Crowdfunding, Bankitalia e Consob in campo: si avvicina il registro per gli operatori
In attesa che si concluda l’iter normativo Consob e Bankitalia sono a disposizioni degli operatori per allinearli alle nuove regole. Oltre 100 operatori in lizza solo nell’equity crowdfunding
di Lucilla Incorvati
I punti chiave
4' di lettura
In attesa che si completi l’iter normativo che darà il via libera anche in Italia al Regolamento Europeo sul Crowdfunding e che consentirà alle imprese italiane di accedere al registro europeo, Consob e la Banca d’Italia, designate quali autorità competenti per l’autorizzazione e la supervisione dei prestatori di servizi di crowdfunding, si rendono disponibili a intrattenere interlocuzioni informali per orientare gli operatori interessati alla futura presentazione delle domande di autorizzazione, fornendo anche chiarimenti. Il tutto è stato possibile anche perchè proprio oggi è stata pubblicata sulla Gazzetta Europea la ratifica della proroga del periodo transitorio, annunciata a luglio, che consente agli operatori di poter continuare a fornire il servizi di crowfunding al 10 novembre 2023 in attesa dell’iscrizione nel registro europeo.
Compie un anno il varo del Regolamento Europeo
Il 10 novembre 2021 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2020/1503 (c.d. “Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business” o “Regolamento ECSP”), destinato ad avere un impatto importante per i fornitori dei servizi e le piattaforme di crowdfunding, proponendosi di armonizzare le regole di comportamento a livello europeo e di aumentare conseguentemente sia le capacità di raccolta sul mercato dei capitali sia quelle di investimento su base transfrontaliera. L’Italia è rimasta ancora indietro nel concludere l’iter che recepisca la disciplina europea. Sono state individuate le autorità che dovranno concedere le autorizzazioni e vigilare sugli operatori, Banca d'Italia o di Consob, ma manca ancora il provvedimento attuativo delle legge delega che molto probabilmente richiederà il parere delle due camere. Quindi, considerato l’avvio del nuovo governo è ipotizzabile che arriverà non prima di sei mesi. Per questa ragione gli operatori non possono presentare l’istanza per poter accedere al registro europeo.
In attesa oltre 100 operatori solo nell’equity crowfunding
Nell’attesa che l’iter normativo si concluda, gli operatori interessati (solo nell’quity crowfunding ce ne sarebbero più di 100 che si aggiungono ai circa 50 già autorizzati nell’elenco Consob) possono portarsi avanti. In primis, dovranno valutare accuratamente gli interventi necessari ad assicurare il rispetto dei nuovi requisiti e dotarsi di assetti organizzativi e di controllo idonei a presidiare il corretto svolgimento dell’attività, in vista della presentazione della domanda di autorizzazione. Proprio per favorire un ordinato avvio del nuovo regime, in attesa del completamento del processo di adeguamento della normativa nazionale, la Consob e la Banca d’Italia si rendono disponibili a intrattenere interlocuzioni informali per orientare gli operatori interessati alla futura presentazione delle domande di autorizzazione, fornendo anche chiarimenti e, se del caso preliminari considerazioni, sugli elementi informativi e documentali da allegare alle istanze
Resta inteso, data la natura informale e preliminare di queste interlocuzioni, che “i procedimenti amministrativi di autorizzazione verranno avviati solo dopo che, completato il quadro normativo, gli operatori potranno presentare formale istanza di autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia”.
Estensione del periodo transitorio
L’art. 48 disciplina il periodo transitorio, prevedendo che i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese già operativi in base a regimi nazionali “possono continuare, conformemente al diritto nazionale applicabile, a prestare servizi di crowdfunding che sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio di un’autorizzazione di cui all’articolo 12, se tale data è anteriore” (cfr. paragrafo 1). Lo scorso 12 luglio la Commissione europea, esercitando l’opzione prevista dal paragrafo 3 del medesimo articolo 48, ha esteso il periodo fino al 10 novembre 2023.Alla luce di tale quadro, a partire dall’11 novembre 2023 potranno continuare a operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese che avranno ottenuto l’autorizzazione ai sensi del Regolamento ECSP..
I documenti da presentare
A livello nazionale, il Regolamento introduce per la prima volta una disciplina comprensiva per il lending crowdfunding per le imprese, mentre sostituisce il quadro normativo nazionale applicabile ai gestori di portali di equity crowdfunding. Esso prevede che gli operatori rispettino requisiti prudenziali e si dotino di assetti organizzativi idonei ad assicurare l’adeguata gestione dei rischi e la continuità dell’operatività; il Regolamento introduce inoltre norme a tutela degli investitori ispirate a quelle della Direttiva 2014/65/EU, cd. MiFID2.
I contenuti della domanda di autorizzazione e il relativo procedimento sono disciplinati dall’articolo 12, che attribuisce altresì alla Commissione europea il potere di specificare ulteriormente i requisiti e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, adottando norme tecniche di regolamentazione, sulla base dei progetti e delle proposte sviluppate dall’ESMA, la Commissione europea, il 13 luglio scorso, ha adottato il Regolamento Delegato “supplementing Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying requirements and arrangements for the application for authorisation as a crowdfunding service provider”, unitamente a ulteriori Regolamenti Delegati che investono aspetti di centrale rilievo per l’operatività dei fornitori di servizi di crowdfunding, quali - tra gli altri - le misure e procedure per il piano di continuità operativa, la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento e i conflitti di interesse.
Se Consob e la Banca d’Italia potranno ricevere istanze formali per il rilascio dell’autorizzazione europea solo dopo l’adozione del decreto legislativo di attuazione, va ricordato che per velocizzare la procedura gli interessati potranno anticipare informalmente la documentazione alle due authority in modo da procedere poi formalmente con quella corretta.
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