ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùPagamenti digitali

Dal 2023 sanzioni per chi rifiuta carte di credito e di debito

Le sanzioni saranno applicate per qualsiasi importo dovuto. Il via il 1° gennaio 2023

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

In arrivo multe a chi non accetta pagamenti con carte e bancomat

2' di lettura

Sanzioni per commercianti e professionisti che rifiutano pagamenti di qualsiasi ammontare con carte di debito e di credito: la decorrenza della specifica misura, stabilita dal 1° gennaio 2023, e introdotta dall’articolo 19-ter aggiunto in sede di conversione del Dl 152/21 (contenente norme in tema di Pnrr), garantirà un adeguamento graduale sebbene l’obbligo di accettare pagamenti elettronici a mezzo Pos risulti stabilito già dal 30 giugno 2014.

L’obbligo di accettare pagamenti con carta di credito o bancomat previsto per commercianti e professionisti, come disciplinato dall’articolo 15 del Dl 179/12, non era stato sinora accompagnato dalla irrogazione di nessuna sanzione nel caso in cui al consumatore fosse stato rifiutato di effettuare il pagamento con tali strumenti tracciabili. La previsione di una sanzione ad hoc è finalizzata proprio a ridurre l’utilizzo del contante e ad aumentare il ricorso a strumenti tracciabili di pagamento, così da favorire l’emersione dell’economia sommersa e stimolare lo sviluppo tecnologico modernizzando società ed economia.

Loading...

Sanzione indipendente dall’importo dovuto

Più volte, nel tempo, si era in realtà tentato di introdurre una misura sanzionatoria, da ultimo con l’articolo 23 del Dl 124/19, collegato alla manovra 2020, che aveva previsto una sanzione amministrativa di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento con carte. La novella contenuta nel decreto 152/21 si differenzia invece dalle precedenti innanzitutto perché sanziona il rifiuto a prescindere dall’importo dovuto dalla controparte mentre, in precedenza, era stabilita una soglia minima dei 30 euro di acquisto al di sopra della quale scattava l’obbligo. In questo senso, possono ritenersi anche superate e abrogate le disposizioni di natura regolamentare contenute nel decreto datato 24 gennaio 2014 del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, che aveva appunto individuato l’importo minimo per l’operatività della norma. Di assoluto interesse il fatto che la previsione della sanzione si innesta in un processo più generale caratterizzato dal maggior favore con cui si alimentano i pagamenti elettronici, considerando altresì l’imminente riduzione con decorrenza 1° gennaio 2022 della soglia per l’utilizzo del contante che scenderà a 999,99 euro rispetto agli attuali 1.999,99 euro.

Le modalità di contestazione

Dal punto di vista operativo, la novella dispone anche circa le modalità di contestazione, richiamando le procedure e i termini contenuti nelle norme generali sulle sanzioni amministrative di cui alla legge 689/81 con espressa esclusione tuttavia della norma dettata dall’articolo 16 sul pagamento in misura ridotta pari a un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

L’accertamento delle violazioni è a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria nonché degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Riproduzione riservata ©

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti