Covid 19, Ministero dell'ambiente e regioni per la gestione dei rifiuti in deroga al “Codice ambientale”
A fare da cornice alle decisioni di Regioni e province autonome una circolare emessa a fine marzo scorso. Aumentata la capacità dei siti
di Paola Ficco
2' di lettura
Nella complessa situazione connessa all'emergenza sanitaria da Covid 19, l'Italia deve affrontare, inevitabilmente, anche il problema della gestione dei rifiuti, reso ancora più acuto dalla scarsità degli impianti e dalla difficoltà di percorrere canali esteri.
La circolare del ministero
Il Ministero dell'Ambiente con Circolare del 30 marzo 2020 numero 222276 ha fornito alle Pegioni e Province autonome le indicazioni per affrontare la situazione suggerendo di ricorrere alle ordinanze contingibili e urgenti previste dall'articolo 191 del “Codice ambientale” per consentire alle imprese che producono e che gestiscono rifiuti di poter accedere a regimi temporanei e derogatori rispetto alle previsioni del “Codice ambientale” sui seguenti punti:
• aumento della capacità massima di stoccaggio degli impianti autorizzati in regime ordinario e per il recupero semplificato mediante la Scia (articolo 19, legge 241/1990),
• aumento della capacità termica massima per gli impianti di incenerimento al fine di incenerire i rifiuti urbani indifferenziati e i fanghi di depurazione (Cer 190805)
• accesso in discarica ai sovvalli da trattamento degli urbani se non pericolosi, previa modifica dell'autorizzazione, mediante Scia. In discarica possono ammettersi anche gli urbani indifferenziati delle case di soggetti positivi al tampone, in isolamento o quarantena obbligatoria. Potranno essere confinati in una zona della discarica che, per evitare la dispersione, sarà coperta tutti i giorni con materiale idoneo;
• aumento fino a 60 metri cubi e fino a 18 mesi dei limiti del deposito temporaneo dei produttori di rifiuti. Ora, con la conversione del Dl 18/2020 (Cura Italia, articolo 113-bis), questa modifica al «Codice ambientale» è diventata legge dello Stato e non è più soggetta a limiti temporali.
• aumento fino a 6 mesi del deposito di rifiuti urbani nei centri di raccolta e fino al 20% della loro capacità massima di stoccaggio.
In questa cornice ministeriale, si sono mosse le regioni e le province autonome che, censite di seguito, hanno emanato le ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 191, Dlgs 152/2006 adottando le misure suindicate. Alcune regioni si sono espresse anche per i rifiuti urbani a prescindere dalla Circolare ministeriale, prima che fosse emanata.
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