Difetti auto, va citato sempre il costruttore
di Stefano Grassani
3' di lettura
Non basta fare causa alla filiale italiana del produttore se un’auto prodotta in un altro Stato Ue causa danni per un difetto di sicurezza: va dimostrato il suo legame con il costruttore stesso. Che, nel caso della responsabilità per prodotti difettosi, non va dato per scontato. Con la sentenza n. 21841 del 30 agosto, la Cassazione si è nuovamente espressa sul tema quando – per logiche organizzative di gruppo - il soggetto che immetta il veicolo in commercio non sia lo stesso che lo abbia effettivamente fabbricato.
Nei gruppi automobilistici è prassi che le filiali nazionali operino da meri distributori/importatori di veicoli costruiti all’estero da altre consociate.
La sentenza è sui danni per lesioni personali causate nel 2003 in un incidente anche per un difetto dell’airbag. All’epoca, la norma di riferimento era il Dpr 224/1998, il cui articolo 3 stabiliva tra l’altro che si considerasse produttore pure «chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione».
La vettura era stata fabbricata nella Ue dalla filiale spagnola di un gruppo extra-Ue, titolare del marchio. La consociata italiana ne aveva curato solo importazione e distribuzione.
L’azione risarcitoria era stata promossa dal danneggiato, in Italia, nei confronti non della capogruppo e/o della controllata spagnola che aveva costruito l’auto; bensì della filiale italiana. Poiché, come molto spesso avviene, la ragione sociale della convenuta italiana conteneva un espresso riferimento al marchio della casa straniera, il danneggiato aveva sostenuto che, per l’articolo 3, (anche) la filiale italiana potesse comunque rispondere dei danni, quale soggetto che in qualche modo aveva “apposto” il marchio sulla vettura difettosa.
In effetti, la Corte d’appello di Messina ritenne che la controllata italiana potesse essere assimilata, quanto a responsabilità da prodotto, alla casa costruttrice, essendoci il requisito dell’apposizione del marchio.
La Cassazione fissa un principio di maggior rigore: perché si possa sostenere che la distributrice italiana avesse “apposto” il proprio marchio, non basterebbe che entrambi i soggetti appartenessero al medesimo gruppo; e/o che mutuassero nelle rispettive ragioni sociali il riferimento al marchio con il quale l’auto era identificata.
Occorrerebbe qualcosa di più; ad esempio, la contitolarità del marchio da parte della società distributrice o altri elementi che dimostrino come questa abbia in qualche modo partecipato all’apposizione del marchio.
Il Codice del consumo, nell’abrogare il Dpr 224/1998, ha in buona parte fatto rifluire al suo interno le previsioni di tale disposizione. Oggi, per il combinato disposto degli articolo 3, 103 e 104 del Codice, resta l’idea che il distributore si possa assimilare al costruttore se ha apposto il marchio. L’area di responsabilità si è anzi ampliata. Il distributore risponde del danno anche se abbia agito senza diligenza nell’immissione dei veicoli in commercio, sapendo o dovendo sapere che questi non erano sicuri.
L’unica cosa che cambia è che ora il principio vale solo per i veicoli costruiti nella Ue: l’articolo 3 del Codice stabilisce che l’importatore di un bene costruito fuori dalla Ue sia comunque ritenuto responsabile dei danni da prodotto (a prescindere dalla questione della apposizione del marchio).
Quanto allo stretto diritto, la sentenza 21841 indica al consumatore, in casi di danno da prodotto, di chiamare comunque in causa il costruttore e non solo o tanto il distributore.
Peraltro, in una prospettiva di relazioni commerciali, non si può non rimarcare che l’acquisto di un auto è un momento di spesa importantissimo per il consumatore. L’idea che, a maggior ragione a fronte di un sinistro serio, la casa automobilistica tenti di sottrarsi alle proprie responsabilità in punta di cavillo, facendo leva sull’argomento formale della distinzione tra entità incaricate della produzione e distribuzione nell’ambito del medesimo gruppo, appare controproducente, e comunque in contrasto con gli investimenti milionari in pubblicità, immagine e customer relations che tutti i gruppi automobilistici operano ogni anno. Così facendo, possono infatti essere vinte le cause ma saranno sempre e per sempre persi i clienti.
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