partenza al ralenti

Colf, badanti e braccianti: dal 1° giugno 13mila domande di regolarizzazione. Tutte le difficoltà della sanatoria

Altre seimila in via di presentazione. A queste vanno aggiunte le 180 domande presentate in questura da cittadini extracomunitari per chiedere un permesso di soggiorno provvisorio. C’è tempo fino al 15 luglio per mettersi in regola ma sembra molto difficile che possa essere confermata la previsione di 220mila domande contenuta della relazione tecnica del decreto Rilancio

di Andrea Gagliardi

Regolarizzazioni, Costa: "Intesa non e' sanatoria. Nessuno salvi i caporali"

4' di lettura

Sono 13mila le domande di regolarizzazione di lavoratori stranieri presentate online fino al 10 giugno. Alle quali vanno aggiunto 6mila in via di presentazione. Nonché le 180 domande presentate in questura da cittadini extracomunitari per il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo. Non proprio una partenza sprint. Ma va considerato che non è previsto un click day. E che c’è tempo fino al 15 luglio. Dal Viminale parlano di numeri in «costante crescita». Resta il fatto che siamo molto lontani dalla stima contenuta nella relazione tecnica del decreto Rilancio che ipotizzava 176 mila domande per l'emersione del lavoro nero e 44 mila domande attivate da cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto, per un totale di 220mila (con entrate nelle casse dello Stato per 94 milioni in base ai contributi fissati dalla norma). Una stima realizzata facendo riferimento alla media delle richieste presentate nel 2009 (295.130 domande) e nel 2012 (134.772 domande).

I canali della regolarizzazione
Va ricordato che la sanatoria riguarda tre settori: agricoltura, assistenza alla persona e lavoro domestico. E che è previsto un doppio binario: da un lato c’è la possibilità per il datore di lavoro di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato con un cittadino straniero o di dichiararne uno irregolarmente instaurato. In entrambi i casi i cittadini stranieri devono essere presenti sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020. Dall’altro lato è prevista per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 la possibilità di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi convertibile in permesso di lavoro in caso di assunzione. Il primo procedimento si incardina presso lo sportello unico dell'immigrazione. Il secondo si svolge presso le Questure.

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Poi ci sono i costi: 500 euro a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore regolarizzato, «a copertura degli oneri connessi alla procedura di emersione». E 130 euro a carico del lavoratore straniero con permesso scaduto. Solo nel caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare al contributo forfettario di 500 euro da pagarsi prima della presentazione della domanda, deve aggiungersi il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, il cui importo verrà fissato da un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Gli ostacoli segnalati
Sono diversi gli ostacoli segnalati. A partire dai costi. «Così come accaduto nelle precedenti sanatorie, sarà prassi che i 500 euro saranno sborsati dal lavoratore invece che dal datore di lavoro» spiega Nazzarena Zorzella avvocato dell’Asgi (Associazione studi giuridici per l’immigrazione) che individua un limite della regolarizzazione nel suo essere circoscritta ai tre settori dell’agricoltura, lavoro domestico e cura della persona. «Ci sono tanti migranti - spiega - che lavorano nella logistica, nell’edilizia o nella ristorazione e che restano fuori». Non solo. La regolarizzazione è legata alla volontà del datore di lavoro che spesso non ha convenienza ad attivare la procedura che consente al lavoratore di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. «A Carpi ad esempio - spiega ancora Zorzella - ci sono 1.300 richiedenti asilo africani che lavorano nei macelli con contratto di lavoro regolare, ma legato all’esito della domanda di asilo. I datori di lavoro non sono interessati a sborsare 500 euro per dei lavoratori che sono già in regola. Ma che se potessero avere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato potrebbero restare in Italia indipendentemente dall’esito della domanda per richiedenti asilo».

Situazione complicata per i richiedenti asilo

Malgrado le faq sul sito del Viminale non mancano le difficoltà per i patronati. Complicata soprattutto la situazione dei richiedenti asilo che possono lavorare dopo 60 giorni dalla presentazione della richiesta, ma che hanno una situazione precaria, dipendendo la loro regolarità dall'esito della domanda di protezione che può giungere ad anni di distanza, quando si sono già integrati. Un altro esempio per tutti, riferito sempre dall’Asgi. Un richiedente della Guinea, con permesso per attesa asilo e udienza fissata in Corte d'appello a settembre. Lavora da due anni in regola in uno dei settori inclusi nell'art. 103 per l'emersione come operaio agricolo (silvicoltura) ed il datore di lavoro lo vuole tenere (ha fatto corsi di formazione ad hoc). Ma il datore non capisce se deve licenziarlo e poi riassumerlo, ed il lavoratore non capisce se deve licenziarsi per costituire un nuovo rapporto il lavoratore, o se conviene rinunciare alla domanda di asilo, diventare irregolare, quindi essere licenziato e poi essere riassunto.

Il fattore reddito

Esiste poi l’ostacolo del reddito. I datori di lavoro devono possedere,
per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro. Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito deve essere non inferiore a 20.000 euro, in
caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore a 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.

Requisiti stringenti per rinnovare il permesso di soggiorno

Chi invece vuole ottenere un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, deve dimostrare, carte alla mano (serve un documento tra la certificazione rilasciata dal competente Centro per l'impiego, il cedolino di paga, l’estratto conto previdenziale o qualsiasi corrispondenza cartacea tra le parti durante il rapporto di lavoro) di aver lavorato nel settore dell’assistenza familiare o in agricolttura prima del 31 ottobre 2019 e il suo permesso di soggiorno deve essere scaduto non prima di quella data.



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