È corruzione il regalo di prassi all’esaminatore della Motorizzazione
Anche se di modico valore, non può definirsi d’uso il dono fatto al funzionario nell’occasione sensibile della prova di guida
di Patrizia Maciocchi
2' di lettura
Anche se di modico valore - e dunque sotto il tetto dei 150 euro fissati per i regali ai pubblici dipendenti - non può definirsi d’uso il dono fatto sempre in occasioni “sensibili”. Un principio che la Cassazione, con la sentenza 1594, applica nel confermare la condanna, per corruzione per l’esercizio delle sue funzioni, di un’esaminatrice della motorizzazione civile.
Gli ermellini confermano la decisione, con la quale la Corte d’Appello aveva escluso per la funzionaria il reato limitatamente al dono di una bresaola, ma lo aveva confermato per un’affettatrice, delle ricariche telefoniche di 50 euro l’una e un rifornimento di benzina.
Quanto a quest’ultimo, era stato accertato che rientrasse nella prassi delle scuole guida indagate, farne omaggio agli esaminatori come ringraziamento.
Nel caso esaminato ad incastrare la ricorrente c’era un’intercettazione, nella quale veniva chiesto alla donna se la sua auto fosse a benzina e, alla risposta affermativa, l’interlocutore aveva risposto con un «perfetto» mentre la destinataria del cadeaux aveva replicato con la frase «ma smettila dai».
Colloquio letto dalla difesa come la prova dell’assenza di una “prassi” ma anzi del rifiuto della beneficiaria del “pensiero”.
Un ringraziamento di routine
Completamente diversa l’interpretazione della Corte territoriale, condivisa dalla Cassazione. Per i giudici di legittimità, infatti, «la sentenza impugnata ha dato atto che il rifornimento del carburante era uno dei modi usuali di compenso degli esaminatori da parte delle autoscuole oggetto di indagine e che la stessa richiesta di (...) mirava soltanto ad una conferma del tipo di alimentazione, fatta in momento sensibile (lo svolgimento degli esami), proprio per rendere edotta l’imputata del benefit che questi si apprestava a dare».
Per la Cassazione chiaro anche il senso del “ma smettila dai”: «la risposta lapidaria dell’imputata a tale domanda svelava come la stessa fosse ben al corrente dalla ragione della richiesta, mentre la sua battuta di commento era una semplice frase di circostanza in occasione di regalie in un contesto ambiguo e scivoloso».
Anche le prove del contesto non trasparente sono in un’intercettazione nella quale, proprio l’imputata, che veniva costantemente retribuita in natura dai titolari delle autoscuole, faceva trasparire il suo timore per l’arrivo di un nuovo direttore che poteva «portare a compromettere i “piccoli orticelli” dei vari funzionari».
Il tempismo sospetto dei doni
Non passa neppure il tentativo della difesa di richiamare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, secondo il quale sono accettabili regali o altre utilità, riferiti però «a quelli d’uso di modico valore», e dunque sotto i 150 euro.
Lo stesso Codice nella versione attuale (Dpr 62/2013) «circoscrive ulteriormente l’ammissibilità dell’accettazione dei donativi da parte del dipendente pubblico». Non basta, infatti, che i regali siano d’uso e di modico valore, ma è necessario che siano occasionali e fatti «nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali».
E non può considerarsi occasionale quanto avvenuto nel caso esaminato. Un contesto in cui i doni arrivavano in corrispondenza di una funzione svolta proprio nell’interesse di chi si preoccupava di far diventare il ringraziamento, tra l’altro atteso, una regola.
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