Dal 2023 nuove regole per 750mila lavoratori del mondo dello sport
Il cuore del provvedimento (decreto legislativo 36/2021) resta il riconoscimento di una tutela previdenziale e assicurativa che coprirà la maternità, così come la malattia e gli infortuni
di Marco Bellinazzo
3' di lettura
Nel 2023 entrerà in vigore la riforma del lavoro sportivo, così come modificata dal Governo Draghi lo scorso 29 settembre. Una riforma che, come ha sottolineato l’ex sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, impatterà su circa 750mila lavoratori e 60mila datori di lavoro. Il cuore del provvedimento (decreto legislativo 36/2021), anche al netto delle correzioni, resta il riconoscimento di una tutela previdenziale e assicurativa per i lavoratori sportivi che coprirà la maternità per istruttrici e atlete, così come la malattia e gli infortuni.
I lavoratori dello sport
Di fatto, dal 1° gennaio, esisteranno lavoratori che operano in società sportive professionistiche ovvero in società sportive dilettantistiche, a fronte di un corrispettivo. Non ci sarà più invece la figura dell’amatore (prevista originariamente dal Dlgs 36/2021), ma potranno coadiuvare l’attività degli enti sportivi i volontari a titolo gratuito, ai quali spetteranno tuttavia soltanto rimborsi spese.
D’ora in avanti potranno rientrare tra i lavoratori sportivi anche i tesserati, a patto che svolgano mansioni necessarie per l’espletamento dell’attività sportiva, identificate ad esempio da delibere federali, ad esclusione di quelle di carattere amministrativo-gestionale. Potrebbero rientrare in questo perimetro così manager, addetti agli arbitri, osservatori e analisti dei dati. E più in generale le nuove figure professionali che dovessero affermarsi.
In pratica, i lavoratori sportivi potranno essere qualificati come subordinati, autonomi o co.co.co. Nelle società sportive professionistiche, di norma, ci si muoverà nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, salvo eccezioni (ad esempio, quando lo sportivo non sia vincolato a frequentare sedute di allenamento o la prestazione contrattuale non superi otto ore settimanali o cinque giorni mensili ovvero 30 giorni in un anno, in tal caso il rapporto costituisce oggetto di lavoro autonomo). Il contratto tuttavia potrà essere a termine per un massimo di 5 anni e sarà possibile procedere alla cessione prima della scadenza. In ambito dilettantistico, invece, è stato introdotto un criterio temporale: ci si muoverà nell’area del lavoro autonomo e delle co.co.co se la durata delle prestazioni, coerenti con i regolamenti federali e degli altri organismi riconosciuti, non vada oltre le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive.
Apprendistato e «vincolo»
Per agevolare la formazione e la cura dei vivai, le società sportive professionistiche e dilettantistiche potranno stipulare contratti di apprendistato con giovani a partire dai 15 anni di età, anziché 18, e fino a 23 anni.
Specie per gli atleti e le atlete più giovani, viene abolito dalla prossima stagione sportiva, e quindi di fatto dal 1° luglio 2023, l’istituto del vincolo sportivo. Alla fine dell’annata quindi il tesseramento per una squadra non sarà più automatico, ma dovrà essere volontariamente rinnovato. Le società dei settori giovanili temono in questo modo di perdere i talenti migliori e di vedere vanificati gli sforzi compiuti per allevarli. È previsto però che sia loro assegnato un premio di formazione tecnica al momento della firma del primo contratto di lavoro sportivo dell’atleta (l’entità dovrà essere fissata dalle federazioni). Sull’entrata in vigore di questa novità c’è già chi chiede ulteriore tempo. Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci ne ha solleciato il rinvio a luglio 2025, assicurando un regime transitorio di due stagioni. Petrucci, più in generale, ha sottolineato l’opportunità di far scattare anche le altre novità sul lavoro sportivo dal 1° luglio 2023 e non a metà dalla stagione già in corso.
Società dilettantistiche
Le società sportive dilettantistiche potranno svolgere attività “diverse, secondarie e strumentali” solo se esplicitamente previste dallo statuto ed entro entro certi limiti quantitativi da individuare con successivo decreto (per il terzo settore è il 30% delle entrate o il 66% dei costi complessivi).
I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione dei diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive non rientrano nei limiti massimi delle attività “diverse”.
Sempre che non si tratti di realtà dilettantistiche che beneficiano dell’agevolazione fiscale della “de-commercializzazione” dei corrispettivi (come quote di abbonamento e rette) incassati da soci e tesserati, che non possono distribuire utili, la riforma prevede che le società sportive di questa tipologia possano ripartire fino al 50% degli utili prodotti – e comunque entro il limite massimo dell’interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato – e dell’80% per le quelle che gestiscono impianti e piscine.
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