Coronavirus, affitti brevi e hotel online nel labirinto delle disdette
Gli operatori, da Airbnb ai proprietari, cercano soluzioni ma la cancellazione può avvenire in base a regole diverse per tipo di contratto. Rimborso pieno previsto per i pacchetti
di Donatella Marino
3' di lettura
Gli operatori del turismo, ma anche del real estate e dei trasporti, cercano di reagire all’ondata di cancellazioni da coronavirus. Indagano nell’intreccio di norme per chiarire se e in che misura sia legittima la richiesta del turista di sciogliere unilateralmente gli accordi presi chiedendo anche il rimborso degli anticipi. E valutano come porsi verso le piattaforme che impongono di accettare le richieste restitutorie del turista.
Sono coinvolti vettori aerei, tour operator, alberghi piccoli e grandi, strutture ricettive tradizionali o di nuova generazione, ma anche Ota (Online travel agency) come Booking o Expedia o anche Airbnb, property manager che gestiscono immobili di privati offrendoli anche ai turisti per periodi più o meno lunghi e numerosissimi piccoli proprietari.
Alcuni vettori e tour operator, per esempio, rischiano esposizioni importanti, come si è visto nella recente vicenda a Mauritius. Anche se, «alla luce dei principi che governano la materia - spiega Vincenzo Franceschelli, già docente in diritto privato all’Università Bicocca di Milano - ritengo che il danno da vacanza rovinata vada risarcito salvo i costi netti del trasporto aereo che è stato effettuato». Perché di questo si tratta: della individuazione di chi sopporta il rischio economico dell’evento generato dalla diffusione del coronavirus interpretato come presunta «forza maggiore».
Forza maggiore e disdette
Fulcro della questione è il significato di forza maggiore, privo di definizione nel nostro diritto civile ma spesso utilizzato dai portali facendolo coincidere - con grande approssimazione all’emergenza sanitaria - come motivo giustificativo delle cosiddette cancellazioni. Tra i rimedi contrattuali in cui queste disdette andrebbero a tradursi, come si vede dalla scheda sulle regole italiane, possono rientrare, a seconda della situazioni la revoca della prenotazione alberghiera, lo scioglimento del contratto per impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta e i relativi rimedi restitutori o anche lo strumento del recesso quando pattuito, supportato da caparra.
Innanzitutto un punto: ogni “cancellazione” è disciplinata da una molteplicità di principi e previsioni. In condizioni normali, i termini di cancellazione sono selezionati dall’albergo, dalla struttura ricettiva, dal gestore dell’immobile o dall’host proprietario tra i parametri predefiniti resi disponibili dal portale. E su quella base si conclude l’accordo. Nelle situazioni straordinarie però, come in questa emergenza da coronavirus, alcune piattaforme hanno preso precise posizioni. Booking ha applicato la procedura della causa di forza maggiore solo per i viaggiatori provenienti da alcune aree (come la Cina) mentre Airbnb sta prevedendo, in alcuni casi, lo scioglimento dei contratti. Altri operatori e molti property manager, invece, stanno all’erta e sviluppano soluzioni alternative di sconti sui prezzi e altre forme di incentivazione e supporto.
Gli esempi concreti
Il problema principale è lo scollamento tra piattaforme e diritto italiano. E non aiuta la prassi dei portali - ma anche degli operatori e a volte persino delle istituzioni – di assimilare per terminologia e disciplina i fruitori delle piattaforme stesse, a prescindere dal rapporto contrattuale che lega il turista con il titolare dell’alloggio destinato a riceverlo. Perché è questo invece il principio-guida per attivare i rimedi risolutori e restitutori. La posizione giuridica di chi ha comprato un pacchetto turistico dal quale vuole recedere non è equiparabile a quella dell’host albergatore che riceve la richiesta di cancellazione di una sua prenotazione né tantomeno a quella dell’host locatore che vuole sciogliere il contratto di locazione (di qualsiasi tipo) già concluso (online) con il suo conduttore.
In pratica, solo la normativa sui pacchetti turistici prevede per il viaggiatore la possibilità di recedere ottenendo il pieno rimborso in situazioni eccezionali.
Diversamente la cancellazione di una prenotazione in albergo garantita da caparra si configura come recesso unilaterale del turista per motivi personali e in quanto tale non tutelata dall’ordinamento.
Ancora differenti le regole per il locatore. La scelta del conduttore di recedere dal contratto per motivi legati alla sua sfera personale è regolato dalla disciplina locatizia.
L’errore più grosso in questi casi è disconoscere la complessità del problema giuridico, così amplificandolo.
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