Coppie omogenitoriali, cognomi delle due mamme da trascrivere senza trattino
Riconosciuta in Italia la sentenza francese sull’adozione piena da parte di due mamme. Il trattino tra i due cognomi va considerato un errore materiale. Sindaco e ministero pagano le spese di giudizio
di Patrizia Maciocchi
I punti chiave
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Ha piena efficacia in Italia la sentenza francese di adozione di una bambina, concepita con la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, da parte della coniuge della madre biologica. Un provvedimento che risponde pienamente all’interesse della minore a mantenere l’ambiente familiare e affettivo nel quale è nata e cresciuta, nell’ambito di un comune progetto di vita della coppia omogenitoriale. E il trattino messo tra i cognomi delle due mamme, biologica e adottiva, nell’ordinanza della Corte d’Appello che ha dato il via libera alla trascrizione in Italia del verdetto d’oltralpe è solo un errore materiale, che deve essere corretto dal giudice della Corte territoriale.
I diritti tutelati
La Cassazione respinge sul punto il ricorso delle due donne, secondo le quali il trattino della Corte d’Appello capitolina, non giustificato da alcuna ragione di ordine pubblico, avrebbe leso il diritto alla libera circolazione della minore, al nome e all’identità personale, a causa dei « danni che le deriverebbero dal mutamento del cognome nei diversi Stati membri in cui è stato riconosciuto il provvedimento di adozione». A questo le ricorrenti univano la violazione del principio di uguaglianza, del divieto di discriminazione e dell’interesse superiore della minore a un pieno rapporto genitoriale, in quanto, secondo le ricorrenti, il riconoscimento del provvedimento straniero con l’inserimento del trattino d’unione tra i due cognomi sarebbe dipeso dal carattere omogenitoriale della coppia. Ma la Suprema corte rassicura sul fatto che la distanza tra i due cognomi è solo frutto di un errore, mentre alla base del riconoscimento della sentenza francese ci sono proprio quei valori che le ricorrenti ritengono violati.
L’errore materiale
La Corte d’Appello nella sua ordinanza aveva, infatti, specificato che negare il riconoscimento di efficacia del provvedimento straniero, avrebbe determinato «una ingiustificata diversificazione dello status dei membri di quella famiglia, nell’ambito del nostro ordinamento, in contrasto con i principi rinvenibili nell’articolo 2 della Costituzione e nell’articolo 8 della Cedu». E , soprattutto, «con il principio di non discriminazione, rivolto sia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori, con riferimento in particolare al diritto all’identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico nonché relazionale, sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base dell'orientamento sessuale della coppia richiedente». E ancora «Va anche osservato che il riconoscimento della sentenza straniera di adozione si rivela in linea anche con il principio solidaristico posto a base del concetto di “genitorialità sociale”». Argomenti ribaditi dalla Cassazione, che accoglie il ricorso delle due donne per quanto riguarda la decisione della Corte d’Appello di compensare le spese di giudizio, malgrado l’accoglimento delle domande, in considerazione della particolarità della materia trattata, la natura dei diritti sottesi alla domanda e la novità della questione. Per la Suprema corte però nel caso esaminato non c’era una novità del tema trattato.
Condanna alle spese per le amministrazioni controricorrenti
L’interpretazione dirimente per risolvere la controversia - sorta in seguito al rifiuto dell’ufficiale di stato civile di trascrivere la sentenza del Tribunal de Grande Instance di Bourg-en-Bresse - riguardava la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico del riconoscimento di una sentenza straniera che ha dichiarato la piena adozione di una minore, concepita nell’ambito di una coppia omoaffettiva di due donne coniugate in Francia mediante procreazione medicalmente assistita eterologa (realizzata con gamete di donatore anonimo e decisa con consenso documentato di entrambe), da parte della madre d'intenzione. Un tema sul quale la Cassazione si era già pronunciata in un caso di riconoscimento di un atto straniero che accertava il rapporto di filiazione tra due madri e un minore nato in seguito all’utilizzo di tecnica di procreazione medicalmente assistita simile alla eterologa, decidendo per la non contrarietà all’ordine pubblico. La condanna alle spese del giudizio di merito è dunque per il sindaco di Roma Capitale, in qualità di Ufficiale di Governo e per il ministero dell’Interno.
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