Con la Brexit può essere più costoso chiudere rapporti con i britannici
Nel caso di rapporti di agenzia commerciale che non prevedano la legge italiana come legge applicabile, l’eventuale diritto all’indennità di fine rapporto dovrà essere accertato secondo la legge inglese
di Marcello Mantelli
3' di lettura
Nel caso di rapporti di agenzia commerciale che non prevedano la legge italiana come legge applicabile, l’eventuale diritto all’indennità di fine rapporto andrà accertato secondo la legge inglese. È un aspetto che in questo periodo dopo la Brexit può cogliere impreparati non pochi imprenditori che hanno rapporti col Regno Unito: non di rado le imprese italiane non considerano fino in fondo le peculiarità cui vanno incontro quando trattano con l’estero, a maggior ragione se si tratta di Paesi Ue come la Gran Bretagna era fino a pochi mesi fa.
In alcuni casi, può accadere che il rapporto di agenzia internazionale sia stato costituito a seguito dello scambio di succinte e-mail o si sia trasformato da procacciamento d’affari in agenzia senza indicazione della legge applicabile fin dall’inizio della relazione.
Nell’attuale scenario post-Brexit, visto che il Regolamento europeo Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è stato recepito nell’ordinamento interno inglese, nelle situazioni commerciali sopra viste si applicherà la legge inglese. Perciò è bene tenere conto di alcune cautele.
Le norme applicabili
Secondo le Regulation 1993 del Regno Unito (SI 1993/3053) applicabili a Inghilterra, Galles e Scozia alla fine del rapporto, l’agente ha diritto, a certe condizioni, a ricevere un’indennità di fine rapporto - diritto inderogabile - secondo un sistema che prevede due diverse opzioni.
Salva diversa scelta delle parti nel contratto, l’indennità secondo la legge inglese sarà dovuta e conteggiata come risarcimento del pregiudizio subito (compensation) dall’agente a causa dello scioglimento del contratto. Essa sarà determinata e conteggiata in modo da risarcire la perdita di provvigioni, gli investimenti non ammortizzati e le spese fatte dall’agente.
La giurisprudenza inglese
Le corti inglesi determinano il valore in questione come prezzo di acquisto da parte di un terzo dell’agenzia, tenuto conto di tutte le circostanze del caso (House of Lords, sentenza Lonsdale contro Howard & Hallam Ltd, 2007). Questa sarà quindi l’indennità dovuta all’agente, sempre e in automatico nell’ambito delle relazioni tra preponenti italiani e agenti inglesi nei casi sopra visti.
Le parti possono però optare per iscritto per il diverso tipo di indennità basato sull’eventuale apporto di nuovi clienti o di nuovo fatturato da parte dell’agente, il cui beneficio rimarrà al preponente dopo la cessazione del rapporto (in questo caso, si parla di indemnity).
Le conseguenze delle scelte
Quest’ultimo tipo di indennità, sempre che ne sorga il diritto in favore dell’agente, non potrà superare l’equivalente di un’indennità annua calcolata sulla base delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni. Oppure nella media del periodo, se il rapporto ha avuto durata inferiore.
In linea generale, l’applicazione del criterio automatico della compensation ai rapporti che non prevedono espressamente l’opzione alternativa della indemnity potrebbe portare a un esborso più elevato a carico del preponente. Fondamentale risulta quindi mettere il faro sui rapporti in corso con agenti nel Regno Unito, in modo da limitare i potenziali futuri esborsi a titolo di indennità.
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