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Comparatore ufficiale sul contratto base Rc auto

di Francesca Colombo, Maurizio Hazan

3' di lettura

Il 21 giugno l’Ivass ha emanato il regolamento n. 51 sul comparatore pubblico Rc auto (Preventivass), che consente di confrontare, online e gratis, le offerte di tutte le compagnie per il contratto base. Un regolamento importante, che attua l’articolo 22 del Dl 179/2012, poi definito solo nel 2020 dal Dm 54 del Mise. Il contratto base dà il perimetro minimo della copertura ed è strumento di comparazione obbligatoria e precontrattuale tra offerte omogenee, quindi confrontabili.

Ogni consumatore può accedere direttamente a Preventivass, tramite i siti web di Mise e Ivass o col link presente sul sito di ciascuna compagnia, per ottenere subito le tariffe delle polizze (tranne per veicoli immatricolati all'estero) delle assicurazioni italiane o autorizzate a operare in Italia in libertà di stabilimento o libera prestazione di servizi o sedi secondarie assicurazioni di uno Stato terzo). Il servizio riguarda le sole condizioni minime per l'obbligo a contrarre, previste dal Dm 54/2020, non le clausole aggiuntive che, previste dal contratto base, potranno essere incluse nell'offerta (se richieste dal consumatore) dietro libera scelta dell'impresa (che potrà anche, in certi casi, proporre alcuni upgrade in assenza di richiesta del cliente, purché gratis). Scelta oculata e correttamente ripensata, dopo i rilievi di alcuni stakeholder sulle precedenti bozze di regolamento.

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Il regolamento 51 attua pure gli obblighi informativi che l'articolo 132-bis del Codice della assicurazioni (Cap) ha posto a carico degli intermediari: prima della sottoscrizione di un contratto Rc auto, devono informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti sul contratto base da tutte le imprese di cui sono mandatari. Preventivass qui serve per l'adempimento di tali obblighi, la cui violazione comporta la nullità relativa del contratto (è invocabile solo dal cliente).

Risolvendo una querelle emersa nella pubblica consultazione, il regolamento chiarisce che gli intermediari tenuti all'obbligo, e abilitati ad accedere al comparatore, sono quelli che possono davvero ritenersi “mandatari”: quelli iscritti alle sezioni A, D, ed F del Rui (articolo 3) e non i broker, intesi come intermediari indipendenti dalle compagnie (in quanto tali “naturalmente” tenuti a comparazioni utili ai loro clienti). Sono stati dunque espunti i riferimenti alle sezioni E e B (in caso di accordi con imprese o altri intermediari e collaborazioni orizzontali). Per gli iscritti alla sezione E, l'intermediario principale resta responsabile per il suo collaboratore e risponde della sua inadempienza per mancato uso del preventivatore.

La risposta alla richiesta della quotazione dovrà esser data in via telematica 30 secondi. Preventivass riporta i preventivi delle imprese, con un codice identificativo, in ordine crescente (dal premio più basso al più alto). Il premio terrà conto, tra l'altro, di eventuali sconti dell'impresa, ferma la possibilità per l'intermediario di concedere ulteriori sconti.

I preventivi sono validi 60 giorni e la tariffa è quella in vigore alla data di decorrenza della copertura. Si può emettere un preventivo con data di decorrenza superiore a 60 giorni, con mero valore informativo (l'impresa non ha alcun obbligo a contrarre alle condizioni indicate). L'impresa non rilascia la copertura quando la sua data di decorrenza è a più di un anno dalla richiesta: scelta fortemente dibattuta, legata alla decisione Ivass di prevedere la comparazione obbligatoria, da parte degli intermediari, non solo per i nuovi contratti ma anche per i rinnovi. Adempimenti probabilmente eccessivi e forse confusori per clienti che, avendo già scelto il perimetro di garanzia, troverebbe quotazioni di contratti base anche estranei alle sue esigenze. Ma la norma primaria non distingue.

La discussione potrebbe spostarsi al Tar: il sindacato Sna degli agenti sta valutando un ricorso e non esclude forme di disobbedienza come fece nel 2012 sull’obbligo di fornire i preventivi di almeno tre compagnie. Nel loro mirino ci sono anche altri aspetti, come la documentazione da tenere, l’esclusione dei broker dagli obblighi e il trattamento dei plurimandatari.

Il regolamento entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e gli operatori dovranno adeguarsi entro il 31 ottobre 2022 (imprese) e il 28 febbraio 2023 (intermediari mandatari).

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