottolineava la nullità riguardava lavori solo su balconi di proprietà esclusivae non su beni comuni. Il terzo motivo era invece relativo alla decadenza del beneficio delle agevolazioni fiscali che la Corte d’appello, a suo avviso, non aveva tenuto in debito conto.

La decisione
La Corte ha respinto tutte e tre le motivazioni della ricorrente, precisando che: «l’assemblea, innanzitutto, ai sensi dell’articolo 1135 Codice civile, nell’esercizio dei poteri di gestione del condominio, ha sempre il potere di ratificare la spesa effettuata dall’amministratore, ovvero, in caso di mancata nomina dello stesso (come in questo caso) direttamente da parte di alcuni condomini in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, anche se non indifferibili ed urgenti».

Non ha valore dunque il fatto che la nomina dell’amministratore fosse sopraggiunta mesi dopo il termine dei lavori, questo perchè l’amministratore ha soltanto «una rappresentanza ex mandato dei vari condomini, che possono sempre agire personalmente a difesa dei propri diritti, sia esclusivi che comuni». Quel che conta è la ratifica assembleare di quelle spese, ratifica che proprio la delibera contestata dalla ricorrente aveva invece fornito (Cassazione 5288/2012; Cassazione 18192/2009; Cassazione 2864/2008).

Infondato anche il secondo motivo perchè la sentenza, passata in giudicato, di rigetto di impugnazione delle delibera contestata faceva ritenere superato il tema degli interventi di tinteggiatuira dei balconi, che non erano stati evidentemente valutati solo a beneficio esclusivo di alcuni condomini già in quella sede.

Le detrazioni fiscali
Sul terzo motivo, la Cassazione, confermando l’orientamento della Corte d’appello ha ribadito che la ricorrentedoveva imputare solo a sè il ritardodella partecipazione delle spese e la conseguente impossibilità di documentare le stesse per poter beneficiare delle detrazioni fiscali.

«Il singolo condomino che, in ipotesi di lavori eseguiti su parti condominiali, non abbia provveduto ai relativi pagamenti, contestando la sussistenza del proprio obbligo di contribuzione, e non si sia potuto perciò avvalere delle detrazioni in ragione della spese sostenuta per l’intervento edilizio, in forza dell’articolo 1 della legge 449/1997, non può accampare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell’intero condominio»

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