Con i «fondi» ad hoc il condominio si tutela dalle brutte sorprese
L'assemblea può deliberare la costituzione di riserve monetarie da usare solo per spese alle quali sono destinate: costi imprevisti o morosità
di Augusto Cirla
I punti chiave
- La quota dei morosi non può essere ripartita tra chi è in regola
- Come recuperare la cifra versata per ripianare il debito altrui
- La solidarietà tra acquirente e venditore è inderogabile
- Delibera fondo prima della vendita e lavori dopo: paga chi compra
- Opere straordinarie, a chi spetta la costituzione del tesoretto
6' di lettura
L’assemblea del condominio in cui abitavo aveva deliberato la costituzione di alcuni fondi per fare fronte l’uno alle richieste dei fornitori rimasti insoddisfatti a causa della morosità di alcuni condòmini e l’altro alle spese per specifiche opere manutentive su parti comuni che si sarebbero dovute poi eseguire. Ho venduto l’appartamento senza però fare cenno a questi fondi accantonati. Mi sono rivolto all’acquirente e all’amministratore del condominio chiedendo il rimborso della quota da me versata per questi fondi, ma da entrambe la risposta è stata negativa. Cosa posso fare?
Il fondo è una riserva monetaria che l’assemblea decide di creare per consentire ai condòmini di avere poi la somma necessaria per potere affrontare spese impreviste o comunque non ancora ben definite oppure per sopperire ad eventuali morosità o ritardi nei pagamenti da parte dei condòmini, così da potere soddisfare le richieste creditorie dei fornitori dei servizi comuni.
La specialità del fondo consiste nel fatto che lo stesso non può essere altrimenti utilizzato dall’amministratore se non per la destinazione impressagli dai condòmini e che deve essere istituito solo per gli specifici motivi deliberati dall’assemblea. Nell’ambito della gestione del condominio sono individuabili diversi fondi, dalle origini e dalle finalità differenti. L’articolo 70 disposizioni attuative Codice civile, in primo luogo, prevede che gli importi delle sanzioni comminate ai condòmini per le violazioni del regolamento da loro commesse confluiscano in un fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. Può costituirsi anche un fondo per spese impreviste o non ancora definite perché rientra nei poteri discrezionali dell’assemblea non pregiudicando l’interesse dei condòmini alla corretta gestione (Cassazione 17035/2016), sebbene occorra valutare sul piano concreto la maggiore o minore indeterminatezza dell’obiettivo per cui è stato costituito. La futura utilizzazione impressa impedisce al condominio di chiederne la restituzione.
C’è poi il più noto fondo morosità per la cui costituzione è necessario il consenso unanime di tutti i condòmini in quanto la maggioranza dell’assemblea non può ripartire tra i condòmini non morosi il debito delle quote condominiali non versate dagli insolventi (Cassazione 9083/2014), se non nel solo caso di improrogabile urgenza di sopperire all’inadempimento del condomino moroso per probabile aggressione da parte dei creditori) del patrimonio del condominio o, ancor peggio, di quello die singoli condòmini (Cassazione 13363/2001).
A differenza del fondo di riserva, destinato a far fronte a spese impreviste nel futuro, il fine del fondo morosi è quello di consentire al condominio di spendere subito le somme per far fronte a debiti già maturati, nella previsione della possibilità poi di recuperare quanto pagato. Infine, l’articolo 1135, n. 4, Codice civile ha imposto l’obbligo, sotto pena di nullità della relativa delibera (Tribunale di Milano 6132/17; Cassazione 9388/2023), di costituire un fondo speciale qualora si deliberano opere straordinarie o innovazioni, nel limite dei singoli pagamenti dovuti nel caso i lavori si eseguano in base al loro progressivo stato di avanzamento (Dl 145/13). La costituzione obbligatoria si intende naturalmente solo sotto il profilo contabile e non già come materiale versamento della provvista da parte dei condòmini (Tribunale Roma 4459/2020).
I fondi costituiti, di qualsiasi natura essi siano, vanno a beneficio solo dei condòmini e, in caso di vendita dell’unità immobiliare, del nuovo proprietario. Se però il fondo è stato costituito per opere straordinarie deliberate prima della vendita, quand’anche non ancora eseguite, nulla può pretendere in restituzione il vecchio condominio, mentre, se per interventi ordinari, ha invece diritto di pretenderne il rimborso dal suo avente causa: fermi i diversi accordi raggiunti dalle parti in sede di atto di compravendita.
La quota dei morosi non può essere ripartita tra chi è in regola
Nel mio condominio c’è una morosità molto elevata, in particolare dovuta a due condomini nei cui confronti già sono in corso procedure esecutive per tentare di recuperare il credito del condominio. L’assemblea a maggioranza ha deliberato di ripartire le quote dei morosi tra i condomini in regola con i pagamenti in attesa della conclusione delle esecuzioni pendenti che non si sa quando termineranno. È valida tale delibera ?
