Informazione Online

Deindicizzazione, nuovi oneri in capo ai motori di ricerca

di Giusella Finocchiaro e Oreste Pollicino

(Mikael Damkier - stock.adobe.com)

3' di lettura

E’ all’attenzione della Corte di Giustizia, con le conclusioni presentate il 7 aprile dall’Avvocato generale Pitruzzella, una nuova pagina della tutela della protezione dei dati personali nei confronti dei motori di ricerca. Si tratta di una vicenda che presenta nuovi profili di interesse e conferma orientamenti consolidati della Corte di giustizia. Ma soprattutto annuncia sfide non prive di criticità, forse maggiori di quelle che oggi affrontiamo nell’applicazione concreta del diritto all’oblio.La vicenda attiene alla richiesta di deindicizzazione rivolta a un motore di ricerca di alcuni articoli e foto (miniature), contenenti, secondo i ricorrenti, allegazioni errate e opinioni diffamatorie basate su fatti non veritieri.

La novità del caso sta nel fatto che la deindicizzazione è richiesta per la contestazione della veridicità dei dati trattati e che si richiede la deindicizzazione dei link che rinviano a contenuti editi da terzi in cui figurano tali dati, consistenti anche in fotografie. Tre le novità: 1) richiesta di deindicizzazione per non veridicità dei dati 2) che sono presenti in contenuti editi da terzi 3) anche sotto forma di immagini.

Loading...

La Corte federale di giustizia tedesca ha posto alla Corte due quesiti. Il primo verte sulla specificità della funzione svolta dai motori di ricerca e sulla tensione che questa determina tra i diritti di cui agli articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Il secondo verte invece sulla necessità, nell’esame di una domanda di rimozione di miniature dai risultati di una ricerca per immagini, di tener conto del contenuto della pagina web in cui si inserisce l’immagine in questione.

Nelle conclusioni dell’Avvocato generale si conferma la qualificazione dell’attività dei motori di ricerca come «trattamento di dati personali», e l’individuazione del gestore di un motore di ricerca come «responsabile» o titolare del trattamento di tali dati personali, nonché la considerazione delle potenziali gravi ingerenze nei diritti fondamentali delle persone interessate derivanti dall’operare di un motore di ricerca. Costituiscono un’interessante, seppure parziale, novità, invece, l’affermazione della necessità di operare un bilanciamento di tali diritti che tenga conto delle caratteristiche tecnologiche di Internet, nonché la chiara attribuzione al gestore del motore di ricerca del compito di effettuare il bilanciamento.

Siamo nel solco della giurisprudenza unionale sul diritto all’oblio, che ha preso le mosse dalla storica sentenza Google Spain, ma ora il bilanciamento richiesto è ancora più complesso.

I diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali non rivestono carattere assoluto: nelle conclusioni dell’Avvocato generale si richiama la loro funzione sociale e si afferma che essi devono essere bilanciati con il diritto all’informazione. Si ribadisce, nel solco della giurisprudenza anche nazionale e del Garante, ormai consolidata, che ove la persona interessata rivesta un ruolo pubblico, il diritto a informare e il diritto a essere informati assumono un peso prevalente. Una nuova luce illumina, però il caso in cui si appuri il carattere non veritiero delle informazioni trattate. In questo caso, si afferma, prevale il principio dell’esattezza dei dati.

L’accertamento della veridicità dell’informazione è in capo al motore di ricerca, che non è tenuto a un obbligo generale di sorveglianza, che non potrà basarsi solo sulla richiesta dell’interessato, il quale ha l’onere di indicare gli elementi su cui si basa la richiesta e di fornire un principio di prova della falsità dei contenuti di cui si richiede la deindicizzazione.

Sul gestore del motore di ricerca sono posti nuovi oneri che consistono nell’effettuare le verifiche dirette a confermare o meno la fondatezza della domanda e che rientrano nelle sue concrete possibilità, contattando ove possibile l’editore della pagina web indicizzata, e quindi decidere sull’accoglimento o meno della domanda di deindicizzazione.

In risposta al secondo quesito pregiudiziale, l’Avvocato generale ritiene che alle ricerche per immagini si applichino le stesse regole, e che si tratti di un trattamento distinto del motore di ricerca. Ancora più difficile, in questo caso, determinare se, come nella fattispecie in commento, la foto accanto a un’auto di lusso rivesta natura diffamatoria per l’associazione che crea e certo non potrà farlo un’applicazione di intelligenza artificiale.

Riproduzione riservata ©

loading...

Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti