Corte di Giustizia Ue: fondi Pac a rischio se l’interpretazione dei regolamenti è estensiva
Respinto un ricorso della Francia sulla tipologia dei settori ammessi agli aiuti accoppiati
di Silvia Marzialetti
2' di lettura
La legislazione sulla tipologia dei settori ammessi agli aiuti accoppiati previsti dalla Pac va interpretata alla lettera: non sono ammesse interpretazioni estensive.
Con questa motivazione la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha respinto il ricorso della Francia, che contestava la rettifica finanziaria da 46 milioni di euro a suo carico proposta dalla Commissione Ue e accende un faro per gli Stati membri che intendano avvalersi di tali sostegni.
La cifra – 45.869.990,19 euro, per l'esattezza – corrisponde alla spesa sostenuta per la produzione di legumi da foraggio, nel 2017. Il Tribunale del Lussemburgo ha definito non conformi al diritto della Ue le condizioni di ammissibilità proposte dal Paese d’Oltralpe e ha ritenuto esclusi dalla lista dei beneficiari Pac i «miscugli di leguminose con graminacee», in quanto non menzionati dal regolamento 1307/2013.
L'elenco contenuto in questo regolamento rappresenta la stella polare degli aiuti accoppiati e i giudici lo reputano, pertanto, “esaustivo”.
È la prima volta che la Corte di Giustizia Ue interpreta le disposizioni del regolamento 1307/2013 e 639/2014 sulle produzioni ammissibili al sostegno accoppiato volontario e lo fa respingendo la lettura estensiva sostenuta dalla Francia: il sostegno accoppiato costituisce un regime di aiuti in deroga agli altri regimi di aiuto e richiede, pertanto, il massimo rigore.
In più – secondo il Tribunale – il legislatore ha inteso limitare la capacità degli Stati membri su tali sostegni, stabilendo condizioni cumulative che limitano notevolmente la cerchia dei beneficiari ammissibili e la sua portata materiale. Non convincono neanche il fine ambientale o l’interpretazione proposta dalla Francia, secondo cui le pratiche attuali e consolidate in uno Stato membro dovrebbero essere prese in considerazione ai fini della definizione di un “settore agricolo”.
«Una siffatta interpretazione non garantisce certezza del diritto, né uniformità delle disposizioni relative al sostegno accoppiato», scrivono i giudici. «Pertanto si ritiene incompatibile con i requisiti di chiarezza e prevedibilità della norma giuridica», concludono.
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