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Diffamazione, la Consulta concede un anno al Parlamento

La questione di costituzionalità delle pene detentive per la diffamazione potrebbe essere risolta dal disegno di legge Caliendo, a patto che questo trovi spazio nel calendario parlamentare

di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani

4' di lettura

Con l'ordinanza n. 132 del 2020 la Corte Costituzionale ha rinviato di un anno la decisione sulla questione di costituzionalità delle pene detentive per la diffamazione, invitando in questo tempo il Parlamento a intervenire nella materia. Per la Corte, infatti, «appare necessaria e urgente una complessiva rimeditazione del bilanciamento ... tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, in particolare con riferimento all'attività giornalistica».

Insomma, come nel recente caso “Cappato”, relativo al delitto di aiuto al suicidio, la Corte fa un “passo indietro”, lasciando che sia il legislatore ad occuparsi di scrivere la nuova normativa. Se anche in questo caso il Parlamento non sarà in grado di esercitare le sue funzioni, la Corte dovrà ancora una volta supplire a tale inerzia, pur con i limitati rimedi a sua disposizione.

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Cosa può cogliersi nelle parole dell'ordinanza, anche come monito o indicazione alla politica? Anzitutto in modo molto diligente e necessario a spiegare la scelta operata, il relatore del provvedimento delinea il contesto. Nelle due ordinanze i giudici rimettenti si dolevano del fatto che l'ordinamento prevedesse una sanzione detentiva per la diffamazione; reclusione o multa infatti commina l'art. 595 c.p., reclusione (non breve: fino a sei anni) e multa prevede l'art. 13 legge n. 47 del 1948, ovvero l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato e della commissione a mezzo stampa, ovvero il reato più spesso contestato ai giornalisti.Una precisazione: in Italia non ci sono giornalisti in carcere per il reato di diffamazione e sono assai rare le condanne definitive a pene detentive. Infatti, in quasi tutti i giudizi di diffamazione, l'aggravante di cui all'art. 13 viene ritenuta almeno equivalente alle attenuanti generiche, il che “elimina” la circostanza dalla contestazione in cui resta soltanto il delitto di cui all'art. 595 c.p. che, come anticipato, prevede la pena alternativa. Tra reclusione e multa, poi, il tribunale sceglie, anche qui pressoché sempre, di irrogare solo quest'ultima.Questo è il “diritto vivente” con cui si confronta la Corte.

La questione “nasce” da un indirizzo ormai maggioritario della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – che ha visto condannata anche l'Italia un paio di volte di recente – in base al quale sanzioni o risarcimenti particolarmente afflittivi, e pene detentive in particolare, anche solo minacciate e poi non eseguite, contrastano con l'art. 10 della Convenzione, in materia di libertà di espressione. Nel ragionamento della Corte di Strasburgo, il solo timore di simili ripercussioni potrebbe intimidire il giornalista e renderlo meno libero di informare, specie su argomenti “pericolosi”. Tuttavia, poiché i temi che hanno maggiori rischi sono spesso quelli di maggiore interesse pubblico, sanzioni talmente gravi da non consentire errori ai giornalisti, nemmeno in buona fede, possono indebolire la libertà di espressione e la qualità della vita democratica del Paese.

In questo quadro, la Corte Costituzionale non cede alle semplificazioni. Evita di sottoscrivere la vulgata che leggiamo spesso sugli organi di stampa che si limita a sventolare “bavagli” (parola ormai impronunciabile), o a gridare allo scandalo per ogni sanzione severa a carico di un giornalista. Al contrario, offre al legislatore le coordinate per un corretto intervento in questa delicata e complessa materia, tenendo conto che il mestiere del giornalista è pericoloso, per chi lo esercita ma anche per chi subisce le conseguenze di una cattiva informazione. Così la Corte rimarca che la reputazione di una persona costituisce un diritto connesso a doppio filo con la stessa dignità della persona, che merita di essere adeguatamente protetto contro illegittime – e talvolta maliziose – aggressioni.Evidenzia che «il punto di equilibrio tra la libertà di “informare” e di “formare” la pubblica opinione svolto dalla stampa e dai media, da un lato, e la tutela della reputazione individuale, dall'altro, non può però essere pensato come fisso e immutabile, essendo soggetto a necessari assestamenti, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione verificatasi negli ultimi decenni».

Quindi, se abbiamo colto il senso della pronuncia, non è certo con la sola rimozione della pena detentiva che si ripristina la legalità costituzionale. Il legislatore è invitato a ragionare sulle peculiarità delle diffamazioni on-line, sull'efficacia di strumenti quali la rettifica o le sanzioni disciplinari, sui casi più gravi nei quali la pena detentiva forse costituisce ancora l'unico deterrente. Più in generale, è sollecitato a ripensare una normativa costruita su un medium, la stampa, che ormai da tempo ha perduto la propria centralità nel panorama mediatico, a vantaggio della televisione e della rete.

E, in effetti, il legislatore sembra aver reagito attivamente alle parole della Corte. Il 23 giugno scorso, pochi giorni dopo il comunicato che preannunciava l'ordinanza, la commissione giustizia del Senato ha concluso l'esame del disegno di legge Caliendo che, nelle parti più significative, sostituisce le pene detentive con multe assai elevate ed estende la normativa prevista per la stampa a testate giornalistiche radiotelevisive o telematiche.Il testo si preoccupa anche di rendere più efficace la rettifica, di sanare alcune incongruenze della legislazione, estendendo ad esempio la garanzia del segreto sulla fonte anche ai pubblicisti, di introdurre meccanismi sanzionatori per le querele e le azioni civili temerarie. Vi sono poi alcune norme che favoriscono l'eliminazione dalla rete dei contenuti diffamatori.Ora questo disegno di legge dovrà trovare spazio nell'affollato calendario parlamentare ma, sul piano politico, il consenso sembra piuttosto ampio.

Soprattutto non vi sono quelle distanze ideologiche che hanno reso impossibile l'approvazione di una legge sul suicidio assistito. Il rischio, semmai, è quello di un intervento disorganico, che nella sostanza si limiti a modificare le sanzioni e ad estendere regole antiche ai nuovi media. Forse, con un codice penale ormai novantenne e una legge sulla stampa poco più giovane, il legislatore potrebbe sfruttare l'occasione per scrivere la disciplina degli illeciti dell'informazione del XXI secolo, per rivedere in radice la responsabilità del direttore, per introdurre strumenti che consentano una rapida rimozione dei contenuti illeciti presenti in rete, per ripensare il concetto stesso di informazione e le distinzioni fondate sull'iscrizione agli albi professionali o sulla registrazione nelle cancellerie dei tribunali.Ma forse siamo solo ingenui ottimisti e già l'approvazione di una legge che si limitasse a sanare gli aspetti di più evidente incostituzionalità sarebbe da salutare come un successo.

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