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Dallo smart working ai protocolli aziendali, ecco cosa cambia (e cosa no) con la proroga dell’emergenza

Se prosegue la normativa emergenziale restano in vigore le regole sul lavoro agile “snello”. Non ci sono invece impatti (immediati) su Cig Covid e blocco dei licenziamenti che, con deroghe e specifiche, andranno avanti comunque fino a fine anno

di Claudio Tucci

Una rivoluzione chiamata smart working

3' di lettura

Una eventuale proroga, breve o lunga, dello stato d’emergenza ha un impatto immediato sullo smart working, e in particolare sull’attuale disciplina semplificata introdotta dal governo Conte, in vigore fino a metà ottobre, in deroga alla legge 81 del 2017, dettata proprio dalla necessità di prevenire possibili contagi in azienda. Se l’emergenza prosegue infatti proseguono anche le norme “snelle” che finora hanno regolato l’istituto. La proroga dell’emergenza ha un impatto anche sui protocolli aziendali di sicurezza, che restano in vigore, e semmai andranno aggiornati se, con la proroga, verranno introdotte disposizioni più stringenti. Il perdurare o meno dell’emergenza, al momento, non avrebbe effetti su Cig e divieto di licenziamento, già normati, seppur con eccezioni e peculiarità, fino a fine anno.

Lavoro agile “snello”

Ma procediamo con ordine. A sancire un collegamento diretto tra allarme Covid-19 e smart working “più semplice” sono stati un po’ tutti i provvedimenti emergenziali finora varati, e in particolare il decreto rilancio, che, all’articolo 90, ha proprio previsto che la modalità di lavoro agile possa essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali (vale a dire utilizzando la procedura semplificata attualmente in uso), e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (allora fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Il tema è delicato; e non a caso di recente è stato oggetto di un primo faccia a faccia tra il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e le parti sociali. In assenza di interventi, dal 16 ottobre torna in vigore la legge 81, con la necessità, tra l’altro, di procedere ad accordi individuali per attivare il lavoro agile. Le prime stime indicano in 4 milioni i lavoratori che rimarranno in smart working almeno fino a fine anno (durante il picco coronavirus si è arrivati a a vette di 6-8 milioni di lavoratori “da remoto”).

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«L’eventuale proroga dello stato d’emergenza e delle regole semplificate per il lavoro agile è condivisibile - ha spiegato Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro all’università La Sapienza di Roma -. Dal 16 ottobre è inpensabile tornare alle vecchie regole, o introdurne di nuove, visti i numeri di contagi in aumento. Il lavoro agile semplificato, in questi mesi, ha contribuito ad evitare il diffondersi dell’epidemia, garantendo la sicurezza dei lavoratori».

Protocolli aziendali anti-contagio

Lo stato di emergenza epidemiologica costituisce anche il presupposto dei protocolli che dettano le regole per prevenire il contagio nei luoghi di lavoro, il cui rispetto, in base alla normativa attuale, esime da responsabilità il datore di lavoro. Fin dal protocollo nazionale dello scorso aprile, infatti, è stato il governo a dettare, collegandole quindi all’emergenza sanitaria, le misure necessarie alla prevenzione del rischio da contagio secondo la scienza (al momento) nota. È stato più volte chiarito che non può essere demandato al datore di lavoro, ad esempio, l’onere di fissare distanze di sicurezza superiori a quelle definite dal Legislatore o, per altro verso, di individuare misure diverse da quelle previste. Le aziende si sono quindi adattate, dalla quantificazione della percentuale di contestuali presenze consentite negli immobili aziendali, alla predisposizione di procedure di ingresso adeguate rispetto ai luoghi, al ricorso al lavoro agile “snello”, che rappresenta una misura di natura organizzativa da utilizzare in chiave di sicurezza.

«Una mera proroga di termini dello stato di emergenza, a mio avviso, non richiede particolari modifiche ai protocolli aziendali vigenti - ha sottolineato Sandro Mainardi, ordinario di diritto del Lavoro all’università Alma Mater di Bologna -. Discorso diverso invece se oltre alla proroga il governo intenda varare norme più restrittive per contrastare il virus. In questo caso, i protocolli aziendali andrebbero rivisti, per adeguarli alle nuove previsioni normative».

Cig d’emergenza e blocco dei licenziamenti fino a fine anno

Nessuna (immediata) modifica, in caso del prolungarsi dello stato emergenziale, subiranno invece Cig-Covid 19 e divieto di licenziamento. La prima misura, è infatti, disciplinata (proroghe, incluse) dai provvedimenti emergenziali varati dal governo Conte in questi mesi, e le ulteriori 18 settimane di ammortizzatore, in parte pagate dallo Stato in parte onerose per le aziende, si esauriranno sostanzialmente fino a fine anno. Stessa sorte, essendo le due misure strettamente legate, del blocco dei licenziamenti, economici. Questa misura scade anch’essa a fine anno, e finora ha permesso di salvaguardare circa mezzo milioni di posti di lavoro. Sia cig che licenziamenti sono oggetto di riflessione da parte del governo: se sulla cassa integrazione si aspetta la riforma “universalistica” annunciata da Nunzia Catalfo, sui licenziamenti l’attesa è quella di capire cosa succederà da gennaio, quando finirà il blocco. Su quest’ultimo punto la decisione è tutta politica, un nuovo blocco farebbe raggiungere l’anno di stop ai licenziamenti, un intervento che non è mai stato varato in Italia dai tempi del secondo dopoguerra.

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