Dalla stretta per i reati di mafia all’arresto in flagranza, via libera definitivo al Ddl Nordio
Il ddl, presentato dal Ministro della giustizia Carlo Nordio, prevede la procedibilità d’ufficio per i reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di terrorismo e consente l’arresto in flagranza anche in mancanza di querela, nel caso in cui la persona offesa non risulti prontamente reperibile
I punti chiave
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Ok dell’Aula del Senato l’esame al ddl su procedibilità d’ufficio e arresto in flagranza. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, diventa legge. Il ddl, presentato dal Ministro della giustizia Carlo Nordio, prevede la procedibilità d’ufficio per i reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di terrorismo e consente l’arresto in flagranza anche in mancanza di querela, nel caso in cui la persona offesa non risulti prontamente reperibile. In particolare:
Disposizioni in materia di delitti aggravati
È prevista la procedibilità d’ufficio per tutti i reati tutti i reati procedibili a querela ove ricorra l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o l'aggravante derivante dall'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose,
Procedibilità d’ufficio anche per il reato di lesione personale
modifica il Codice antimafia prevedendo la procedibilità d’ufficio anche per il reato di lesione personale, quando è commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa;
Modifiche in materia di arresto in flagranza
È consentito l'arresto in flagranza obbligatorio, anche in mancanza di querela nel caso in cui la persona offesa non risulti prontamente reperibile. In questi casi la querela deve comunque essere presentata entro il termine di quarantotto ore dall’arresto. La disposizione inoltre, prevede che, in tutti i casi di arresto in flagranza (sia obbligatorio che facoltativo) nelle ipotesi in cui la querela è presentata in forma semplificata le autorità che
procedono all’arresto sono tenute a rendere alla persona offesa le informazioni di
cui all’art. 90-bis c.p.p
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