COnsulta

Chi riconosce falsamente un figlio può «pentirsi» e impugnare l’atto, ma con dei limiti

Per la Corte costituzionale il giudice deve però controbilanciare l’interesse alla verità con quello del figlio all’identità personale e ai legami affettivi che si sono sviluppati all’interno della famiglia

di Annarita D'Ambrosio

3' di lettura

La Corte costituzionale torna ad occuparsi di famiglia e stabilisce che chi riconosce falsamente il figlio può poi “pentirsene” e impugnare l’atto, ma non a scapito del figlio stesso, del suo diritto all’identità personale e ai legami affettivi che si sono sviluppati all’interno della famiglia.

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È questo, in sintesi, il contentuto della sentenza n. 127 (relatore Giuliano Amato), con cui la Consulta ha ritenuto non fondata la censura all’articolo 263 del Codice civile, sollevata dalla Corte di appello di Torino, sezione per la famiglia, là dove non esclude la legittimazione a impugnare il riconoscimento del figlio da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità.

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La vicenda

La Corte di appello di Torino aveva sollevato il contrasto innanzitutto con l'articolo 3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento tra chi ha consapevolmente effettuato il riconoscimento non veridico e chi ha prestato il consenso alla fecondazione assistita eterologa. Oltre a ciò, il contrasto anche con l'articolo 2 della Costituzione, per la violazione dei principi di responsabilità individuale, di solidarietà sociale e di tutela dell’identità personale del figlio.

I motivi della decisione

Nel respingere la richiesta, la Consulta ha segito un ragionamneto preciso: il riconoscimento del figlio, pur sapendo di non essere il genitore naturale, non esclude una successiva impugnazione dell’atto da parte dello stesso genitore per ristabilire la verità biologica. Tuttavia il giudice dovrà bilanciare l’interesse per la verità (favor veritatis) con altri valori costituzionali e tener conto, in particolare, del diritto del figlio all’identità personale, che non è esclusivamente correlata alla verità biologica ma anche ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia.

Nel caso del ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita – scrive la Corte - «il divieto d’impugnare il riconoscimento è riferito a particolari situazioni, specificamente qualificate dal legislatore, e riveste carattere eccezionale. Esso è volto a sottrarre il destino giuridico del figlio ai mutamenti di una volontà che, in alcuni casi particolari e a certe condizioni tassativamente previste, rileva ai fini del suo stesso concepimento. È per questo stesso motivo che la legge speciale nega – sempre in via d’eccezione – il diritto di anonimato della madre (art. 9, comma 2, della legge n. 40 del 2004)».

I diversi casi

Né possono essere equiparate – si legge ancora - «la volontà di generare con materiale biologico altrui e la volontà di riconoscere un figlio altrui: nel primo caso, la volontà porta alla nascita una persona che altrimenti non sarebbe nata; nel secondo caso, la volontà del dichiarante si esprime rispetto a una persona già nata. Anche la condizione giuridica del soggetto riconosciuto risulta pertanto differente: mentre per la persona nata attraverso procreazione medicalmente assistita eterologa un eventuale accertamento negativo della paternità non potrebbe essere la premessa di un successivo accertamento positivo della paternità biologica, considerato l'anonimato del donatore di gameti e l'esclusione di qualsiasi relazione giuridica parentale con quest’ultimo (art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004). Viceversa, nel caso del falso riconoscimento esiste un genitore “biologico”, la cui responsabilità può venire in gioco».

Dal divieto di disconoscimento della paternità per il coniuge o il convivente che abbia prestato il proprio consenso non è, conclude quindi la Consulta, desumibile un principio generale in base al quale, ai fini dell’instaurazione del rapporto di filiazione, è sufficiente il solo elemento volontaristico o intenzionale, rappresentato dal consenso prestato alla procreazione, ovvero dall'adesione a un comune progetto genitoriale. La Corte riconosce che «lo sviluppo scientifico ha reso possibili forme di procreazione svincolate dal legame genetico e che l’ordinamento ne ha preso atto. Tuttavia, la disciplina del rapporto di filiazione rimane strettamente connessa all’esistenza di un rapporto biologico tra il nato ed i genitori».

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