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Dal debutto del Codice della crisi un piano per cancellare i debiti

Beneficio a chi ha avuto difficoltà per pandemia e rincari delle bollette. Niente aiuto a coloro che hanno agito in modo fraudolento

di Marcello Tarabusi

6' di lettura

Durante la pandemia in molti hanno avuto serie difficoltà economiche. Si parla di debiti. Prendiamo il caso di chi si è visto chiudere per lungo tempo l’attività dove lavorava e ancora adesso non ha completamente ripreso. Nel frattempo le bollette sono molto aumentate e ci sono state richieste di un adeguamento Istat del +5,1% sull’affitto di casa. Tolto quello che occorre per fare la spesa, che pure è aumentata, non resta abbastanza per pagare l’affitto, le rate di un finanziamento per l’automobile e le bollette. Cosa si può fare per fronteggiare una simile situazione di disagio?
Forse uno spiraglio c’è: il 15 luglio è entrato in vigore il Codice della Crisi e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019), che ha riformato la vecchia legge fallimentare (che riguardava gli imprenditori non piccoli) e la legge 3/2012 (cosiddetta «legge salva suicidi», che disciplinava il sovraindebitamento del consumatore, delle imprese non fallibili e dei professionisti).
Il caso descritto potrebbe rientrare nella condizione di cosiddetto «sovraindebitamento», ossia «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore», il quale non è soggetto alla «liquidazione giudiziale» (espressione che ha sostituito il vecchio termine «fallimento» e indica la liquidazione dell’intero patrimonio delle imprese fatta da un curatore sotto la sorveglianza del tribunale). «Consumatore», sempre secondo la definizione data dal Codice, è «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale».
Il Codice prevede che il consumatore sovraindebitato possa proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Una volta omologato ed eseguito tale piano, l’interessato viene esdebitato, ossia vedrà cancellati i debiti pregressi per la parte non soddisfatta, a condizione che non abbia compiuto atti di frode o distrazione/occultamento del patrimonio, abbia prestato collaborazione per la ristrutturazione del debito e non abbia esposto passività insussistenti, aggravato colpevolmente il proprio dissesto o reso gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o fatto ricorso abusivo al credito. Non è ammesso chi abbia già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o, comunque, già altre due volte.
Il piano ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma; in alcuni casi possono essere anche «falcidiati» i crediti privilegiati (ad esempio imposte arretrate), ma sempre nel rispetto della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione. Se è presente un mutuo ipotecario sulla prima casa, si può rispettare l’originario piano di ammortamento a patto che non ci siano insoluti o, se ve ne sono, il tribunale autorizzi a ripianarli con le risorse economiche previste dal piano. Si può chiedere al giudice di sospendere eventuali esecuzioni in corso e di adottare altre misure protettive, come la sospensione delle azioni cautelari dei creditori (ad esempio il sequestro dello stipendio). Il tribunale omologa il piano – che non richiede voto dei creditori - se risulta economicamente fattibile e se il consumatore non ha contratto i debiti con frode, malafede o colpa grave.
Costituisce colpa grave aver assunto un debito se era irragionevole pensare di restituirlo regolarmente; in giurisprudenza è ad esempio considerato imprudente contrarre debiti con rate mensili superiori ad un terzo del reddito netto mensile (Trib. Udine, Sez. II, 4.1.2017). Ovviamente si fa riferimento al momento in cui il debito è stato contratto. Nel caso citato ad esempio il problema è sorto in un secondo momento, per cui non pare esservi alcuna colpa. Quindi, normalmente si calcola un minimo mensile vitale per il mantenimento dell’interessato e della famiglia e si destina quello che resta del reddito mensile al pagamento dei debiti pregressi, per un periodo di 3-5 anni. Al termine del piano, se eseguito regolarmente, la parte dei debiti pregressi non pagata potrà essere cancellata con l’esdebitazione.

Ordini professionali e Comuni sono i primi interlocutori

Vorremmo avvalerci della cosiddetta legge «salva suicidi», ma non abbiamo la minima idea di come fare. A chi possiamo rivolgerci?

