ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùLa delega fiscale

Concordato con poca simmetria: l’accordo non salva dai controlli

La prevalente capacità operativa del Fisco sarà rivolta ai soggetti che non aderiscono

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Differenze. A differenza dell’adempimento collaborativo, il concordato preventivo non realizza una effettiva tax compliance ma si basa su una modalità standard che prescinde dalla capacità contributiva reale dell’imprenditore

3' di lettura

L’adesione al concordato biennale non garantisce da futuri controlli dell’Amministrazione finanziaria ma la prevalente capacità operativa del Fisco sarà rivolta ai soggetti che non aderiscono ad esso. Questo potrebbe essere un elemento persuasivo efficace nella valutazione di convenienza del nuovo regime previsto nello schema di decreto attuativo della riforma, per certi versi, più incisivo degli altri vantaggi.
Nello schema suddetto emerge inoltre che, in realtà, non vi sarà alcun contraddittorio, neppure semplificato, tra l’agenzia delle Entrate e il contribuente, poiché il termine stabilito nella futura proposta di definizione, a prescindere da come sarà modulato, avrà la sola funzione di valutare se accettare o meno la proposta stessa.
Un ulteriore elemento di asimmetria nel bilanciamento delle posizioni del Fisco e del contribuente è rappresentato dalle cause di decadenza della definizione: in caso di accertamento dell’Erario, è sufficiente uno scostamento del 30% dal dichiarato, mentre dal lato del contribuente occorre una riduzione che superi del 60% il reddito concordato. Si segnala infine che l’accettazione della proposta da parte della società di persone oppure della società di capitali in trasparenza vincola anche i soci.

Concordato, i vantaggi per chi aderisce

L’adesione al concordato preventivo biennale inibisce, in linea di principio, tutte le tipologie di accertamento, di cui all’articolo 39 del Dpr 600/1973 (ma non le attività di controllo propedeutiche a quelle di rettifica, quali ad esempio accessi, ispezioni e verifiche). Non si tratta dunque dei soli accertamenti induttivi, ma anche di quelli analitici, aventi ad oggetto cioè singole poste del reddito d’impresa.

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Concordato, gli errori da non commettere

Non è tuttavia una copertura assoluta, poiché qualora emergano, dalle operazioni istruttorie, importi evasi maggiori del 30% del dichiarato (che potrebbe essere molto diverso dalla cifra concordata), l’accertamento sarà emesso e determinerà anche la decadenza dal concordato. In particolare, allo scopo rileveranno non solo i proventi (ricavi o altro) ma anche «l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate», che dovrebbe in effetti riferirsi ai componenti negativi di reddito, più che ai debiti, in termini ad esempio di costi non inerenti. Si rileva, in proposito, che l’effetto di decadenza si verifica in automatico, anche se successivamente l’accertamento dovesse essere annullato dal giudice, in quanto totalmente infondato.
Il concetto di fondo è che, poiché i redditi effettivi sono irrilevanti ai fini delle imposte dirette (ma non per l’Iva), anche se di molto più elevati del definito, l’infedele dichiarazione assume un disvalore maggiore, poiché altera i dati su cui si fonderà la successiva proposta di concordato.
A questa clausola si contrappone però la previsione secondo cui il contribuente può recedere dal nuovo regime solo se subisce un decremento del reddito effettivo maggiore del 60% dell’importo concordato, e sempre che ciò accada in forza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del ministero delle Finanze. Difficilmente, dunque, potrà essere sufficiente il mero oggettivo calo del fatturato. Stante questa asimmetria nelle posizioni dell’agenzia delle Entrate, da un lato, e del contribuente, dall’altro, forse una maggiore forza persuasiva nella scelta di aderire è da ascriversi alla disposizione secondo cui la preminente capacità operativa del Fisco sarà dedicata ai soggetti che non aderiscono. Il soggetto passivo, pertanto, potrebbe essere indotto ad accettare la proposta al fine prevalente di ridurre drasticamente le probabilità di essere assoggettato a controllo.

Concordato, nessuna trattativa con il fisco

Un altro elemento che si ricava dallo schema di decreto è che, malgrado la legge delega menzioni una forma di contraddittorio semplificato, in realtà non vi sarà alcun effettivo confronto tra Fisco e contribuente. Il termine indicato nella proposta di concordato, dunque, a prescindere dalla sua annunciata estensione, sembra avere l’esclusiva finalità di accettare o meno la proposta medesima. In sostanza, si è in presenza di una scelta tra prendere o lasciare, senza che vi sia spazio per alcuna effettiva trattativa.
Si segnala da ultimo che nei confronti dei soggetti «trasparenti», è decisiva l’adesione del soggetto partecipato. È infatti stabilito che, una volta che la società di persone o la società di capitali in regime di trasparenza hanno aderito al concordato, il reddito così definito esplica effetti anche nei confronti dei soci di queste. Laddove questi ultimi non rispettino gli importi concordati, l’agenzia delle Entrate provvede alla diretta iscrizione a ruolo, preceduta da una comunicazione al contribuente.

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