Interventi

Cosa deve cambiare (e cosa no) nei bilanci del 2021

di Massimiliano Nova

(AdobeStock)

3' di lettura

La guerra in Ucraina è scoppiata il 24 febbraio, mentre le società quotate stavano lavorando per la redazione dei bilanci 2021. Il conflitto, al quale si aggiungono le sanzioni alla Russia deliberate dall’Ue e da molti Paesi della Nato, costituisce un evento rilevante avvenuto dopo la data di riferimento del bilancio (31 dicembre), ma prima della sua approvazione. È necessario quindi comprendere se e come tale evento debba riflettersi nell’informativa di bilancio riferita al 2021. Un dejà vu dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19 di due anni fa.

Le Autorità di vigilanza si sono mosse per orientare il comportamento degli emittenti. L’Esma ha pubblicato un Public statement il 14 marzo in cui si raccomanda di fornire in modo trasparente, nei limiti del possibile, indicazioni sugli impatti diretti e indiretti della crisi sullo svolgimento delle attività gestionali, sulle esposizioni verso i Paesi interessati nonché sulla performance economica. Il 18 marzo la Consob ha emesso un comunicato nel quale si richiede, in coerenza con l’Esma, di prestare grande attenzione all’informativa sulla guerra nell’ambito dei rendiconti finanziari in corso di approvazione. La Consob sollecita gli emittenti a fornire informazioni sugli effetti attuali e prevedibili della crisi nei bilanci, se questi non sono ancora stati approvati, o altrimenti in sede di assemblea degli azionisti. I revisori e gli organi di controllo sono altresì sollecitati a dedicare un’attenzione specifica sul punto.

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Ciò premesso, vale la pena chiedersi quali sono gli impatti economici che debbono essere riflessi nei bilanci in corso di approvazione e quale è l’estensione, quantitativa o qualitativa, che deve essere data all’informativa finanziaria su tale evento?

Un primo dubbio riguarda se l’evento bellico debba essere riflesso nella valutazione dei saldi patrimoniali al 31/12/2021. La risposta è negativa, salvo situazioni eccezionali. Il principio contabile internazionale Ias 10 regola il trattamento degli eventi intercorsi dopo la data di bilancio e prima della sua approvazione. Il documento distingue gli «eventi successivi» tra quelli che forniscono evidenza di condizioni già esistenti prima del 31/12 e quelli che sono indicativi di circostanze emerse successivamente. I primi eventi possono determinare una rettifica degli importi delle voci contabili al 31/12 (adjusting events) mentre i secondi fatti non richiedono alcun aggiustamento contabile (non-adjusting events), salvo il caso in cui essi siano tali da pregiudicare il requisito della continuità aziendale. Il medesimo trattamento è previsto dal principio Oic 29, valido per le società che adottano i princìpi contabili nazionali. Lo scoppio del conflitto costituisce un evento nuovo e imprevedibile, non segnaletico di condizioni economiche già in essere prima del 31/12 e pertanto non richiede, in linea di principio, la revisione delle valutazioni dei saldi patrimoniali ed economici dell’esercizio in chiusura.

Un secondo punto, connesso a quello precedente, attiene al fatto se gli effetti economici dell’evento debbano essere esplicitati nella disclosure del bilancio. Su questo aspetto la risposta è invece affermativa. Lo Ias 10 prevede che gli eventi successivi considerati «rilevanti» (material), cioè tali da influenzare la percezione di un terzo sull’andamento economico dell’emittente, siano adeguatamente descritti. In sostanza, è necessario indicare quantomeno la natura dell’evento e la stima dell’impatto economico atteso dello stesso sulla situazione finanziaria e sulle prospettive economiche. Pertanto, nel caso della guerra, si ritiene opportuno fornire un’informativa adeguata sui seguenti aspetti:

1 La natura e la misura delle esposizioni attive e passive detenute in Paesi coinvolti nel conflitto (ad esempio, crediti verso clienti, rimanenze di prodotti o lavori in corso, attività finanziarie, fabbricati o impianti);

2 Una stima dell’impatto sulla gestione operativa nelle aree della produzione, commerciale e degli approvvigionamenti di beni e servizi;

3 Una stima dell’impatto sulla performance economica corrente e attesa, anche in relazione alle misure restrittive adottate dall’Ue.

Se la stima degli effetti economici di cui sopra non è ritenuta fattibile al momento di approvazione del bilancio, l’informativa dovrà essere fornita quanto prima e quindi nella prossima relazione finanziaria semestrale. In tale ambito, è molto probabile che le società emittenti dovranno effettuare anche un test di impairment straordinario dell’avviamento e dei beni intangibili a vita indefinita eventualmente iscritti all’attivo di bilancio. Infatti, l’impairment test è svolto utilizzando le previsioni finanziarie attese riferite alla unità di business a cui sono associati gli asset in parola. Pertanto appare doveroso verificare se gli effetti negativi eventuali sulle performance finanziarie attese generati dal conflitto siano tali da ridurre il “valore recuperabile” di certe unità di business e quindi da richiedere svalutazioni degli asset intangibili.

Socio di Wepartner

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