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Direttiva Omnibus: cresce la tutela del consumatore

Dal prossimo 2 aprile si applicano alle vendite promozionali le nuove regole del Codice del Consumo. Sanzioni fino a 10 milioni di euro o/e il 4% del fatturato

di Enrico Netti

6' di lettura

Tutele più rigide per i consumatori nei periodi delle vendite promozionali grazie alle nuove regole del Codice del Consumo all’interno della Direttiva Ue Omnibus 2019 recepita anche dall’Italia che entrerà in vigore il prossimo 2 aprile. Così le promozioni a partire dal 1° luglio 2023 dovranno seguire le nuove norme. Per i commercianti è stato introdotto l’obbligo di indicare il prezzo di vendita più basso praticato nei 30 giorni precedenti a un prodotto nell'ipotesi di annuncio di sconto o di riduzione del prezzo. Sono state inserite inoltre nuove ipotesi di pratiche comunque scorrette e quindi sanzionate. Per quanto riguarda i consumatori il termine di recesso entro 30 giorni si applica ai contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio «non richieste» e di escursioni organizzate per vendere prodotti. Nel caso di infrazioni al Codice del Consumo verranno applicate dall’Agcm ai rivenditori le norme che prevedono sanzioni fino a 10 milioni di euro o/e il 4% del fatturato, soprattutto per le pratiche scorrette e le clausole vessatorie. Il risultato è un rafforzamento delle tutele dei consumatori. «La tutela della concorrenza e dei consumatori sono un tema fondamentale per il mercato dei consumi - spiega Mario Resca, presidente di Confimprese -. Stabilizza il rapporto di fiducia tra retailer e clienti regolato in Italia dal Codice del consumo 2005 che comprende la maggior parte delle disposizioni emanate dall’Unione Europea nel corso degli ultimi venticinque anni per protezione del consumatore, ma servono indicazioni precise per evitare interpretazioni differenti da parte degli organi di controllo localmente e sanzioni per gli operatori. Confimprese sostiene da sempre gli interessi della categoria nell’intento di semplificare il dialogo tra imprese e PA, razionalizzare la normativa di settore e favorire la concorrenza e il libero mercato per mettere gli operatori nelle condizioni di competere sul mercato globale attraverso la corretta applicazione delle leggi approvate in ambito europeo».

Cosa è escluso

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Una serie di attività commerciali non è soggetta all’obbligo di indicare il prezzo precedente. Tra queste ci sono le attività con riduzione di prezzo con oggetto indeterminato, i buoni sconti, i voucher condizionati o destinati a certe tipologie di clienti, gli annunci pubblicitari come, per esempio, «prezzi bassi sempre» e «bassi e fissi», gli sconti nel carrello online non precedentemente pubblicizzati o che non sono rivolti a tutti i consumatori. Sui dettagli gli operatori sono in attesa delle FaQ del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le nuove regole inoltre non si applicano ai prodotti agricoli e ai prodotti alimentari deperibili, tutti i tipi di latte fresco. Per i beni immessi sul mercato da meno di un mese, va indicato il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento, con la sola eccezione dei “prezzi di lancio”. Esenti anche gli alimenti preconfezionati con data di scadenza o termine minimo di conservazione non superiore ai 60 giorni, quelli sfusi da consumare entro 60 giorni per finire con tutti i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione. Un pacchetto di regole più complesse che i venditori devono seguire. «In ambito di concorrenza – aggiunge Davide Guardamagna, partner studio Gealex Guardamagna & Associati – il ruolo del legale assume sempre più un valore fondamentale, perchè è chiamato ad accompagnare le scelte imprenditoriali in un percorso pieno di insidie, non solo normative, con l’obiettivo di mitigare il più possibile il rischio di incorrere in sanzioni e con un’apertura anche altri mercati europei e alle norme locali».

Chi non deve esporre il prezzo precedente

I commercianti non devono esporre il prezzo precedente nel caso delle novità, i prodotti che non vendevano nei trenta giorni precedenti. Lo stesso accede nel caso di vendite abbinate, come le offerte di due o più prodotti ad un prezzo speciale inferiore rispetto alla somma dei prezzi dei singoli, nel caso di prodotti con un nuovo codice prodotto (EAN) o di cambi di gamma o nuove versioni e per i prezzi praticati in occasioni particolari quali nuove aperture, ristrutturazioni o ricorrenze del punto vendita, in quanto assimilabili ai prezzi lancio ed esclusi dalla applicazione della normativa sottocosto. Anche su questi punti si attendono le FaQ del ministero.

