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Congedo parentale all’80% verso l’estensione ai padri. Giro di vite su regole e sanzioni

Governo verso la modifica dell’articolo che riserva l’aumento dell’indennità alle sole madri. L’Ispettorato del lavoro serra i ranghi sulle astensioni obbligatorie

di Flavia Landolfi

Famiglia, Meloni: "Mese di congedo parentale in più retribuito all'80%"

3' di lettura

Nella valanga di oltre 3mila emendamenti piovuti sulla manovra in Parlamento si faranno largo le modifiche alla misura sul congedo parentale retribuito per un mese all’80% e però riservato, nel testo, alle sole madri. Lo chiedono a gran voce i sindacati e il governo sembra aver recepito questa indicazione già nel vertice di Palazzo Chigi di martedì 6 dicembre. Ma andiamo con ordine.

Non solo madri

Il testo originario e poi quello bollinato approdato alla Camera contiene all’articolo 66 una novità illustrata dalla stessa premier al varo in Consiglio dei ministri: «Noi abbiamo aggiunto un mese di congedo facoltativo, non obbligatorio, ma retribuito all'80 per cento e utilizzabile fino al sesto anno di vita del bambino - aveva detto - una specie di piccolo salvadanaio del tempo» per le madri. Al di là dell’equivoco sul termine “aggiuntivo” che nel testo della manovra non compare, era invece fuori di discussione il fatto che la previsione si applicasse alle sole mamme.

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La previsione dell’articolo 66

È l’articolo 66 del testo della manovra che lo dice chiaramente: la disposizione prevede l'incremento dal 30% all'80% dell'indennità per congedo parentale per le lavoratrici dipendenti nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2022, come spiega per altro la relazione illustrativa.

Su questo però i sindacati e alcune forze politiche hanno chiesto un passo indietro. Anzi, di lato. E quindi l’estensione anche ai padri della possibiltià di usufruire della retribuzione maggiorata all’80% nel caso in cui usufruissero dei congedi. In Italia nel 2020 secondo i dati Openpolis-Con i bambini gli uomini che hanno usufriuto dell’astensione dal lavoro per occuparsi dei figli sono stati il 22,30% nel settore privato a fronte di quasi il 78% di donne.

La mini-riforma

Il pacchetto di congedi a disposizione dei genitori era stato da poco riformato dal precedente governo attraverso il decreto 105/2022 entrato in vigore ad agosto. In quella riforma sono stati estesi i mesi di congedo indennizzato al 30% della retribuzione, portandoli da 6 a 9 fino al compimento dei 12 anni del figlio. Ora si interviene su uno di questi mesi innalzato all’80% ma entro il sesto anno del bambino o della bambina.

Nel restyling voluto dal governo Draghi è aumentato, anche se di poco, il numero di giorni di congedo obbligatorio per i padri in questo caso, ovviamente, retribuito al 100%: da 7 giorni si è passati a 10 che diventano 20 in caso di parto gemellare. I congedi per i papà possono essere usufruiti a partire dai 2 mesi prima la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla nascita. Può essere fruito in via frazionata e in concomitanza con il congedo della neomamma.

Multe per le violazioni

Tra le novità su questo fronte è di questi giorni la nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro (n.2414/2022) che rimette in file le regole per i datori di lavoro mettendo nero su bianco procedure e sanzioni in caso di rifiuto. «Il datore di lavoro - recita il documento - è tenuto al riconoscimento del congedo richiesto dal lavoratore – da ciò la sua obbligatorietà – nei modi previsti dal comma 6 dello stesso 27-bis (comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni in cui si intende fruire del congedo, anche attraverso “l'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze”, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto e fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva)».

Il preavviso di 5 giorni

In sostanza il padre che vuole assentarsi dal lavoro per occuparsi della famiglia deve darne comunicazione scritta con un preavviso di 5 giorni, preavviso che il datore è tenuto ad accogliere pena una sanzione, come stabilita dalla norma, che va da 516 a 2582 euro. Il giro di vite sulle procedure non lascia dubbi. E dice a chiare lettere che «non può ritenersi di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di cinque giorni stabilito dal legislatore, a meno che un eventuale parto anticipato rispetto alla data presunta non consenta al lavoratore di rispettare il preavviso e ferme restando le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva». Tutti avvisati.


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