Decadenza dalla dilazione di un avviso bonario: la sanzione è sul residuo
In virtù del favor rei, il principio vale anche su liti pre-riforma 159/2015. Si calcola sull'importo ancora da versare e non sull'intera imposta liquidata
di Luigi Lovecchio
2' di lettura
In caso di decadenza dalla dilazione di un avviso bonario, emesso ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, la sanzione del 30% deve essere calcolata solo sul tributo residuo dovuto e non sull’intero importo della liquidazione originaria. L’affermazione, del tutto condivisibile, è contenuta nella sentenza n. 366/2/2022 della Ctr Piemonte (presidente Ausiello, relatore Steinleitner).
La norma
La vicenda ha preso le mosse da un avviso bonario derivante dalla liquidazione, eseguita ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2013 e 2014. In forza della disciplina contenuta nel Dlgs 462/1997, il vantaggio di perfezionare la dilazione recata nei suddetti avvisi è rappresentato dalla riduzione della sanzione edittale ad un terzo. Pertanto, in luogo del 30% previsto nell’articolo 13 del Dlgs 471/1997, è irrogata la sanzione ridotta del 10 per cento.
Si decade dalla rateazione laddove non si versi entro 30 giorni l’importo della prima rata ovvero nel caso in cui non si paghi una delle rate successive entro la scadenza di quella immediatamente conseguente.
Il caso
Questo è ciò che era accaduto al contribuente in questione, il quale per l’appunto era incorso in ritardi nel versamento di talune delle rate successive alla prima, subendo così l’iscrizione a ruolo, con irrogazione della sanzione piena.
Tra i motivi di ricorso, vi era la contestazione della misura della sanzione che avrebbe dovuto essere rapportata al solo tributo residuo e non all’intero ammontare dell’imposta risultante dalla liquidazione della dichiarazione.
La Ctr ha accolto tale motivo, richiamando quanto precisato nella circolare n. 17/E/2016 dell’agenzia delle Entrate. In effetti, la domanda del contribuente è pienamente rispondente al chiaro dettato dell’articolo 15-ter, comma 5, Dpr 602/1973: secondo tale disposizione, nei casi di decadenza dal pagamento degli avvisi bonari la sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997 è commisurata «all’importo non pagato o pagato in ritardo», e non certo al tributo oggetto della liquidazione originaria.
Favor rei e principi Ue
Sebbene l’intero articolo 15-ter sia stato introdotto a decorrere dal 2016, per effetto della riforma apportata con il Dlgs 159/2015 – e la controversia in esame sembrerebbe insorta in vigenza di tale riforma – si è nella convinzione che tale modalità di calcolo della sanzione debba essere applicata anche per le liti precedenti, in virtù del principio del favor rei, ex articolo 3, Dlgs 472/1997.
A ben vedere, peraltro, la previsione in esame appare certamente in maggiore sintonia con il criterio di proporzionalità che deve assistere il sistema sanzionatorio, in forza dell’articolo 5 del Trattato Ue, e che ha ispirato l’intera riforma del regime sanzionatorio, ex Dlgs 158/2015. In proposito, se è vero, da un lato, che la materia delle imposte dirette non è armonizzata, è però altrettanto innegabile che, in virtù dei canoni costituzionali, sarebbe inammissibile una disparità di trattamento tra Iva e imposte dirette.
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