Verso una nuova stagione dei saldi e delle offerte promozionali e tutele più rigide per i consumatori grazie alle nuove regole del Codice del Consumo all'interno della Direttiva Ue Omnibus 2019, recepita anche dall’Italia, che entrerà in vigore il prossimo 2 aprile. Così le promozioni a partire dal 1° luglio 2023 dovranno seguire le nuove norme. Per i commercianti è stato introdotto l’obbligo di indicare il prezzo di vendita, in vigore 30 giorni prima, a un prodotto nell’ipotesi di annuncio di sconto o di riduzione del prezzo. Sono state inserite inoltre nuove ipotesi di pratiche comunque scorrette e quindi sanzionate. Per quanto riguarda i consumatori il termine di recesso entro 30 giorni si applica ai contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio «non richieste» e di escursioni organizzate per vendere prodotti. Nel caso di infrazioni al Codice del Consumo verranno applicate dall’Agcm ai rivenditori le norme che prevedono sanzioni fino a 10 milioni di euro o/e il 4% del fatturato, soprattutto per le pratiche scorrette e le clausole vessatorie. Il risultato è un rafforzamento delle tutele dei consumatori. «La tutela della concorrenza e dei consumatori sono un tema fondamentale per il mercato dei consumi - spiega Mario Resca, presidente Confimprese -. Stabilizza il rapporto di fiducia tra retailer e clienti regolato in Italia dal Codice del consumo 2005 che comprende la maggior parte delle disposizioni emanate dall’Unione Europea nel corso degli ultimi venticinque anni per protezione del consumatore, ma servono indicazioni precise per evitare interpretazioni differenti da parte degli organi di controllo localmente e sanzioni per gli operatori. Confimprese sostiene da sempre gli interessi della categoria nell’intento di semplificare il dialogo tra imprese e PA, razionalizzare la normativa di settore e favorire la concorrenza e il libero mercato per mettere gli operatori nelle condizioni di competere sul mercato globale attraverso la corretta applicazione delle leggi approvate in ambito europeo».

Cosa è escluso

Una serie di attività commerciali non è soggetta all’obbligo di indicare il prezzo precedente. Tra queste ci sono le attività con riduzione di prezzo con oggetto indeterminato, i buoni sconti, i voucher condizionati o destinati a certe tipologie di clienti, gli annunci pubblicitari come, per esempio, «prezzi bassi sempre» e «bassi e fissi», gli sconti nel carrello online non precedentemente pubblicizzati o che non sono rivolti a tutti i consumatori. Le nuove regole inoltre non si applicano nel caso degli aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ai prodotti agricoli e ai prodotti alimentari deperibili, tutti i tipi di latte e i beni immessi sul mercato da meno di un mese. Esenti anche gli alimenti preconfezionati con data di scadenza o termine minimo di conservazione non superiore ai 60 giorni, quelli sfusi da consumare entro 60 giorni per finire con tutti i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione. Un pacchetto di regole più complesse che i venditori devono seguire. «In ambito di concorrenza – aggiunge Davide Guardamagna partner studio Gealex Guardamagna & Associati – il ruolo del legale assume sempre più un valore fondamentale, perchè è chiamato ad accompagnare le scelte imprenditoriali in un percorso pieno di insidie, non solo normative, con l'obiettivo di mitigare il più possibile il rischio di incorrere in sanzioni e con un'apertura anche altri mercati europei e alle norme locali».

Chi non deve esporre il prezzo precedente

I commercianti non devono esporre il prezzo precedente nel caso delle novità, i prodotti che non vendevano nei trenta giorni precedenti. Lo stesso accede nel caso di vendite abbinate, come le offerte di due o più prodotti ad un prezzo speciale inferiore rispetto alla somma dei prezzi dei singoli, nel caso di prodotti con un nuovo codice prodotto (EAN) o di cambi di gamma o nuove versioni e per i prezzi praticati in occasioni particolari quali nuove aperture, ristrutturazioni o ricorrenze del punto vendita, in quanto assimilabili ai prezzi lancio ed esclusi dalla applicazione della normativa sottocosto.

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