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Chi non riceve il segnale tv non partecipa alle spese condominiali

Negli ultimi anni si è avuta un’importante evoluzione in tema di diritto all’installazione di antenne paraboliche riceventi

di Augusto Cirla

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2' di lettura

Focus sulle antenne in condominio. L’occasione è data dalla recente normativa in materia di telecomunicazioni che favorisce espressamente la centralizzazione degli impianti di ricezione, non escludendo però che il singolo condomino possa comunque avvalersi di una antenna individuale o decidere di non usufruire dell’impianto centralizzato eventualmente deliberato dall’assemblea.

Il diritto all’antenna

 Tale facoltà gli è espressamente concessa dall’articolo 1122 bis del Codice civile, che conferma l’esistenza di un diritto all’antenna consentendo l’installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili anche da parte di singoli, purché non rechino danno alle parti comuni.

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 Non necessario ottenere il preventivo consenso da parte dell’assemblea, sempre che sia rispettato il decoro architettonico dell’edificio.

La libertà di antenna, d’altro canto, trova tutela nell’articolo 21 della Costituzione, che garantisce la libera manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione. 

Negli ultimi anni si è avuta un’importante evoluzione in tema di diritto all’installazione di antenne paraboliche riceventi, innanzi tutto con l’abolizione del nulla osta che veniva richiesto dal ministero delle Poste e telecomunicazioni a coloro che si dotavano di impianto satellitare, poi con l’approvazione di una disposizione (articolo 1120, comma 2 numero 3, Codice civile) che disciplina le maggioranze necessarie per l’installazione di impianti satellitari centralizzati nell’ambito dei condomìni (maggioranza degli intervenuti in assemblea portatori di almeno la metà del valore dell’edificio).

L’antenna destinata a servire la singola unità immobiliare resta oggi, dunque, una realtà remota perché ormai quasi tutti gli edifici sono dotati di un impianto centralizzato di ricezione radiotelevisiva: con buona pace per il loro aspetto architettonico.

Persino superfluo ricordare che il numero di apparecchi televisivi posseduti non incide sulla quota da pagare per la manutenzione dell’antenna condominiale, poiché le spese condominiali relative ai beni comuni vengono sempre ripartite in ragione dei millesimi posseduti da ciascun condomino.

La cattiva ricezione

Il problema però sorge quando un condomino, a differenza degli altri, non riceve perfettamente il segnale dall’antenna centralizzata. Fermo l’obbligo dell’amministratore di intervenire per fare eseguire le opportune riparazioni con addebito delle spese a tutti i condòmini, sta di fatto che, nel persistere del lamentato difetto, il malcapitato condominio non può certo imporre all’assemblea di deliberare la sostituzione dell’impianto centralizzato in quanto, proprio in forza dell’illustrata alternativa concessagli dalla legge, in tal caso non è affatto pregiudicato il suo diritto all’informazione.

È pacifico invece che chi non riceve il segnale dall’antenna centralizzata resta esonerato dal partecipare alle spese per la relativa manutenzione e conservazione e per quant’altro ad essa inerente.

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