Coronavirus, perché i sindaci possono emanare ordinanze più restrittive
Le ordinanze locali funzionano da apripista, sperimentando divieti e obblighi che poi sono introdotti in un momento successivo anche dal Governo sull’intero territorio nazionale
di Margherita Ramajoli *
3' di lettura
Siamo vivendo in uno stato d’emergenza, da affrontare solo con poteri eccezionali. Questi poteri sono esercitati a livello statale per assicurare una gestione unitaria della lotta al coronavirus. La necessità di assumere rapidamente decisioni ha portato a concentrare i poteri nelle mani del Governo e da ultimo è stato nominato un Commissario straordinario.
Ferma restando la regia nazionale nella gestione dell’emergenza, il Governo ha attribuito ai presidenti delle Regioni e ai sindaci il potere di emanare ordinanze per affrontare specifiche esigenze locali. Del resto, da tempo il presidente della Regione e il sindaco possono adottare ordinanze contingibili e urgenti nel caso d’improvvise emergenze sanitarie.
I poteri locali hanno generato tensioni tra Stato e Regioni e tensioni tra pubblici poteri ed individui. Anzitutto le ordinanze hanno provocato attriti nelle relazioni tra Stato e Regioni.
È noto il contrasto tra Regione Marche e Governo, sfociato nell’impugnativa dell’ordinanza regionale di chiusura delle scuole, prima che la misura fosse disposta sull’intero territorio nazionale. L’ordinanza è stata poi sospesa in via cautelare dal Tar Marche (decreto presidenziale n. 56/20), perché adottata in assenza dei presupposti di legge, mancando il riscontro di almeno una persona positiva al coronavirus.
Ma al di là di questa vicenda, sindaci e presidenti delle Regioni hanno il potere di intervenire per integrare le misure governative, se del caso inasprendo quanto stabilito a livello statale. Le ordinanze locali funzionano da apripista, sperimentando divieti e obblighi che poi sono introdotti in un momento successivo anche dal Governo sull’intero territorio nazionale, come sta a dimostrare l’ordinanza del ministro della Salute. Certo, in questa maniera vengono adottate misure in ordine sparso e a macchia di leopardo (mentre in Veneto sono chiusi gli alimentari nei giorni festivi, non è così nel resto dell’Italia) e c’è una frammentazione di competenze tra i diversi livelli di governo che genera confusione.
Ma questo è il tempo per fronteggiare la straordinarietà, non per discutere dell’ordinarietà (verrà l’occasione per ripensare l’organizzazione territoriale del Paese). Nella difficile situazione sanitaria le istituzioni centrali e locali devono coordinarsi tra loro, facendo tesoro le une dell’esperienza delle altre.
Ancora più delicato è il secondo problema legato alle ordinanze di necessità e urgenza. In generale questi provvedimenti sono sempre stati guardati con sospetto, quale sia il soggetto competente (anche commissari straordinari, ministri, prefetti). Essa appaiono intrise di un potere autoritario, perché introducono misure che incidono pesantemente sulle libertà costituzionali (libertà di movimento e di circolazione, di soggiorno, di riunione, d’impresa, religiosa e di culto). Tutte libertà alle quali siamo abituati, date per acquisite in uno Stato democratico.
L’attuale compressione delle libertà non è caratteristica solo italiana, perché anche le misure adottate in quasi tutti gli altri Paesi occidentali (Stati Uniti, Germania, Francia e Spagna) limitano in maniera significativa i diritti dei singoli. Senza comunque arrivare agli eccessi antidemocratici cinesi, in cui è stata imposta a tutti gli abitanti dell’Hubei una quarantena generalizzata, con previsione di pena di morte per i trasgressori.
Da noi la tensione tra libertà individuali e divieti a tutela della salute collettiva è esplosa a seguito dell’ordinanza della Regione Campania che ha vietato in maniera assoluta l’attività sportiva all’aperto. La delibera è stata impugnata davanti al Tar Napoli da un privato cittadino, che lamentava un’eccessiva compressione della sua libertà di circolazione. In questo caso il giudice amministrativo ha ritenuto legittimo, anche se solo in via cautelare, il sacrificio imposto agli individui, perché nell’odierna situazione emergenziale le misure a tutela della salute pubblica devono prevalere sulle libertà personali (decreto presidenziale n. 416/20).
Da sempre le ordinanze contingibili e urgenti sono state riconosciute costituzionalmente legittime: esse sono valvole di sicurezza necessarie per fronteggiare situazioni imprevedibili a patto che rispettino i principi generali dell’ordinamento giuridico. Ma soprattutto le attuali ordinanze, nell’imporre di rinunciare temporaneamente alle nostre consolidate abitudini di vita, ci aiutano a capire che l’ordinamento democratico si fonda sul principio solidaristico, che la salute non è solo un diritto fondamentale della persona, ma è anche un interesse di cui è responsabile la collettività, e che la libertà non è mai declinabile in termini di egoismo.
Tra le tante battaglie che stiamo ora combattendo assieme, vi è anche una battaglia di civiltà giuridica.
* Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Milano
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