In mancanza di diversa convenzione adottata all’unanimità, la ripartizione delle spese deve necessariamente avere luogo secondo i criteri di cui all’articolo 1123 Cc, talchè non è consentito all’assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali. Può ritenersi consentita la costituzione di uno specifico fondo cassa che nel caso di improrogabile urgenza di sopperire all’inadempimento del condomino moroso per evitare l’aggressione da parte dei creditori del condominio.
Come recuperare la cifra versata per ripianare il debito altrui
Siamo stati costretti ad anticipare la quota di un condomino moroso da anni, ripartendola pro quota tra tutti i condomini. Abbiamo anche anticipato anche le spese legali richiesteci da un fornitore che ha agito giudizialmente nei confronti del condominio. Si è riusciti a recuperare parte della morosità a seguito di un pignoramento eseguito su beni del debitore. Posso chiedere al moroso di restituirmi quanto non sono riuscito a recuperare?
Il condomino che abbia versato somme al condominio in attuazione della delibera di costituzione del fondo può agire per la restituzione di quanto pagato solamente nei confronti del condominio, il cui amministratore ha il potere-dovere di attivarsi nei confronti del condomino moroso sia per l’esazione delle quote originariamente da questi non versate e sia per il recupero dei maggiori oneri sopportati dal condominio in conseguenza delle azioni del terzo creditore.
La solidarietà tra acquirente e venditore è inderogabile
Ho acquistato un appartamento in un condominio e ho dovuto prendere atto che nel regolamento di natura contrattuale, contrariamente a quanto previsto dalla legge, è estesa a tre anni la solidarietà tra acquirente e venditore nel pagamento delle spese condominiali. Non ho potuto naturalmente concordare diversamente con il mio venditore ma chiedo se è valida simile clausola che effettivamente mi pregiudica perché, nel caso, l’amministratore si rivolgerà a me e non già al vecchio condomino?
La disposizione del comma 3 articolo 63 disposizioni attuative del Codice civile dispone che colui che subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. La norma non è derogabile dal regolamento di condominio, quand’anche di natura contrattuale. L’anno a cui fa riferimento l’articolo 63 disp. att. Cc deve essere inteso con riferimento al periodo annuale costituito dalla gestione condominiale, non necessariamente coincidente con l’anno solare. Il vecchio condomino risponde verso il condominio per le spese dell’esercizio in corso risponde sino al termine dell’esercizio stesso e non solo sino al momento della vendita.
Delibera fondo prima della vendita e lavori dopo: paga chi compra
L’assemblea, prima che io vendessi l’appartamento, aveva deliberato la costituzione di un fondo di riserva per fare fronte ad una eventuale tinteggiatura delle finestre del vano scala che effettivamente necessitavano di manutenzione perché omessa da parecchi anni. Quando poi ho venduto l’intervento ancora non era stato eseguito, talché, trattandosi di opera di ordinaria manutenzione, ho chiesto all’acquirente di rimborsarmi quanto avevo versato per tale fondo. È corretta la mia richiesta?
È solo il nuovo proprietario che trarrà beneficio del fondo costituito per l’esecuzione di future opere ordinarie, talché è lui che deve contribuire a formarlo anche se deliberato in periodo antecedente al biennio. È corretta dunque la pretesa dl venditore di vedersi restituito dall’acquirente - e non già dal condominio - la quota da lui versata per tale fondo di riserva, sempre che di tale fondo si sia fatto menzione nella dichiarazione che deve rilasciare l’amministratore ai sensi dell’articolo 1130, n.9, Cc.
Opere straordinarie, a chi spetta la costituzione del tesoretto
È stata deliberata in assemblea l’esecuzione di importanti interventi straordinari di ristrutturazione dell’intero edificio condominiale. La decisione è stata assunta seppur con fatica con le giuste maggioranze previste dalla legge e si è conferito mandato all’amministratore di sottoscrivere il relativo contratto d’appalto. Un condominio dissenziente ha impugnato la delibera perché non è stata contestualmente deliberata la costituzione di un fondo speciale di cui l’amministratore non aveva detto nulla, nemmeno prevedendolo nell’ordine del giorno dell’assemblea. Possiamo ritenerlo responsabile per tale omissione? L’articolo 1135, n.4, Cc richiede semplicemente che prima di iniziare i lavori straordinari si debba costituire un fondo speciale in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori. L’amministratore, quale rappresentante del condominio, deve adempire al proprio dovere di professionista ed è quindi responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso del proprio potere e, in genere, da qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari. La mancata previsione della costituzione del fondo comporta la radicale nullità della delibera di approvazione dei lavori straordinari, con la possibilità di essere impugnata in ogni tempo.
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