Il mercato e le regole

Corruzione percepita e presunzione di colpevolezza

di Beniamino Caravita

(Aerial Mike - stock.adobe.com)

3' di lettura

Il settore degli appalti pubblici in Italia può essere cruciale per contribuire a una forte ripresa della capacità produttiva, che permetta di stabilizzare la situazione economica. Ma tale settore è penalizzato da un atteggiamento culturale, legislativo, amministrativo basato non su una corretta valutazione dei fenomeni corruttivi, bensì su erronee percezioni, che contribuiscono a ridurre la credibilità del Paese, nonché la sua attrattività internazionale sul piano imprenditoriale e finanziario. La stessa attribuzione del nome all’autorità di controllo (Anac, Autorità nazionale anti corruzione) risente di questa logica.

Una riprova di queste negative tendenze legislative è sicuramente rappresentata dall’articolo 80, co. 5, lett. c) del Codice appalti, ai sensi del quale la Stazione appaltante può escludere operatori economici da una gara pubblica per fatti che non sono stati nemmeno accertati con una sentenza di primo grado, lasciando alla sola discrezionalità dell’amministrazione l’individuazione di cosa possa costituire, ai fini dell’esclusione dalle gare, un «grave illecito professionale», potendo procedere in tal senso sulla base di «mezzi adeguati».

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Si tratta invero di una previsione che presenta notevoli criticità. Secondo la ricostruzione della disposizione fornita dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, anche il semplice rinvio a giudizio per fatti di rilevanza penale – al pari dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare – a carico dei vertici della società può astrattamente incidere sulla moralità professionale dell’impresa, giustificandone l’estromissione dalla gara. Si è così consolidato il discutibile principio per il quale i fatti oggetto di accertamento in un procedimento penale ancora in corso possano essere considerati “mezzi adeguati” da parte di una amministrazione, per dimostrare che un operatore economico si sia reso responsabile di gravi illeciti, non essendo indispensabile che questi ultimi siano stati accertati con sentenza, anche non definitiva, ed essendo sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi.

Così interpretato, l’art. 80 viola numerose disposizioni costituzionali, giacché comporta una non proporzionata compressione della libertà di iniziativa economica (art, 41), nonché della fondamentale presunzione di innocenza (art. 27), paradigmi costituzionali sacrificati e derogati in ragione dell’applicazione di una costante logica emergenziale, in ragione di una inaccettabile confusione tra l’impatto reale della corruzione e la percezione di essa, per come viene costruita e diffusa nel Paese. Ma per l’impresa coinvolta l’esclusione dall’appalto rappresenta spesso una definitiva condanna a morte.

Abbiamo pochi dati, incongrui, incompleti, risalenti, non disaggregati: e che nella società dell’informazione i dati non emergano desta di per sé sospetti. Ma quei pochi dati di cui disponiamo offrono un primo significativo spaccato. Ebbene, nel 2020 le archiviazioni sono state 392.304 su un totale di 600.685 procedimenti penali, vale a dire oltre il 65 per cento. Dal secondo Rapporto Eurispes “Indagine sul Processo Penale in Italia” emerge che nel 2019 le condanne incidono per il 43,7% delle sentenze. Dunque, fatto 100 il numero dei procedimenti penali iniziati giungono a condanna meno dell’8%, per un totale di circa 50mila casi. Un grande spreco di attività. Se questi sono i dati generali, comprensivi di tutti reati, per quanto riguarda i procedimenti penali che giungono in dibattimento in relazione ai cosiddetti “reati di corruzione” i dati, purtroppo (gli ultimi dovrebbero avere lo stesso trend), si fermano al 2016, ma sono altrettanto eclatanti. Nel 2016 rispetto a 480 procedimenti definiti, circa un quarto si sono conclusi con una condanna; ciò conferma la totale distonia tra corruzione esistente e percezione del fenomeno, con la constatazione che il parametro alla stregua del quale vengono attuate politiche legislative ai limiti della legittimità costituzionale non è il fenomeno, ma la sua percezione, basata su dati obsoleti.

Di fronte a questi dati, che andrebbero poi incrociati con quelli dei valori economici degli appalti in cui si è arrivati a condanne, che vieppiù dimostrerebbero la marginalità del fenomeno, e con i dati delle esclusioni, non si può che alzare alta la domanda: fino a che punto vogliamo distruggere un sistema economico cruciale per la ripresa del Paese in nome di false (e comunque incomplete) rappresentazioni?

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