La riforma del contenzioso fiscale

Commercialisti e avvocati: sì a giudici tributari di professione

Devono essere magistrati specializzati, reclutati per concorso, con l’obbligo di una formazione continua e di fare rifermento alla Presidenza del consiglio

di Ivan Cimmarusti e Marcello Maria De Vito

3' di lettura

Il comune denominatore è un «giudice professionale e specializzato», che si occupi esclusivamente di decidere le liti fiscali, sotto la competenza diretta di Palazzo Chigi. Consiglio nazionale forense (Cnf), Unione nazionale avvocati tributaristi (Uncat) e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) hanno una «ricetta» per la riforma del processo tributario, tema al centro dell’istituendo gruppo interministeriale sul contenzioso voluto dal ministro dell’Economia Daniele Franco (competente per la fase di merito) e dal ministro della Giustizia Marta Cartabia (competente per la legittimità).

Commercialisti

Il punto di partenza per i commercialisti è un giudice specializzato e professionale, cui sia imposta la formazione e l’aggiornamento. Necessario mantenere la natura «speciale» della giurisdizione e il doppio grado di merito. Tra le richieste: svolgere la fase di reclamo-mediazione con un organo terzo incardinato nelle commissioni tributarie (Ct) e non dinanzi allo stesso ente impositore. Si dovrebbe prevedere, sempre nella fase di merito, l’istituzione di sezioni specializzate per materia o tributo e un giudice monocratico per le liti fino a 5mila euro.

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I commercialisti ritengono che in aggiunta agli attuali uffici del Massimario regionali, si dovrebbe prevedere l’istituzione di un ufficio del Massimario nazionale. Auspicano che possa concretizzarsi al più presto il progetto annunciato dal Consiglio per la giustizia tributaria (Cpgt, l’organo di autogoverno dei magistrati tributari) relativo alla messa a disposizione anche dei contribuenti della banca dati delle sentenze di merito emesse da tutte le Ct, attualmente fruibile solo da agenzia delle Entrate e giudici.

La garanzia di terzietà non può che prevedere il passaggio della competenza per le commissioni dal Mef alla Presidenza del consiglio. Opportuna infine anche una revisione dei mezzi istruttori e di prova ammessi nel processo, nonché della riscossione provvisoria prima del giudizio di parte delle imposte contestate.

Avvocati tributaristi

Uncat ritiene che per equiparare la giurisdizione tributaria alle altre, al posto delle Ct ci dovrebbero essere tribunali e Corti d’appello tributarie. La direzione degli uffici dovrebbe passare dal Mef alla Presidenza del consiglio. È necessario un giudice professionale, assunto per concorso. Da prevedere anche la figura del magistrato onorario per i soli tribunali tributari. Il tribunale dovrebbe decidere in composizione monocratica per le controversie da reclamo-mediazione, per le catastali e per quelle di valore indeterminabile.

Al giudice onorario monocratico dovrebbero competere le cause di valore inferiore a 5mila euro e quelle catastali. I giudici attuali, con laurea in giurisprudenza o economia, dovrebbero accedere al ruolo di giudice professionale o onorario mediante concorso per titoli. L’assistenza tecnica dovrebbe essere riservata, salve le controversie di valore inferiore 5mila euro e quelle catastali, agli avvocati e ai dottori commercialisti.

Consiglio nazionale forense

Per il Cnf è necessario istituire un giudice professionale, favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie, attribuire la direzione delle Ct alla Presidenza del consiglio, implementare la tecnologia nel processo. Secondo il Cnf si dovrebbe intervenire sulla formazione dei magistrati, prevedendo lo svolgimento della funzione a tempo pieno. Ciò consentirebbe l’acquisizione di una maggiore professionalità.

L’uso di strumenti alternativi di risoluzione eviterebbe il proliferare delle controversie. Il reclamo-mediazione sarebbe efficace solo se la gestione fosse attribuita a un ufficio diverso da quello che ha emesso l’atto. Infine, sarebbero utili criteri di responsabilizzazione dei funzionari, sia nella formazione della pretesa fiscale, sia nell’impugnazione di sentenze favorevoli al contribuente.

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