ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùTribunale di Palermo

Gig economy, la rivincita dei rider: con l’afa diritto ad acqua, integratori e crema solare

Almeno un litro di acqua per ogni ora di esposizione ai raggi solari, integratori di sali, crema solare ad alta protezione e salviette rinfrescanti

di Matteo Prioschi

2' di lettura

Le temperature particolarmente elevate registrate quest’estate obbligano il datore di lavoro a «una specifica valutazione del rischio da esposizione a ondate di calore e delle conseguenti misure necessarie per la tutela della incolumità del ricorrente e di prevenzione dei rischi lavorativi ai quali lo stesso è esposto» secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 81/2008.

Il provvimento del Tribunale di Palermo

Così ha deciso il Tribunale di Palermo, con un provvedimento d’urgenza del 18 agosto (articolo 700 del Codice di procedura civile), nei confronti di una società che offre servizi di consegna a domicilio tramite ciclofattorini.

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Il giudice ha anche condannato la società a erogare al lavoratore (difeso dagli avvocati Carlo de Marchis Gomez, Giorgia Lo Monaco e Maria Matilde Bidetti) un’adeguata formazione e informazione (sulla base degli articoli 36 e 37 del Dlgs 81/2008) sui «rischi correlati all’attività di consegna implicante sforzi fisici con esposizione prolungata alle ondate di calore e ai raggi solari», nonché a consegnare, fino al 23 settembre (termine dell’estate), almeno un litro di acqua per ogni ora di esposizione ai raggi solari, degli integratori di sali minerali, crema solare ad alta protezione e salviette rinfrescanti.

Il giudice ritiene che la società sia tenuta a tutelare la salute dei lavoratori sia che questi operino come collaboratori etero-organizzati, sia come autonomi.

Nel primo caso, infatti, ricadono nell’applicazione dell’articolo 2 del Dlgs 81/2015, con la conseguenza che si deve applicare la disciplina del lavoro subordinato e quindi dell’articolo 2087 del Codice civile.

A fronte di ciò, a fronte della «pacifica esistenza dei rischi per la sicurezza dei riders correlati alle elevate temperature della stagione estiva», la società avrebbe dovuto adottare le misure preventive e protettive indicate dall’Inail nel Progetto worklimate, e relativa guida informativa, per la gestione del rischio causato dall’eccessivo caldo.

La tutela vale anche per gli autonomi

L’obbligo di tutela della salute sussiste anche se i rider sono considerati lavoratori autonomi, perché in tal caso ai applica l’articolo 47-septies del Dlgs 81/2015, specifico per i «lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore». Tale articolo dispone il rispetto del Dlgs 81/2008 (testo unico salute e sicurezza sul lavoro) da parte del committente, che deve intendersi richiamato integralmente. Quest’ultimo prevede, tra le altre cose, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; informazione e formazione adeguate per i lavoratori; la messa a disposizione di attrezzature conformi.

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