ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùTribunale Sorveglianza di Roma

Cospito ancora socialmente pericoloso, resta al 41-bis

Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di revoca anticipata del regime speciale, non aderendo alle conclusioni della Dna favorevole all’interruzione del carcere duro

di Patrizia Maciocchi

Alfredo Cospito. (Ansa)

2' di lettura

Niente revoca anticipata del 41-bis per l’anarchico Alfredo Cospito. Il tribunale della Sorveglianza di Roma ha, infatti, respinto la richiesta di interruzione del carcere duro per la sua “estrema pericolosità” sociale. Il parere era stato chiesto anche alla Direzione nazionale Antimafia, che lo scorso 19 ottobre davanti al tribunale di Sorveglianza capitolino, si era detta favorevole alla revoca anticipata del 41bis. Per il tribunale di Sorveglianza però Cospito «è un soggetto che ha dimostrato particolare determinazione e per questo viene rispettato dai suoi sodali. Qualsiasi strategia programmatica degli obiettivi da colpire, in un ambito associativo che propugna espressamente il metodo della lotta armata o l’avallo di azioni violente sono considerati nel suo contesto eversivo autorevoli ed insindacabili».

Le ragioni del no

Queste le ragioni per le quali il Tribunale non ha condiviso, considerandole non coerenti, le conclusioni della Dna secondo cui dalla molteplicità dei canali decisionali si evincerebbe una ridotta pericolosità del Cospito, che invece è descritto come figura di vertice del movimento come desunto dalla stessa Dna attraverso il richiamo testuale della nota Direttore centrale della Polizia di prevenzione. Alfredo Cospito, rimarrà quindi, almeno fino alla presentazione di un’altra istanza della difesa al tribunale di Sorveglianza in regime carcere duro.

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La decisione della Consulta

Il 17 aprile scorso la Consulta, senza toccare il nodo del 41-bis, aveva esaminato e bocciato la norma che impediva di applicare a Cospito uno sconto di pena. La Corte costituzionale aveva considerato la norma sull’articolo 69, quarto comma del codice penale costituzionalmente illegittima nella parte in cui vietava al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui nei casi in cui siano commessi reati puniti con l’ergastolo. Una decisione che aveva indotto Cospito ad interrompere uno sciopero della fame che durava da sei mesi. Ma che non era direttamente collegata alla revoca del 41-bis. Cospito ha inoltre presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo contro «il regime penitenziario differenziato previsto» dal 41 bis.

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