emergenza sanitaria

Covid 19 e rifiuti, le linee guida delle autorità sanitarie e ambientali

Previste speciali precauzioni per imprese e privati cittadini

di Paola Ficco

3' di lettura

La situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 si riflette anche sul settore dei rifiuti che si trova a valle di ogni ciclo di consumo e di produzione. Difficoltà legate non solo alla carenza di personale formato, di logistica e di impianti di destino (come i termovalorizzatori) ma anche alla difficoltà di orientare i flussi da parte di cittadini e aziende. Autorità competenti di carattere economico, sanitario e ambientale si sono espresse con atti che, pur privi di autorità di fonte normativa, conservano quella dell'istituto di provenienza.

I documenti sinora disponibili
Ed è così che l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) fin dal 3 marzo 2020 e subito dopo (23 marzo 2020) il Sistema nazionale di protezione ambientale (Snpa) hanno prodotto importanti documenti che hanno orientato la canalizzazione dei rifiuti urbani. La Commissione Ue è intervenuta solo il 14 aprile 2020 e ha fornito alcune linee guida per la gestione dei rifiuti urbani dove ricorda che ogni cittadino produce circa 20 kg di rifiuti urbani a settimana, per un totale di mezza tonnellata l'anno.

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I tipi di rifiuti
Le misure Ue sono molto simili, se non identiche, a quelle nazionali. L'Iss con il documento del 3 marzo 2020 (aggiornato il 14 e il 31 marzo) distingue tra
•rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni di soggetti positivi al tampone posti in isolamento o in quarantena obbligatoria
•rifiuti urbani prodotti dalla popolazione in generale, in abitazioni di soggetti non positivi al tampone non in isolamento o quarantena obbligatoria.

Rifiuti nelle abitazioni di positivi al virus
Per il primo caso, tra le principali raccomandazioni, l'Iss ha indicato come punto di riferimento il Dpr 254/2003 sui rifiuti sanitari considerandoli, ovviamente a rischio infettivo (HP9) con l'uso di imballaggi a perdere, anche flessibili, e l'indicazione “Rifiuti sanitari sterilizzati” e la data. Ci si chiede come si possa in un'abitazione sterilizzare i rifiuti. Se tutto questo non è possibile, l'Iss raccomanda che i rifiuti non vengano più differenziati e che si utilizzino guanti monouso per confezionarli in due o più sacchetti resistenti posti uno dentro l'altro e gettati nel cassonetto per la raccolta indifferenziata (con particolare attenzione ai taglienti).

Mascherine e guanti nell’indifferenziata
In caso di rifiuti urbani della popolazione in generale, l'Iss raccomanda di non interrompere la raccolta differenziata ma, a scopo cautelativo «fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati».
In ordine al destino, l'Iss raccomanda di non manipolare nulla e di destinare tutto agli (inesistenti) inceneritori. In alternativa, a) impianti di trattamento meccanico o meccanico biologico, ma evitando sempre la selezione manuale b) impianti di sterilizzazione c) discarica senza pretrattamento, confinandoli e movimentandoli il meno possibile. Il documento Snpa si pone fondamentalmente sulla stessa scia e suggerisce per l'urbano indifferenziato, ovviamente, il Cer 200301 .

I rifiuti speciali
Tuttavia, nessuno ha affrontato il grave problema dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) prodotti dalle attività economiche e intesi come rifiuti speciali. Fermo restando che va evitata ogni manipolazione e quindi l'avvio a raccolta differenziata, si ritiene che se il Comune ha assimilato la plastica e la carta agli urbani, guanti, mascherine e tute possono essere rifiuti assimilati e conferiti tra gli urbani indifferenziati usando le regole già indicate dall'Iss (sacchetto doppio ecc.) e Cer 200301. In assenza di assimilazione, si ritiene sia possibile cautelativamente il Cer 150203, la variante non pericolosa di un codice a specchio che non potrà essere “caratterizzato”, poiché non manipolabile.
Diversamente, poiché il Dpr 254/2003 sui rifiuti sanitari, individua la presenza di rifiuti sanitari a rischio infettivo anche in strutture diverse da quelle sanitarie (articolo 2, comma 1, lettera i) si ritiene possibile assegnare il Cer pericoloso 180103 e seguire tutta la difficile e costosa filiera del rifiuto sanitario (doppio contenitore, Adr e inceneritore).

Per approfondire:

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