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Deposito degli atti penali, doppia via per tutto il 2023

Il ministero differirà l’uso esclusivo del portale per gli atti della difesa. La riforma e il decreto legge 75/2023 (appena approvato) prevedono altri canali

di Guido Camera e Valentina Maglione

(vchalup - stock.adobe.com)

3' di lettura

Doppio binario per il deposito degli atti del processo penale, dopo la decisione del ministero della Giustizia di rinviare l’obbligo «esclusivo» del deposito telematico, contenuto nel Dm 4 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 luglio. Ad annunciare il differimento – chiesto dai penalisti – è stato il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto (si veda Il Sole di sabato).

Il decreto ministeriale, la cui entrata in vigore sarebbe stata in calendario per giovedì 20 luglio, dispone che debba avvenire «esclusivamente» tramite il portale del processo penale il deposito da parte del difensore di un elenco di 103 atti: praticamente tutti quelli del difensore. Ma è in arrivo un decreto che prevede il rinvio dell’uso esclusivo del portale telematico, per far sì, ha detto Sisto, che «l’obiettivo di una maggiore efficienza del processo penale possa essere raggiunto evitando disagi al diritto di difesa». L’obbligo verrà rinviato a fine anno. Nel frattempo, sarà operativo un doppio binario: il deposito sarà possibile sia per via telematica, sia con le modalità tradizionali.

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Intanto, il ministero, ha spiegato Sisto, «avvierà dei corsi di formazione, insieme all’avvocatura, per rendere il più agevole possibile il ricorso esclusivo al deposito telematico» e rendere così progressivo l’adeguamento alle tecnologie informatiche. Vengono quindi accolte le richieste avanzate dalle Camere penali, che avevano suggerito di mantenere il deposito telematico ancora come modalità alternativa al deposito cartaceo o a mezzo Pec.

Del resto, l’esclusivo deposito telematico dal 20 luglio avrebbe posto problemi di compatibilità con la normativa transitoria della riforma (Dlgs 150/2022), che pone la scadenza del 31 dicembre 2023 per l’emanazione dei decreti attuativi del processo penale telematico, e con il Dl 75/2023, in vigore dal 23 giugno, che ha prorogato sino al nuovo anno le disposizioni della normativa Covid su appello e Cassazione, che non prevedono il deposito telematico, ma cartaceo o via Pec.

La riforma e le novità

Le norme transitorie sul processo penale telematico della riforma sono contenute nell’articolo 87, che prevede (commi 1 e 3) che entro il 31 dicembre 2023 siano adottati i decreti ministeriali sui depositi telematici. Fino al 15esimo giorno successivo alla pubblicazione di questi decreti, si applicano alcune delle norme previgenti (comma 4) e quelle transitorie. Queste ultime prevedono, tra l’altro, che già ora vada depositato in via telematica un catalogo ristretto di atti, relativi alle indagini preliminari (comma 6-bis).

Sempre nel periodo transitorio, si prevede (comma 6-ter) che con decreto del ministro della Giustizia «sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis». In attuazione di questo comma 6-ter, il decreto pubblicato il 5 luglio ha allargato l’arco degli atti da presentare tramite portale all’intero procedimento penale, escluse solo le fasi dell’esecuzione e i rapporti giurisdizionali con attività straniere (si veda la tabella).

I nodi

Il decreto ministeriale aveva previsto che l’obbligo di deposito telematico fosse «esclusivo». Ma la disposizione cadeva in un incrocio di norme. Intanto, l’articolo 87, comma 6-ter, stabilisce che il deposito telematico «è consentito», non che è obbligatorio.

Inoltre, l’articolo 94 del decreto 150 prevedeva che alle impugnazioni presentate prima del 30 giugno si sarebbero applicate le disposizioni stabilite in pandemia dagli articoli 23 e 23-bis del decreto legge 137/2020, che prevedono il contraddittorio cartolare e la richiesta di trattazione orale mediante interlocuzione con Pec. L’articolo 17 del decreto 75 (all’esame della Camera per la conversione in legge) ha prorogato il termine sino al 15 gennaio 2024.

Poi, nel periodo transitorio della riforma, il comma 4 dell’articolo 87 fa salva l’applicazione di alcune disposizioni, tra cui gli articoli 582 comma 1 e 585 comma 4 del Codice di procedura penale nella formulazione precedente al decreto 150: norme che stabiliscono la possibilità del deposito personale, anche tramite incaricato, dell’atto in cancelleria. Infine, il comma 5 dell’articolo 87 ammette che nel periodo transitorio anche la comunicazione dell’elezione, dichiarazione e mutazione del domicilio della persona offesa, dopo la querela, si possano fare in via non telematica.

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