Civilisti in corsa per rispettare i termini ristretti in primo grado
Cambia la strategia processuale: il legale è chiamato a preparare (e prevedere) ogni mossa al momento di istruire il ricorso
di Valentina Maglione, Valeria Uva
3' di lettura
I termini più stretti introdotti nel procedimento ordinario di primo grado, insieme con la scansione delle memorie, da scambiare prima dell’udienza di comparizione, e il nuovo (e accelerato) rito semplificato di cognizione impongono agli avvocati civilisti tempi di reazione rapidi e strategie nuove. Sono da ripensare, tra l’altro, le argomentazioni da usare negli atti e i modi della conciliazione. Sono le riflessioni che rimbalzano tra gli studi legali, a tre mesi dall’entrata in vigore della quasi totalità della riforma del processo civile (decreto legislativo 149/2022), che si applica ai processi instaurati dal 1° marzo scorso, mentre quelli avviati prima continuano a seguire le “vecchie” regole. È infatti in questi giorni, dopo un primo periodo più di attesa, che negli studi legali si stanno davvero iniziando a usare i nuovi istituti.
«Per noi avvocati si tratta di un enorme salto culturale – afferma Alberto Toffoletto, socio fondatore di ADVANT Nctm –: sia nel rito ordinario che in quello semplificato la strategia processuale va disegnata da subito e non più individuata ed eventualmente corretta nell’arco di tutto il processo. Saremo sottoposti a una grande pressione iniziale, più pesante per chi assiste i convenuti: mentre l’attore ha il termine lungo della prescrizione per far valere le proprie ragioni e prepararsi al processo, il convenuto ha solo 50 giorni per difendersi, perché dalla notificazione della citazione all’udienza di comparizione decorrono almeno 120 giorni ma il convenuto deve costituirsi 70 giorni prima dell’udienza. Dato che l’attività dell’avvocato si sposta sulla preparazione al processo è ragionevole ipotizzare che possa cambiare anche la modalità di fatturazione ai clienti: dall’attuale suddivisione in tre tranche (costituzione in giudizio, deposito memorie e decisione) potremmo assistere a uno spostamento degli oneri verso la fase di avvio».
I nuovi termini «hanno senz’altro l’effetto di accelerare il processo, in linea con gli obiettivi della riforma», commenta Luca Pescatore, partner di Baker McKenzie: «Il convenuto deve costituirsi in tempi rapidi e questo è un bene anche per l’attore, che così può valutare come muoversi ed eventualmente optare per soluzioni transattive. Inoltre, la riforma dà la possibilità al giudice di emettere, se la domanda è provata e le difese del convenuto pretestuose, un’ordinanza di accoglimento provvisoriamente esecutiva, anche prima dell’udienza di comparizione. Il provvedimento è reclamabile ma il convenuto deve essere convincente nel costituirsi in giudizio, perché rischia di non essere neanche sentito dal giudice». Dalla teoria alla pratica, «noi abbiamo notificato un atto di citazione con il nuovo rito e ci è stata confermata rapidamente la data dell’udienza. Ora aspettiamo la costituzione del convenuto per lavorare sulle memorie».
La riforma anticipa infatti lo scambio di tre memorie scritte a prima dell’udienza di comparizione, per andare di fronte al giudice con la controversia delineata. Nei fatti «il confronto con il giudice – ragiona Paolo Marra, partner Sza – arriva quando la lite è “confezionata” in tutti i suoi termini. E questo per un avvocato può essere un punto debole. Credo molto nel confronto diretto con il giudice, anche in modo informale: un commento, una battuta detta in presenza aiutano i legali a capire velocemente l’indirizzo che può prendere il processo. Ora questa immediatezza si perderà a scapito di procedure che saranno prevalentemente documentali».
«La concentrazione degli atti nella fase iniziale – incalza Francesca Gesualdi, avvocato di Cleary Gottlieb – rischia di depotenziare il tentativo di conciliazione in udienza: dopo aver cristallizzato le proprie ragioni in quattro atti, con che spirito si può cercare un accordo?». Più del nuovo rito ordinario, per Gesualdi «è interessante il rito semplificato di cognizione, modellato sul “vecchio” rito sommario ma con una portata più ampia: si può usare sempre di fronte al tribunale monocratico e, se ricorrono alcune condizioni come fatti non controversi e istruzione non complessa, anche di fronte a quello collegiale. Noi lo abbiamo già utilizzato. Avrei apprezzato se fosse stato scelto questo come nuovo rito “ordinario”».
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