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Il Codice prevede l'ausilio di un Organismo di composizione della crisi (Occ): ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore può rivolgersi. Gli Occ possono essere costituiti dagli ordini professionali dei dottori commercialisti e degli avvocati, ma anche da altri enti pubblici, e assistono l'interessato che ne fa istanza con adeguati requisiti di indipendenza e professionalità stabiliti dal ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi è consultabile alla pagina https://crisisovraindebitamento.giustizia.it/, anche se i nominativi non sono ordinati per sede, quindi la ricerca è un po' farraginosa. Gli ordini dei dottori commercialisti e degli avvocati sono iscritti di diritto al registro degli Occ, per cui sulle pagine web di tali ordini si trovano generalmente sezioni dedicate con tutte le informazioni. Ma vi sono anche Occ presso molte Camere di commercio, alcuni consigli notarili e vari Comuni. Spesso nei Comuni viene istituito uno Sportello, in genere in collaborazione con gli ordini, al quale il cittadino può rivolgersi per ottenere una prima consulenza gratuita di valutazione della sua posizione, a seguito della quale viene indirizzato all'Occ adatto. Il primo suggerimento, quindi, è di verificare se esiste tale sportello nel Suo comune. In difetto, potrà rivolgersi ad uno degli ordini locali per richiedere informazioni: solitamente il personale di segreteria fornisce tutte le informazioni del caso. In alternativa, può tentare la Camera di commercio o, se ve ne sono, presso sportelli di primo orientamento aperto da associazioni o altri enti.

Costi contenuti e possibilità di gratuito patrocinio

Quali sono i costi per accedere alla composizione dei debiti del consumatore prevista dal Codice della crisi?

I vari Occ pubblicano sulle loro pagine web anche i costi di accesso alla procedura: generalmente si paga un contributo inziale a fondo perduto che varia, per i privati, tra 200 e 300 euro. Il successivo costo dell'assistenza dell'Occ è calcolato in proporzione all'attivo e al passivo oggetto del piano di composizione e generalmente viene inserito tra le voci passive del piano (quindi è pagato scalandolo dalle risorse destinate ai creditori), ma molti regolamenti prevedono anche alcuni acconti (generalmente di qualche centinaio di euro).Attenzione però: se il piano non viene omologato si rischia di doverlo pagare in proprio.Il piano, elaborato con l'aiuto dell'Occ, è poi sottoposto al tribunale per l'omologazione: il contributo unificato da versare è di 98 euro, e non è obbligatoria l'assistenza di un legale; in ogni caso si può richiedere, se ne ricorrono i presupposti, il gratuito patrocinio.

Aiuto anche per chi è in rosso ma non possiede nulla

Mia moglie ed io abbiamo perso il lavoro, abbiamo avuto lo sfratto per morosità ed abbiamo alcuni altri debiti, ma non abbiamo nulla da offrire ai creditori: ora viviamo a casa dei miei suoceri e ci manteniamo con il reddito di cittadinanza. Possiamo ottenere l'esdebitazione?

Il codice della crisi prevede che il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può comunque accedere all'esdebitazione, ma solo per una volta. Se però entro quattro anni dal decreto di esdebitazione sopravvengono utilità rilevanti (una vincita, un'eredità) queste vanno destinate al soddisfacimento dei creditori pregressi.

Sì alla liquidazione forzosa se il dovuto supera i 50mila €

La mia famiglia si è purtroppo trovata con vari debiti e un reddito molto ridimensionato perché mio marito, che aveva un bar assieme ad un socio, ha dovuto chiudere durante la pandemia e non ha più riaperto. Ci rimane solo il mio stipendio. Cosa rischiamo?

Se non vi è rischio del fallimento del bar, si può chiedere la liquidazione controllata, un procedimento finalizzato – senza aspirazione al risanamento – alla liquidazione del patrimonio per soddisfare i creditori con il ricavato. Presenta due vantaggi: da un lato, il consumatore si affida al tribunale che cura tutti gli adempimenti per la liquidazione.

Dall'altro, al termine si ha l'automatica esdebitazione, per cui tutti i crediti che non sono risultati soddisfatti sono comunque cancellati. Si perde tutto il proprio patrimonio, ma ci si lasciano alle spalle tutti i debiti.Sono esclusi dalla liquidazione le risorse di “sussistenza” come ad esempio sussidi, alimenti, stipendi e pensioni nei limiti di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia, frutti dell'usufrutto legale sui beni dei figli, e così via. Se il consumatore non è solo sovraindebitato, ma addirittura insolvente, la domanda di liquidazione controllata può essere presentata anche da un creditore, ma solo se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è pari o superiore a cinquantamila euro.

Se i vostri debiti superano tale soglia, il procedimento può aprirsi anche senza il vostro intervento. In tal caso, potreste difendervi con una domanda di accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: il Codice prevede che il giudice debba concedervi un termine in pendenza del quale non può aprirsi la liquidazione. Se però parte dei debiti derivano alla qualità di socio illimitatamente responsabile del bar, non possono essere definiti tramite il piano del consumatore. In tal caso potreste eventualmente tentare il «concordato minore», che però - fuori dai casi in cui consenta di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale, e non parrebbe il caso visto che l'attività è cessata - è ammesso solo se prevede l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori rispetto all'ipotesi di liquidazione. Va, infine, sottolineato che, a differenza del piano del consumatore, il concordato minore richiede il voto dei creditori.

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