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Contribuente ricoverato, il giudice ammette i documenti nel processo

La mancata produzione nella fase istruttoria è ritenuta «non imputabile». La ratio della disposizione è quella di agevolare il contraddittorio tra le parti

di Giorgio Emanuele Degani

(New Africa - stock.adobe.com)

I punti chiave

2' di lettura

La Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, con sentenza 54/2/2023 del 16 febbraio 2023 (residente Ausiello, relatore Rinaldi) ha deciso che la preclusione documentale di cui all’articolo 32, comma 4, Dpr n. 600/1973 – secondo cui le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non prodotti in risposta alle richieste dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente né in sede amministrativa né in fase di contenzioso – non opera se il contribuente dimostra che la mancata produzione consegua a una causa a lui non imputabile. Solo ricorrendo tale condizione è possibile derogare al principio di inutilizzabilità della documentazione richiesta e non esibita dal contribuente in sede di istruttoria amministrativa.

Il caso

Il contribuente, titolare di una ditta individuale, svolgeva attività di formazione in ambito di sicurezza sul lavoro in favore dei clienti, ricoprendo anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione direttamente presso le società.

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L’ufficio contestava al contribuente la deducibilità dei costi per acquisti di carburante, in riferimento ai quali, durante la fase istruttoria conseguente all’invito al contraddittorio, non veniva prodotto alcunché. Ed infatti, solo nel corso del giudizio di primo grado il contribuente depositava le schede carburante, che, tuttavia, non venivano prese in considerazione dalla Corte di I grado che confermavano la legittimità della pretesa erariale.

La decisione

I giudici di appello, invece, hanno riformato questa pronuncia. Ritengono, infatti, che la mancata produzione documentale nella fase istruttoria sia dipesa da una causa non imputabile al contribuente che, alla ricezione della richiesta di esibizione dei documenti, si trovava in gravi condizioni di salute, tanto è che risultava essere ricoverato in ospedale.

In un simile contesto, la documentazione contabile richiesta risultava essere di difficile reperimento, e, dunque, poteva applicarsi la deroga prevista dall’articolo 32, comma 5, Dpr 600/1973.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità pacificamente afferma che la decadenza dal potere di produzione documentale deve essere oggetto di uno specifico e puntuale avvertimento nell’atto istruttorio, nonché associato a un congruo termine minimo per consentire l’adempimento richiesto (tra le tante, Cassazione n. 6092/2022).

Ciò in quanto la ratio della disposizione è quella di agevolare il contraddittorio tra le parti e dare effettività all’obbligo di collaborazione tra le stesse. Da ciò consegue che i giudici di merito sono tenuti a valutare i motivi della mancata esibizione dei documenti, in quanto l’inutilizzabilità degli stessi nella fase amministrativa o contenziosa deriva unicamente da un comportamento inerte del contribuente, che sia anche cosciente e volontario.

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