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Cibo sintetico: vietate anche le importazioni e sanzioni fino a 150mila euro

Previsto il divieto assoluto «di impiegare, vendere, detenere per vendere, importare, esportare, somministrare oppure distribuire alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati».

di Silvia Marzialetti

Lollobrigida: "Italia prima nazione a dire No a cibo sintetico"

2' di lettura

Alimenti e mangimi sintetici off limits in Italia e nessuna possibilità di import (contrariamente a quanto circolato nella prima bozza circolata). Nel disegno di legge dl licenziato dal Consiglio dei ministri nel tardo pomeriggio di ieri 28 marzo e che introduce un divieto assoluto, per tutti gli operatori del comparto alimentare e mangimistica «di impiegare, vendere, detenere per vendere, importare, esportare, somministrare oppure distribuire alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati», è saltata la clausola di mutuo riconoscimento prevista dall'articolo 6 della bozza, che escludeva dal campo di applicazione della legge «i prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, in Turchia, o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo», aprendo di fatto all'import di prodotti sintetici da altri Paesi.

Rispetto a un impianto normativo così tranchant – e su cui il ministro dell'Agricoltura ha costruito uno degli assi portanti del proprio mandato – l’articolo 6 era apparso estremamente stridente: la stessa bozza peraltro (così come il testo definitivo) escludeva espressamente all'articolo 2 anche l’import di tali prodotti (andando in contrasto con quanto sancito dalla clausola).

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Rispetto alla prima bozza è stato anche introdotto un limite massimo di 150mila euro oltre cui non potranno spingersi le sanzioni, che rimangono fissate in 10mila euro, fino ad un massimo di 60mila euro, oppure fino al 10% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione (nel caso tale importo sia superiore a 60mila euro).

Per il resto, l’impianto del disegno di legge è tutto confermato. Alla violazione consegue la confisca del prodotto illecito. In più a chi trasgredisce il divieto sarà comminata l’ulteriore sanzione amministrativa – della durata da uno a tre anni – dal divieto di accesso a contributi, finanziamenti, agevolazioni o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Durante lo stesso periodo si disporrà la chiusura dello stabilimento di produzione.

Lo stesso trattamento è previsto per chi si sia fatto complice, agevolando tali condotte.Il disegno di legge, si legge nei primi due articoli della bozza – e lo ha ribadito il ministro Francesco Lollobrigida in conferenza stampa - nasce con l'obiettivo di assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, nonchè «preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale».

I controlli sull'applicazione della legge sono demandati ai tradizionali organi competenti: Nuclei Antisofisticazione, il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (Cufa), Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) del ministero dell'Agricoltura nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto.


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